Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25884 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. III, 16/11/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 16/11/2020), n.25884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 08064/2017 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in Roma alla via

Mario Fani n. 106, presso lo studio dell’avvocato Rossi

Massimiliano, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

Ghibellini Alessandro, Ghibellini Stefano, e Sergio Andrea;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, domiciliato per legge in Roma alla via dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 00975/2016 della CORTE d’APPELLO di GENOVA,

depositata il 28/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/09/2020 da Dott. Cristiano Valle.

Osserva quanto segue:

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I) M.G. propose opposizione, all’esecuzione e agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615 c.p.c. e segg. e artt. 617 c.p.c. e segg., dinanzi il Tribunale di Genova avverso la cartella esattoriale con cui gli era intimato il pagamento di oltre Euro trentamila a titolo di recupero ammende e multe per l’anno (OMISSIS), deducendo l’intervenuta estinzione delle pene pecuniarie, di cui una inflitta congiuntamente a pena detentiva.

I.1) Il Tribunale di Genova, nel contraddittorio con il Ministero della Giustizia ed Equitalia S.p.a., con sentenza n. 02535 del 2012, accolse l’opposizione, dichiarando che il Ministero della Giustizia non aveva titolo di procedere esecutivamente per le somme di cui alla cartella opposta, per intervenuta prescrizione.

I.2) La sentenza venne appellata dal Ministero della Giustizia.

I.3) La Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 00975 del 28/09/2016, ha riformato la decisione del Tribunale della stessa sede ed ha rigettato l’opposizione.

I.4) Ricorre per cassazione, con atto affidato a tre motivi, M.G..

I.5) Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

I.6) Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., che già non aveva preso parte attiva al giudizio di appello, è rimasta intimata in sede di legittimità.

I.7) Il ricorso era stato rimesso in udienza pubblica con ordinanza della Sezione VI-3.

I.8) Il P.G. non ha depositato conclusioni scritte per l’adunanza camerale.

I.9) Nell’imminenza dell’adunanza camerale parte ricorrente ha depositato rituale memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

II.1) A ciò consegue che la trattazione della controversia può essere effettuata in sede camerale, non ravvisandosi particolari questioni di diritto ancora suscettibili di giustificare la trattazione in udienza pubblica.

III) Il primo motivo di ricorso deduce che nelle more dei termini per l’impugnazione di legittimità il Tribunale di Milano, in sede di incidente di esecuzione, a seguito di istanza di dichiarazione di estinzione della pena pecuniaria, con ordinanza del 31/10/2016 ha dichiarata estinta, per decorso del tempo, la pena pecuniaria di Euro 30.987,41 di multa, inflitta con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano in data 6/12/2000, divenuta irrevocabile il 03/03/2001.

III.1) Il motivo è infondato.

L’eccezione di giudicato esterna è erroneamente fatta valere, trattandosi, nella specie, di provvedimento emesso da giudice penale in sede di incidente di esecuzione (ai sensi, quindi dell’art. 666 c.p.p.), senza previa instaurazione del contraddittorio con il Ministero della Giustizia, non risultando che il detto organo sia stato messo in condizione di intervenire o anche solo di interloquire nell’ambito di detto procedimento, salvo ritenere che il P.M. lo rappresentasse in detta sede, e senza instaurazione del contraddittorio con Equitalia Servizi S.p.a..

In conseguenza di ciò non risulta, quantomeno, integrato il requisito di identità delle parti tra il procedimento civile e quello (di esecuzione) penale, e ciò solo sarebbe bastevole per escludere l’efficacia di giudicato dell’ordinanza del giudice penale, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 2909 c.c. e non essendo, inoltre, i provvedimenti emanati dal giudice dell’esecuzione penale suscettibili di norma di acquisire forza di giudicato extra o endo-processuale.

III.2) Il primo mezzo è, pertanto, rigettato.

IV) Il secondo motivo deduce falsa applicazione dell’art. 172 c.p., commi 2 e 3 e dell’art. 14 preleggi, laddove la sentenza di appello ha affermato che ai fini dell’estinzione della pena pecuniaria debba aversi riguardo al decorso del tempo previsto per la reclusione, nonostante l’intervenuta estinzione della pena detentiva per effetto del provvedimento del 11/11/2005.

IV.1) Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 172 c.p., commi 1 e 4, ed afferma che non avendo la Corte di Appello rilevato che pur tenendo conto del più ampio termine di cui all’art. 172 c.p., comma 1, pari al doppio della reclusione inflitta al M., lo stesso doveva comunque ritenersi trascorso, non contemplando la legge fatti sospensivi o interruttivi del decorso del detto termine, decorrente dal 03/03/2001.

V) Il secondo ed il terzo mezzo, sopra riassunti, possono essere congiuntamente trattati, in quanto strettamente connessi.

V.1) Essi sono in parte infondati ed in parte inammissibili.

V.2) Il secondo motivo è infondato, alla stregua del più recente arresto della giurisprudenza penale di questa Corte (Sez. 1 penale, Sentenza n. 08166 del 16/01/2018 Cc. (dep. 20/02/2018) Rv. 272418 – 01), secondo il quale: “Il termine di prescrizione della pena pecuniaria individuato dall’art. 172 c.p., comma 3, è determinato “per relationem”, in funzione di quello applicabile alla pena detentiva congiuntamente inflitta, e non è influenzato da vicende successive, quali quelle concernenti l’esecuzione della predetta sanzione detentiva o la sua stessa estinzione”.

Il richiamato orientamento ha superato, innovandolo, il precedente di cui era espressione la pronuncia richiamata – come riportato in ricorso – dal giudice di prime cure (Cass. pen. 37442 del 27/10/2006 Cc. dep. 13/11/2006 Rv. 235086-01, poi ripresa da Cass. pen. 22787 del 03/06/2009, non massimata ufficialmente, a quanto consta).

La sentenza impugnata ha, quindi, coerentemente rigettato l’opposizione proposta in prime cure dal M., ritenendo che le vicende estintive della pena detentiva non fossero suscettibili di riverberarsi sulla pena pecuniaria, il cui termine di estinzione rimane fissato nel doppio della durata della pena detentiva congiuntamente inflitta.

V.3) Il terzo motivo è inammissibile, laddove solleva questioni, riguardanti la prescrizione della pena pecuniaria e la sospensione o l’interruzione della prescrizione, anche con riferimento alla disciplina del codice civile, che non risulta siano stati portati alla cognizione del giudice dell’impugnazione di merito, nè la difesa del ricorrente indica dove e quando la questione di prescrizione sia stata prospettata dinanzi ai giudici del merito.

VI) Il ricorso, attesa l’infondatezza e comunque l’inammissibilità, di tutti e tre i motivi addotti, è rigettato.

VII) Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto del valore della causa e dell’attività defensionale, sono liquidate come da dispositivo.

VIII) Sul ricorrente grava, altresì, l’onere del rimborso delle spese prenotate a debito dall’Avvocatura Generale dello Stato.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 4.600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge, oltre spese prenotate a debito per l’Avvocatura.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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