Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25884 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. I, 14/10/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 14/10/2019), n.25884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14459/2018 proposto da:

C.O., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria Civile della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Daniela

Gasparin giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona dei Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI MILANO n. 1253/2018, depositato

il 6.4.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13.9.2019 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

C.O. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione del decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, e, in subordine, di protezione umanitaria;

la domanda del ricorrente era stata motivata in ragione dei rischi di rientro nel suo Paese d’origine (Senegal, regione di Casamance) dovuti al suo vissuto personale, narrando di aver avuto un dissidio con il cugino, che lo aveva aggredito, ferendolo con un coltello e minacciandolo di morte per farlo allontanare dalla sua famiglia e dalla casa dove viveva, motivo per il quale era fuggito raggiungendo dapprima il Mali, il Burkina Faso, la Nigeria e la Libia e dal ultimo l’Italia;

il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo motivo di ricorso viene prospettata eccezione d’illegittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, per difetto del requisito della necessità ed urgenza e per l’eterogeneità del suo contenuto, e viene altresì lamentato che presso le Commissioni territoriali non sia ancora stata approntata la videoregistrazione;

1.2 la censura, come già evidenziato da questa Corte (cfr. ord. nn. 10790/2019, 296/2019), difetta radicalmente di rilevanza essendo rivolta contro il decreto nella sua interezza e non posta in relazione ad una norma, applicabile direttamente alla fattispecie dedotta in giudizio, tanto più che il Tribunale ha provveduto all’audizione diretta del cittadino straniero, così colmando qualsiasi deficit relativo al contraddittorio, astrattamente o concretamente invocabile da parte del ricorrente, ed inoltre ne è stata esclusa la non manifesta infondatezza da questa Corte con l’ordinanza n. 17717 del 2018;

2.1. con il secondo motivo di ricorso si lamenta “violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,7, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU, nonchè omesso esame di fatti decisivi ed assenza di motivazione, nonchè violazione dei parametri normativi relativi agli atti di persecuzione subiti nel contesto familiare ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”;

2.2. con il terzo motivo di ricorso si lamenta “violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), in violazione degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull’autorità giurisdizionale; omesso esame di fatti decisivi; violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU. Violazione dei parametri normativi per la definizione di un danno grave; violazione di legge in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ed all’art. 46 della Direttiva Europea n. 2013/32”;

2.3. le censure, da esaminare congiuntamente, presentano profili d’inammissibilità e d’infondatezza;

2.4. il Tribunale ha ritenuto che il racconto del richiedente -secondo cui la fuga dal Senegal era avvenuta a causa delle minacce, delle aggressioni fisiche e della persecuzione da parte del cugino, che pretendeva di costringerlo a lasciare la famiglia e la casa dove abitava – sia estraneo alle ragioni tutelate con le misure di protezione internazionale, ed attiene a fatti di rilevanza esclusivamente privata;

2.5. sulla scorta di tale accertamento di fatto, qui non ulteriormente apprezzabile, le censure, sia in fatto che in diritto vanno, quindi, respinte avendo questa Corte (cfr. Cass. n. 9043/2019) condivisibilmente affermato che “le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello “status” di rifugiato, (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria, (art. 2, lett. g), atteso che i c.d, soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, l’partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b”;

2.6. lo stesso ricorrente, inoltre, riconosce di non aver mai presentato denuncia alle autorità statali per la persecuzione che assume posta in essere ai suoi danni dal cugino, circostanza che deve quindi ritenersi dirimente, atteso che i motivi addotti esulano dal perimetro delle situazioni meritevoli di protezione;

2.7. con riguardo poi alle doglianze circa la configurabilità del diritto alla protezione internazionale sub specie di quella sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 51 del 2007, art. 14, lett. c), in caso di una situazione di violenza generalizzata nel Paese di provenienza del richiedente la protezione internazionale e sulla prevalenza giocata dall’estremo indicato, nella valutazione delle situazioni individuali di pericolo sofferte dal singolo in caso di suo rientro, il Collegio osserva che, con riferimento ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, il Giudice ha correttamente ritenuto, con motivazione coerente ed esaustiva, l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale nel Paese d’origine, escludendo così il diritto alla protezione sussidiaria;

2.8. la situazione politica del paese di origine, cioè il Senegal, regione di Casamance, è stata approfonditamente analizzata dal Giudice territoriale che ha escluso, dopo ampia motivazione, la sussistenza di una situazione di conflitto armato interno, dando atto che la situazione del Paese e del distretto di origine (Casamance), quale emergente da plurime aggiornate fonti internazionali enucleate, evidenziava che perdurava uno stato di armistizio tra le parti in conflitto che non poteva ritenersi intaccato da alcuni isolati scontri tra esercito e forze separatiste, nè da episodi di “ruberie poste in essere ai danni della popolazione locale da bande armate riconducibili ad alcune fazioni del movimento indipendentista”;

2.9. la censura si risolve quindi in una critica del ragionamento logico posto dal Giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014);

2.10. questa Corte ha inoltre affermato che il danno grave può provenire anche da soggetti diversi dallo Stato in assenza di un’autorità statuale in grado di fornire adeguata ed effettiva tutela e protezione, ma nella fattispecie, come si è detto, le doglianze del ricorrente non assumono rilievo rispetto alle specifiche affermazioni del Tribunale circa la mancanza di una situazione di rischio per la vita o l’incolumità fisica, nè emerge che il ricorrente abbia espressamente dedotto l’impossibilità di avvalersi dell’attività degli organi competenti del proprio paese al fine di ottenere la necessaria protezione;

2.11. l’approfondimento istruttorio officioso è doveroso, infatti, solo in presenza di una puntualmente allegata tolleranza, tacita approvazione o incapacità a contenere o fronteggiare il fenomeno da parte delle autorità statuali (cfr. Cass. nn. 7333/2015, 25319/2015), ma ciò presuppone che il soggetto interessato possa dimostrare di aver quanto meno dedotto di essersi rivolto inutilmente a quelle autorità, ovvero di non averlo potuto fare per una condizione di sistematica connivenza suscettibile di esser verificata da parte delle autorità di un paese terzo, tutti elementi che nel presente caso non sono emersi;

3.1. con il quarto motivo di ricorso si lamenta “violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, ed all’art. 10, comma 3, motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria ed alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità; omesso esame di fatti decisivi circa della sussistenza dei requisiti di quest’ultima. Violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,4,7,14,16,17; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10,32; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; art. 10 Cost.. Omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione ai presupposti della protezione umanitaria; mancanza o quantomeno apparenza della motivazione e nullità della sentenza per violazione di varie disposizioni (artt. 112,132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2; art. 111 Cost., comma 6)”;

3.2. il ricorrente rileva che il permesso di soggiorno per motivi umanitari avrebbe dovuto riconoscersi in considerazione di più ragioni, ovvero il grado di integrazione raggiunto e motivi di salute;

3.3. il motivo è inammissibile;

3.4. premesso che “la protezione umanitaria è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (“status” di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità” (Cass. n. 23604 del 09/10/2017) va osservato che tale censura non può trovare accoglimento in quanto prospetta elementi, quali l’integrazione sul territorio italiano e lo svolgimento di attività lavorative, che non integrano i presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione umanitaria (cfr. Cass. n. 17072/2018), e dall’altro, quanto ai dedotti motivi di salute, va considerato quanto precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “la protezione umanitaria, nel regime vigente “ratione temporis”, tutela situazioni di vulnerabilità – anche con riferimento a motivi di salute – da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente. Ne deriva che non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di” estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico” (Cass. ord. n. 3681/2019);

3.5. nel caso di specie il Tribunale, quanto alla richiesta di protezione per motivi umanitari, ha stigmatizzato la mancata allegazione di elementi idonei ad integrarne i presupposti di legge, non prospettando il richiedente altro che le proprie difficoltà di stampo economico, rilevando, con riguardo ai dedotti problemi di salute lamentati dal ricorrente (cervicalgia e lombalgia), che essi non erano di gravità tale da far ritenere che, in caso di rientro coatto in patria, il richiedente non potesse continuare a seguire le cure necessarie per la guarigione;

3.6. in definitiva, il Giudice del merito ha compiutamente approfondito l’esame in fatto della situazione, nel pieno rispetto dei principi enunciati da questa Corte in materia, esponendo le ragioni per le quali reputa non sussistenti le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria, onde si tratta di valutazioni prettamente discrezionali rimesse al giudice di merito, non più sindacabili;

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

5. nulla sulle spese stante la mancata costituzione del Ministero;

6. essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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