Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25885 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 15/12/2016, (ud. 28/09/2016, dep.15/12/2016),  n. 25885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15576-2012 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, V. FUCINO 6,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FABIANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FLAVIO PRIMICERI;

– ricorrente –

contro

Z.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRO

SERPIERI 8, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO NACHIRA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI GABELLONE;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 155/2011 del TRIBUNALE DI LECCE sezione

distaccata di MAGLIE, depositata il 23/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. COSENTINO ANTONELLO;

udito l’Avvocato NACHIRA Alberto con delega depositata in udienza

dell’Avvocato GABELLONE Giovanni, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’ambito del giudizio introdotto davanti al giudice di pace di Otranto dal geom. M.L. per ottenere la condanna del sig. Z.R. al pagamento di prestazioni professionali, il medesimo geom. M. presentava querela di falso avverso un documento prodotto dallo Z.. Il giudice di pace sospendeva il procedimento principale e rimetteva le parti davanti al tribunale di Lecce per il giudizio incidentale di falso. All’esito della sentenza del tribunale n. 56/08, che dichiarava la falsità dell’impugnato documento, e nella pendenza dei termini per la relativa impugnazione, il geom. M. riassumeva il giudizio principale davanti al giudice di pace, il quale, disattesa l’eccezione di improcedibilità sollevata dallo Z., condannava quest’ultimo al pagamento in favore dell’attore dei compensi professionali del medesimo richiesti.

Sull’appello dello Z. il tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Maglie, argomentando che la sospensione del giudizio principale non potrebbe essere revocata fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio di falso, ha ritenuto che la revoca della sospensione implicitamente disposta dal giudice di pace determinasse la nullità del procedimento riassunto dal M. e dichiarava la nullità della sentenza appellata, compensando le spese, senza ulteriori pronunce.

Avverso detta sentenza del tribunale il geom. M. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi riferiti all’art. 360 c.p.c., n. 4, deducendo, col primo motivo, il vizio di ultra petizione in cui la sentenza del tribunale sarebbe incorsa dichiarando la nullità della sentenza del giudice di pace pur in assenza di domanda in tal senso da parte dell’appellante e, col secondo motivo, il vizio di omessa pronuncia in cui la sentenza del tribunale sarebbe incorsa non statuendo sul merito della domanda all’appellato, previa sospensione del giudizio di appello fino alla definizione del giudizio di falso con sentenza passata in giudicato.

Il signor Z. ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 28.9.16, per la quale non sono state depositate memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente censura la sentenza gravata perchè, in violazione degli artt. 112, 161, 162, 42 e 342 c.p.c., ha dichiarato nulla la sentenza del giudice di pace, senza che tale declaratoria di nullità fosse stata richiesta con l’appello dello Z.; in tale appello, infatti, si chiedeva, in via preliminare, che il tribunale sospendesse il giudizio in attesa della definizione del procedimento incidentale di falso con sentenza passata in giudicato e, nel merito, che la domanda del M. di pagamento di prestazioni professionali venisse rigettata.

Con il secondo motivo, pur esso riferito all’art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente assume che l’eventuale errore commesso dal giudice di pace nel pronunciarsi sulla domanda del M. senza attendere la definizione del giudizio di falso con sentenza passata in giudicato, non avrebbe comunque determinato la nullità della sentenza di primo grado ma avrebbe rappresentato un errore rimediabile con la sospensione del giudizio di secondo grado.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione, e il ricorso va accolto.

La sentenza gravata, ritenuta la nullità della sentenza di primo grado, si è limitata alla relativa declaratoria senza pronunciarsi, come avrebbe dovuto, sul merito della controversia, eventualmente sospendendo il procedimento fino alla definizione del giudizio di falso con sentenza passata in giudicato.

Il giudice di appello, infatti, ove rilevi la nullità della sentenza di primo grado, non può limitarsi ad emettere una pronunzia di mero rito dichiarativa della stessa, nè può rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., ma – in ossequio al principio di cui all’art. 162 c.p.c. ed al normale effetto devolutivo del giudizio di appello – è tenuto a decidere la causa nel merito, provvedendo in questo modo alla rinnovazione dell’attività riguardo alla quale la nullità si è verificata (cfr., da ultimo, Cass. 5590/11).

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio al tribunale di Lecce.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione del tribunale di Lecce, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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