Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25884 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/10/2017, (ud. 14/06/2017, dep.31/10/2017),  n. 25884

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21835/2013 proposto da:

COMUNE PALERMO, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo,

piazza Marina n. 39, presso la sede dell’Avvocatura comunale

rappresentato e difeso dall’avv.to ROBERTA CANNAROZZO FAZZARI;

– ricorrenti –

e contro

S.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1487/2013 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 04/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Fatto

RITENUTO

Che:

1.- Il Giudice di Pace di Palermo con sentenza del 21 luglio 2011 accoglieva l’opposizione proposta da S.M. avverso l’ordinanza-ingiunzione numero 372 del 21 settembre 2010 per la violazione della L.R. n. 28 del 1999, art. 8, per l’apertura al pubblico di un esercizio per la vendita di generi non alimentari ubicato presso la sede legale della società;

2.- avverso tale sentenza il Comune di Palermo proponeva appello ritenendo erronea l’affermazione dell’incompetenza del soggetto che aveva emesso la sanzione, ovvero il dirigente del Corpo della Polizia Municipale, in luogo del sindaco e richiamando la previsione di cui all’art. 107, commi 4 e 5, del Testo Unico degli enti locali;

2.1- la Corte d’Appello rigettava l’impugnazione, ritenendo corretta l’affermazione del Giudice di Pace secondo cui la materia del Commercio rientra tra quelle di competenza esclusiva del legislatore regionale, con la conseguenza che in detta materia le disposizioni di cui al testo unico degli enti locali di cui al D.P.R. n. 267 del 2000, non possono trovare applicazione, dovendo invece applicarsi la legislazione regionale;

in particolare la L.R. n. 28 del 1999, art. 22, comma 7, attribuisce la competenza all’irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di commercio al sindaco. Tale disposizione, che ha sostanzialmente recepito la legislazione statale di cui al D.Lgs. n. 114 del 1998, non integra gli estremi del rinvio dinamico alla legislazione nazionale, in quanto il legislatore regionale ha disciplinato nuovamente la materia non limitandosi ad un richiamo alla normativa statale;

di conseguenza la successiva modifica del citato D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 22, non può dirsi recepita dalla legislazione siciliana, come ha affermato anche la Corte di Cassazione nella sentenza n. 15957 del 2009 richiamata dal giudice di pace a fondamento della propria decisione;

3.- avverso la sentenza del Tribunale di Palermo numero 1487 del 2013 notificata il 5 giugno del 2013 propone ricorso il Comune di Palermo.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.- Col primo motivo il Comune di Palermo fa valere la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 22 e del D.Lgs. n. 107, commi 4 e 5 (testo unico degli enti locali) nonchè il testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli enti locali;

2.- con il secondo motivo si contesta la nullità della sentenza impugnata per assoluta carenza dei requisiti di legge, illogicità manifesta e carenza di motivazione;

3.- con il terzo motivo si contesta violazione e falsa applicazione del testo di coordinamento tra Stato e Regioni;

in sostanza il Comune di Palermo afferma che nell’ordinamento siciliano sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 107 del Testo Unico degli enti locali in quanto costituenti norme di principio che informano l’attività degli enti locali;

il Comune inoltre evidenzia che la Regione Siciliana ha legiferato in materia di commercio con la L.R. n. 43 del 1972, che oggi deve considerarsi ancora in vigore, senza operare un rinvio dinamico alla legislazione statale;

pertanto considerato che l’infrazione è stata commessa in epoca successiva all’entrata in vigore del Testo Unico del 13 ottobre del 2000 la competenza deve essere ricondotta al dirigente comunale competente per materia ove si tratti di emettere una ordinanza ingiunzione comminativa di sanzione in materia di commercio;

4.- il ricorso è infondato;

la difesa del Comune di Palermo richiama la L.R. n. 43 del 1972, senza neanche citare la L.R. n. 28 del 1999, recante “Riforma della disciplina del commercio”, in virtù della quale è stata comminata la sanzione oggetto dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione;

ai sensi della citata L.R. n. 28 del 1999, art. 22, comma 7, in relazione all’accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni nelle materie di cui alla legge medesima, il Sindaco del Comune è l’autorità competente a ricevere il rapporto di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 17, ed a cui spetta l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione ovvero del provvedimento di archiviazione di cui al successivo art. 18 della predetta legge;

nessuna modifica alla legge citata è intervenuta per adeguare la legislazione regionale alla disciplina statale, e d’altra parte, questa Corte ha già affermato che “Nelle materie nelle quali l’art. 14 dello statuto speciale della Regione Siciliana, approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, prevede la potestà legislativa esclusiva – quali il commercio e l’ordinamento degli enti locali – le norme dell’ordinamento statale hanno efficacia soltanto se recepite dalla Regione con apposita legge regionale. Pertanto, poichè il potere di emettere sanzioni amministrative in materia di commercio è stato attribuito ai dirigenti amministrativi dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 – innovando rispetto alla pregressa normativa di cui del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 22, comma 7, che attribuiva tale potere al Sindaco – e poichè il citato art. 107 non è stato ancora recepito nella legislazione regionale, nel territorio della Regione il potere di emettere le predette sanzioni è ancora di spettanza del Sindaco, in conformità a quanto disposto dalla L.R. Siciliana 22 dicembre 1999, n. 28, art. 22, comma 7, che ha recepito il contenuto del D.Lgs. n. 114 del 1998” (Sez. 2, n. 15957 del 07/07/2009);

in conclusione il ricorso deve essere interamente rigettato; non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede;

poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1- quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso;

dichiara – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 – la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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