Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25886 del 02/12/2011
Cassazione civile sez. lav., 02/12/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 02/12/2011), n.25886
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 17672-2010 proposto da:
C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CARLO CONTI ROSSINI 26, presso lo studio dell’avvocato
D’URBANO PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in
persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore nonchè
mandatario della SCCI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato
e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, LUIGI
CALIULO, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA GERIT SPA (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 5953/2009 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il
27/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;
udito per il controricorrente l’Avvocato Antonietta e Coretti (per
delega avv. Lelio Maritato) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.
Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 27.3.2009, rigettava l’opposizione proposta da C.S. contro l’Inps e la Equitalia s.p.a. a seguito della notifica in data 22.3.2008 di intimazione di pagamento facente riferimento a contributi previdenziali per gli anni 1999, 2000 e 2001 e a una cartella di pagamento, chiedendo di dichiarare l’illegittimità e comunque l’inefficacia di tale cartella. La parte eccepiva la nullità della cartella per genericità e deduceva che l’attività commerciale di cartolibreria a cui presumibilmente si faceva riferimento era stata ceduta fin dal 1992 e che la cessazione dell’attività era stata comunicata all’Inps.
Il Tribunale riteneva non ravvisabile la eccepita nullità della cartella, stante l’indicazione degli elementi essenziali, rigettava l’opposizione (nel ricorso introduttivo qualificata come opposizione all’esecuzione) in quanto non proposta entro il termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24. Rilevava anche l’infondatezza nel merito delle ragioni dell’opposizione.
Il C. propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, con atto notificato il 25.6.2010 a seguito di richiesta presentata il 24.6.2010.
L’Inps resiste con controricorso, eccependo la tardività del ricorso. Al riguardo, osserva che non può darsi rilievo, ai fini del decorso del termine cd. lungo di impugnazione, al fatto che in data 30.6.2009 era stato corretto l’errore materiale relativo all’indicazione del nome del difensore del ricorrente.
La s.p.a. Equitalia Gerit non si è costituita.
Il ricorrente ha depositato articolata memoria con osservazioni circa le ipotesi di inammissibilità del ricorso prospettate nella relazione ex art. 380-bis c.p.c..
Il ricorso è qualificabile come inammissibile, in quanto proposto oltre il termine di decadenza annuale, per il cui computo non opera nella specie la sospensione feriale dei termini processuali, stante la natura previdenziale della controversia e il corrispondente rito processuale seguito nel giudizio di merito. Neanche rileva l’intervenuta correzione della sentenza, non incidendo la correzione nella specie operata sul contenuto sostanziale o sulla sua intelligibilità (cfr. Cass. n. 19668/2009, 29198/2008, 22658/2004).
Si ritiene di compensare le spese tra le parti costituite, tenuti presenti i motivi di ricorso nel merito e la circostanza che l’errore materiale in questione può avere inciso sulla regolarità dell’avviso di deposito della sentenza (peraltro ininfluente ai fini del decorso del termine di impugnazione).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese tra ricorrente e controricorrente; nulla per le spese quanto alla Soc. Equitalia Gerit.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011