Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25883 del 18/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25883 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Di Maio Emilio

Intimato

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n.
45/2/2010

depositata 1’11/11/2010;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 26/9/2013 dal

Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Fucci
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Di Maio Emilio

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia
contro la sentenza della CTP di Campobasso n. 145/3/2006 che aveva accolto il ricorso
avverso l’avviso di recupero di credito di imposta CR00013505. Il ricorso proposto si arti-

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

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Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 18/11/2013

cola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha
fissato l’udienza del 26/9/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G.
ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione

d.p.r. 600/73 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. laddove la CTR ha escluso che l’ inoltro del
modello CVS fosse necessario per fruire del credito di imposta.
La censura è fondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Sentenza n. 16442
del 15/07/2009; Sentenza n. 3578 del 13/02/2009; Sez. 5, Sentenza n. 19627 del 11/09/2009)
secondo cui l’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi dell’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dei contributi, concessi sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione
di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia
omesso di presentare (come previsto dall’art. 62, primo comma, lettera e), della legge 27
dicembre 2002, n. 289), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (cosiddetto “modello CVS”) essendo il suddetto termine previsto dall’art. 62 cit. a pena di decadenza; non assumendo alcun rilievo circostanza che il provvedimento del Direttore sia stato
emesso in data tale da non consentire al contribuente di disporre, rispetto alla predetta scadenza, del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente) per le norme che introducono adempimenti tributari, in quanto l’interessato è stato posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità
della scadenza del termine per adempiere il suo onere di comunicazione fin dal 13 novembre
2002, data di pubblicazione del d.l. n. 253 del 2002, ed il predetto termine legale non è comunque superabile con una diversa previsione temporale di natura amministrativa.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto avverso l’avviso di recupero di credito
di imposta CR00013505.
Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del
merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione

Corte Suprema di Cassazione—Vi Sez. Civ. – T– R.G. n. kiWii~—

Ordinanza pag. 2

Assume la ricorrente la violazione dell’art. 8 della L. 388/2000, 1 e 2 d.l. 253/2002 e 43 del

P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il
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seCks..pta. avverso l’avviso di recupero di credito di imporicorso proposto dal 12~~e.i
sta CR00013505 , compensando tra le parti le spese del merito e dichiarando irripetibili
quelle del giudizio di cassazione

Così deciso in Roma, 26/9/2013

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