Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25883 del 31/10/2017
Cassazione civile, sez. II, 31/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.31/10/2017), n. 25883
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24195-2013 proposto da:
CONSORZIO CARECA SOC COOP A RL, (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, CORSO FRANCIA 197, presso lo studio dell’avvocato PIERPAOLO
CARBONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO NATALINO
RATANO;
– ricorrente –
contro
VUS VALLE UMBRA SERVIZI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VIRGINIO ORSINI, 19, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
MELCHIONNA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIELLA GIUSTOZZI;
– controricorrente –
e contro
F.D., F.S.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 360/2012 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 17/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.
Fatto
RILEVATO
– che il Consorzio Careca soc. coop. a r.l. ha proposto ricorso nei confronti della società VUS – Valle Umbra Servizi s.p.a. (già ASM Foligno), dalla quale aveva ricevuto l’appalto di alcuni lavori, nonchè nei confronti dei subappaltatori sigg.ri D. e F.S. (in proprio e nelle rispettive qualità di legale rappresentante e di socio della società Fedi di F.D. e C. s.n.c.), per la cassazione della sentenza della corte di appello di Perugia che, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto la sua domanda tendente all’accertamento dell’inadempimento della ASM Foligno alle obbligazioni su di lei gravanti quale appaltante;
– che la società VUS ha depositato controricorso;
– che D. e F.S. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Diritto
CONSIDERATO
– che con nota datata 16 maggio 2017 e depositata nella Cancelleria di questa Corte Il giugno 2017, in prossimità dell’adunanza di camera di consiglio del 7 giugno 2017 in cui la causa è stata discussa, la ricorrente e la contro ricorrente hanno depositato una istanza congiunta con cui, premesso che tra di loro era stato raggiunto un accordo, hanno chiesto “dichiararsi cessata la materia del contendere con spese compensate”;
– che da tale istanza emerge che l’interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del giudizio è venuto meno per cessazione della materia del contendere:
– che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse a ricorrere, conseguita alla cessazione della materia del contendere;
– che le spese del giudizio di legittimità vanno compensate, in conformità alle concordi conclusioni delle parti;
– che non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte del Consorzio ricorrente, di una somma pari all’importo del contributo unificato, secondo il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, giacchè, come questa Corte ha recentemente chiarito con la sentenza n. 3542/17, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui alla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere;
che, infatti, la cessazione della materia del contendere determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei sensi di cui in motivazione e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017