Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25886 del 31/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 31/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.31/10/2017),  n. 25886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2205-2014 proposto da:

D.M.A.M., ((OMISSIS)), DE.MA.AN. ((OMISSIS)),

D.M.C. ((OMISSIS)), in proprio e quali eredi di

D.M.D., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’

20, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO BRUNI, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

G.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 976/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 30/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RILEVATO

che i signori A.M. e D.M.C. hanno proposto ricorso, su quattro motivi, per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Salerno che, riformando la sentenza del tribunale della stessa città, ha accolto la domanda di risoluzione proposta dai signori G.V. e C.F. avverso D.M.D., dante causa degli odierni ricorrenti, avente ad oggetto il preliminare di compravendita, datato 31.12.1968, con cui gli attori avevano promesso di vendere al signor D.M. quattro locali all’interno di un fabbricato sito in (OMISSIS);

che, a fondamento della domanda risolutoria gli attori avevano dedotto l’inadempimento del promissario acquirente, per essere costui venuto meno alle pattuizioni circa il versamento del prezzo, concordato in Lire 11.000.000;

che il promissario acquirente aveva eccepito di aver pagato gran parte del prezzo, domandando, in via riconvenzionale, la pronuncia traslativa ex art. 2932;

che la corte salernitana, accogliendo il gravame del solo G.V., ha ritenuto che il persistente inadempimento del sig. D.M., pur ridottosi negli anni a sole Lire 500.000, oltre interessi convenzionali, non fosse di lieve entità, anche in considerazione del fatto che in più occasioni i promittenti venditori avevano accettato di modificare le modalità di estinzione dell’obbligazione, in modo da renderle meno onerose per il debitore;

che l’intimato non ha spiegato attività difensiva in questa sede;

che la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 20 giugno 2017, per la quale il Procuratore Generale ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è stato ben notificato al sig. G. presso il suo difensore in appello, avv. R., dapprima con un tentativo nell’indirizzo dello studio di quest’ultimo in (OMISSIS) (risultante dall’albo degli avvocati di Salerno) e successivamente, non essendo il primo tentativo andato a buon fine (e in tempestiva consecuzione cronologica con il medesimo), nell’indirizzo di (OMISSIS) (risultante dalla sentenza impugnata), dove l’atto è stato ritirato dal portiere dello stabile;

che con i primi due motivi di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 102 c.p.c. (primo motivo) e 331 c.p.c. (secondo motivo) in cui la corte d’appello sarebbe incorsa omettendo di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del signor C.F., comproprietario dell’immobile promesso in vendita e attore in primo grado (insieme con l’appellante G.), che non aveva impugnato la sentenza del tribunale;

che col terzo motivo si censura la violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. in cui la corte d’appello sarebbe incorsa nel ritenere di non lieve entità l’inadempimento consistente nel mancato pagamento di sole 500.000 Lire, pari a 1/22esimo del prezzo pattuito e ponendo a sostegno della propria decisione una circostanza – la tolleranza dei creditori nel ricevere pagamenti tardivi – che, semmai, avrebbe dimostrato lo scarso interesse degli stessi creditori all’adempimento tempestivo;

che col quarto motivo si censura la violazione dell’art. 2932 c.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa disattendendo la domanda di trasferimento dell’immobile in favore degli eredi del promissario acquirente, già dichiaratisi pronti a versare il saldo del prezzo;

che i primi due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta e vanno giudicati fondati;

che infatti questa Corte ha già chiarito che nel caso di litisconsorzio cosiddetto “processuale”, qualora l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello (sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti) determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado, rilevabile (anche d’ufficio) in sede di legittimità, con la conseguenza che la Corte di cassazione è tenuta a rimettere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 331 e 383 c.p.c., le parti dinanzi al giudice d’appello per un nuovo esame della controversia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa (Cass. 1070/15);

che, d’altra parte, è indubbio che nella specie ricorra una ipotesi di inscindibilità di cause, giacchè la domanda diretta ad ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto con pluralità di parti deve essere proposta nei confronti di tutti i contraenti, non potendo un contratto unico essere risolto nei confronti soltanto di uno dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per l’altro o gli altri stipulanti. (così Cass. 9042/16, relativa ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare);

che l’accoglimento dei primi due mezzi di ricorso assorbe gli altri due;

che quindi In definitiva il ricorso va accolto con riferimento ai primi due mezzi, assorbiti gli altri, e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla corte d’appello di Napoli, perchè la stessa proceda a nuovo esame della controversia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di C.F..

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione ai primi due motivi, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza gravata e rinvia alla corte d’appello di Salerno, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA