Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25885 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. I, 14/10/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 14/10/2019), n.25885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15164-2018 proposto da:

A.E., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria Civile della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Daniela

Gasparin giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI MILANO n. 1509/2018, depositato

il 17.4.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13.9.2019 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

A.E. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione del decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, e, in subordine, di protezione umanitaria;

la domanda del ricorrente era stata motivata in ragione dei rischi di rientro nel suo Paese d’origine (Ghana) dovuti al suo vissuto personale, narrando di essere fuggito dal proprio paese nel timore di essere perseguitato a causa della sua omosessualità dopo essere stato denunciato dal suo compagno, motivo per il quale era fuggito raggiungendo dapprima la Libia per poi giungere in Italia;

il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo motivo di ricorso viene prospettata eccezione d’illegittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, per difetto del requisito della necessità ed urgenza e per la eterogeneità del suo contenuto e viene altresì evidenziato che presso le Commissioni territoriali non è ancora stata approntata la videoregistrazione;

1.2 la censura, come già evidenziato da questa Corte (cfr. ord. nn. 10790/2019, 296/2019), difetta radicalmente di rilevanza essendo rivolta contro il decreto nella sua interezza e non posta in relazione ad una norma, applicabile direttamente alla fattispecie dedotta in giudizio, tanto più che il Tribunale ha provveduto all’audizione diretta del cittadino straniero, così colmando qualsiasi deficit relativo al contraddittorio, astrattamente o concretamente invocabile da parte del ricorrente, ed inoltre ne è stata esclusa la non manifesta infondatezza da questa Corte con l’ordinanza n. 17717 del 2018;

1.3. è manifestamente infondata, altresì, la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, in quanto il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, e perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte (cfr., su tutti i profili suindicati, Cass., n. 17717/2018);

2.1. con il secondo motivo di ricorso si lamenta “violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,7, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU, nonchè omesso esame di fatti decisivi ed assenza di motivazione, nonchè violazione dei parametri normativi relativi agii atti di persecuzione in ragione del proprio orientamento sessuale ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”;

2.2. con il terzo motivo di ricorso si lamenta “violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), in violazione degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull’autorità giurisdizionale; omesso esame di fatti decisivi; violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU. Violazione dei parametri normativi per la definizione di un danno grave; violazione di legge in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ed all’art. 46 della Direttiva Europea n. 2013/32”;

2.3. le censure, da esaminare congiuntamente, presentano profili d’inammissibilità e d’infondatezza;

2.4. il Tribunale di Milano ha confermato il provvedimento della Commissione Territoriale ritenendo le affermazioni del ricorrente incoerenti, inattendibili e scarsamente credibili;

2.5. il decreto impugnato ha inoltre dato conto diffusamente ed esaurientemente delle ragioni per le quali ritiene non credibile il racconto del ricorrente;

2.6. I motivi di ricorso formulano quindi una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione del Tribunale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento circa l’intrinseca inattendibilità del racconto del ricorrente;

2.7. a tal riguardo occorre osservare che il legislatore ha ritenuto di affidare la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo non alla mera opinione del Giudice ma ha previsto una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, “non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicchè è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda” (cfr. Cass. n. 26921/2017);

2.8. alla luce di quanto sopra è evidente che il dovere del Giudice di considerare veritiero il racconto del ricorrente, anche se non suffragato da prove, richiede pur sempre che le dichiarazioni rese dal richiedente asilo siano “considerate coerenti e plausibili” (art. 3, comma 5, lett. c) e che il racconto del richiedente sia in generale “attendibile” (art. 3, comma 5, lett. e);

2.9. la difficoltà di provare adeguatamente i fatti accaduti, prevista espressamente dal legislatore nel citato art. 3 comma 5, non impone affatto al Giudice di ritenere attendibile un racconto che, secondo una prudente e ragionevole valutazione, sia incredibile e fantasioso, anche perchè i criteri legali di valutazione della credibilità di cui all’art. 5, comma 3, sono categorie ampie ed aperte che lasciano ampio margine di valutazione al Giudice chiamato ad esaminare il caso concreto secondo i criteri generali, ed è sufficiente richiamare i concetti di coerenza, plausibilità (lett. c) e attendibilità (lett. e) che richiedono senz’altro un’attività valutativa discrezionale;

2.10. quanto poi al dovere di cooperazione istruttoria del Giudice, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che “in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. n. 16925/2018);

2.11. ne consegue che il Tribunale non ha violato i suddetti principi, nè è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria, avendo semplicemente ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali;

2.12 il Giudice territoriale ha poi ampiamente e diffusamente esaminato la situazione socio-politica del Ghana escludendo i presupposti e le condizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 ed 8, per concedere il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria;

2.13. in ordine alla condizione di omosessualità occorre premettere che questa Corte sì è già espressa con l’ordinanza n. 15981 del 20/09/2012 affermando che “ai fini della concessione della protezione internazionale, la circostanza per cui l’omosessualità sia considerata un reato dall’ordinamento giuridico del Paese di provenienza, è rilevante, costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione, tale da giustificare la concessione della protezione richiesta; devono, pertanto, essere acquisite le prove, necessarie al fine di acclamare la circostanza della omosessualità del richiedente, la condizione dei cittadini omosessuali nella società del Paese di provenienza e lo stato della relativa legislazione, nel rispetto del criterio direttivo della normativa comunitaria e italiana in materia di istruzione ed esame delle domande di protezione internazionale”;

2.14. nella fattispecie tuttavia la mancanza di credibilità delle vicende narrate dal ricorrente, come ampiamente motivato dal Giudice di merito, non ha consentito la concessione della richiesta protezione mancando alla base ogni prova di appartenenza ad un “particolare gruppo sociale”, quello di omosessuale, sottoposto agli atti di persecuzione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, od oggetto di minaccia grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14;

2.15. con specifico riferimento ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria il Giudice, come si è detto, ha poi correttamente ritenuto con motivazione coerente ed esaustiva che l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale nel paese d’origine escludano il diritto alla protezione sussidiaria, risolvendosi pertanto le censure del richiedente in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori dei processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014);

3.1. con il quarto motivo di ricorso si lamenta “violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e aqrt. 19, comma 2, ed all’art. 10, comma 3, motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria ed alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità; omesso esame di fatti decisivi circa della sussistenza dei requisiti di quest’ultima. Violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,4,7,14,16,17; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10,32; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; art. 10 Cost.. Omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione aì presupposti della protezione umanitaria; mancanza o quantomeno apparenza della motivazione e nullità della sentenza per violazione di varie disposizioni artt. 112,132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2; art. 111 Cost., comma 6)”;

3.2. il ricorrente lamenta che il Tribunale di Milano, nonostante il rischio al quale si troverebbe esposto il ricorrente in caso di rientro per il suo orientamento sessuale, non abbia riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria;

3.3. il quarto motivo di ricorso va parimenti disatteso;

3.4. in ordine ai motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano (art. 5, comma 6, cit.), in costanza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass., Sez. Un., n. 19393/2009 e Cass., Sez. Un., n. 5059/2017), al pari di quanto avviene per il giudizio di riconoscimento dello status di rifugiato politico e della protezione sussidiaria, incombe sul Giudice il dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine;

3.5. la valutazione delle “violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani” deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale dei richiedente e deve quindi tener conto anche delle sue allegazioni e dell’attendibilità del suo racconto, il cui apprezzamento costituisce una tipica valutazione di merito da riferirsi alla persona del richiedente, “perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini dei tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al cit. D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6, che nel predisporre uno strumento duttile quale il permesso umanitario, demanda al giudice la verifica della sussistenza dei “seri motivi” attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso” (cfr. Cass. n. 4455/2018);

3.6. nella specie, il Tribunale non ha violato i suddetti principi, nè è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria, avendo semplicemente ritenuto, a monte, che i fatti lamentati, in quanto non credibili, non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali;

3.7. va infine dichiarata inammissibile la produzione, da parte della difesa dell’odierno ricorrente, successivamente al deposito del ricorso, di documentazione medica, in quanto tale produzione viola il disposto dell’art. 372 c.p.c., non trattandosi di atti relativi alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità del ricorso;

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato deve essere rigettato il ricorso proposto in ordine a tutti i motivi con condanna alle spese del giudizio di legittimità;

5. essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono i presupposti per il versamento dei doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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