Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25886 del 14/10/2019
Cassazione civile sez. I, 14/10/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 14/10/2019), n.25886
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 17047/2018 proposto da:
E.D., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria Civile della
Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Maria
Daniela Sacchi giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che
lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE DI MILANO n. 1997/2018, depositato
il 10.5.2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13.9.2019 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
Fatto
RILEVATO
che:
E.D. propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione del decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, e, in subordine, di protezione umanitaria;
la domanda del ricorrente era stata motivata in ragione dei rischi di rientro nel suo Paese d’origine (Nigeria) dovuti al suo vissuto personale, narrando di essere fuggito dal proprio paese in quanto professante la religione cristiana e nel timore di ritorsioni nei suoi confronti da parte dello zio, che praticava riti sacrificali ed aveva già ucciso altri membri della sua famiglia, motivo per il quale era fuggito raggiungendo l’Italia;
il Ministero dell’Interno resiste con controricorso;
il ricorrente ha depositato memoria difensiva con allegata documentazione.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1.1. con il primo motivo di ricorso si lamenta “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5… per non avere, il Tribunale di Milano, applicato… i principi in materia di attenuazione dell’onere della prova gravante in capo al richiedente protezione internazionale”;
1.2. con il secondo motivo di ricorso si lamenta “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, lett. b)… per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5… per non avere, il Tribunale di Milano, ritenuto che il pericolo di essere perseguitato in quanto professante la religione cristiana, costituisca persecuzione per motivi religiosi”;
1.3. con il terzo motivo di ricorso si lamenta “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)… per non avere, il Tribunale di Milano, riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del…(ricorrente)… in ragione della situazione generale del Paese di provenienza”;
1.4. con il quarto motivo di ricorso si lamenta “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3… per non avere, il Tribunale di Milano, assolto all’onere di cooperazione istruttoria gravante in capo all’autorità giudiziaria adita”;
1.5. con il quinto motivo di ricorso si lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 e art. 19 TUI… per non avere, il Tribunale di Milano, riconosciuto al richiedente la protezione internazionale per motivi umanitari in ragione del livello di integrazione sociale raggiunto dall’istante… e in relazione alle sue attuali condizioni di salute”;
1.6. con il sesto motivo di ricorso si lamenta “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11,… per non essere stata fissata… l’udienza di comparizione delle parti nonostante non vi fosse stata la videoregistrazione e vi fosse stata specifica richiesta del ricorrente”;
1.7. va preliminarmente dichiarata inammissibile la produzione, da parte della difesa dell’odierno ricorrente, successivamente al deposito del ricorso, di documentazione (contratto di lavoro e certificazione reddituale) allegata alla memoria difensiva ex art. 380 bis c.p.c., in quanto tale produzione viola il disposto dell’art. 372 c.p.c., non trattandosi di atti relativi alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità del ricorso;
1.8. a seguire, è fondato il sesto motivo è fondato, con assorbimento dei rimanenti;
1.9. nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, come nel caso di specie, il Giudice deve, invero, necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio;
1.10. tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il Giudice può fissare discrezionalmente l’udienza da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale (cfr. Cass. nn. 32029/2018, 27182/2018, 17717/2018);
1.11. deve ritenersi, pertanto, errata la statuizione del Giudice di merito che, nel caso di specie, ha omesso di fissare l’udienza, ritenendo sufficiente la presenza in atti del verbale dell’audizione del richiedente dinanzi alla Commissione territoriale, sebbene mancasse la videoregistrazione dell’audizione del medesimo dinanzi alla medesima Commissione;
2. la censura deve, di conseguenza, essere accolta, restando assorbiti i rimanenti motivi di ricorso, concernenti il merito della vicenda processuale;
3. l’accoglimento del sesto motivo di ricorso comporta la cassazione dell’impugnato decreto con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso e dichiara assorbiti il primo, secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, il 13 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019