Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25883 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. I, 14/10/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 14/10/2019), n.25883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusepp – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27439/2018 proposto da:

I.J., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Daniela Vigliotti, in forza di procura speciale

allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3370/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/09/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, depositato il 16/12/2016, I.J., cittadino nigeriano, ha adito il Tribunale di Milano, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Con ordinanza del 18/7/2017 il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso, ritenendo la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto appello l’ I. in data 31/7/2017 per ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria.

L’appellante, dopo aver ribadito di aver lasciato la Nigeria perchè omosessuale, in considerazione della repressione penale di tale orientamento sessuale nel suo paese, ha insistito sul fatto che in Italia si trovavano la moglie D. e i suoi tre figli, presso un centro di accoglienza.

Dopo la costituzione del Ministero dell’Interno, che ha resistito al gravame, la Corte di appello di Milano con sentenza del 13/7/2018, ha rigettato l’impugnazione, a spese compensate, avendo ritenuto precluso all’appellante l’introduzione di un fondamento della domanda di protezione, basato sui vincoli familiari e sul ricongiungimento, diverso da quello introdotto in primo grado, che era invece stato basato sulla condizione di omosessuale e sulla situazione di violenza indiscriminata in Nigeria.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso I.J., con atto notificato il 13/9/2018/2017, svolgendo un unico motivo.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 5, comma 6 e art. 19 del T.U. immigrazione.

1.1. Il ricorrente lamenta che la Corte milanese non gli abbia riconosciuto la protezione umanitaria, nonostante la presenza in Italia della compagna, che ha ottenuto la protezione umanitaria e dei tre figli, uno dei quali nato in Italia.

Diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di appello, non era vero che il ricorrente non avesse addotto la sussistenza di legami familiari, come dimostrava la pagina 2 del ricorso di primo grado, ove era stato specificamente allegata la presenza in Italia della moglie D. e dei figli F. e Fe., arrivati in Italia nel dicembre 2016 e assistiti in un diverso centro di accoglienza.

La protezione umanitaria era stata richiesta con riferimento alla categoria aperta e non tipizzata di tutela che la contraddistingue.

All’udienza del 5/4/2017 nel procedimento di primo grado era stata prodotta copia dei certificati di nascita dei due figli ed era stata segnalata la richiesta di permanenza dell’intero nucleo presso una sola struttura di accoglienza.

Nel giudizio di appello era stato prodotto anche il certificato di nascita del terzogenito dell’istante e il provvedimento di riconoscimento della protezione umanitaria a favore della compagna del I..

1.2. La Corte milanese ha rigettato il gravame proposto dall’ I., finalizzato al riconoscimento della sola protezione umanitaria e basato esclusivamente sui forti legami familiari in Italia del richiedente, derivanti dalla presenza sul territorio nazionale della moglie (alla quale nel frattempo era stato riconosciuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari) e dei tre figli (uno dei quali nato in Italia nel corso del procedimento), in dichiarata applicazione del divieto di ius novorum in appello, sul presupposto che la domanda di protezione era stata formulata dal ricorrente sia dinanzi alla Commissione territoriale, sia dinanzi al Tribunale di Milano sul suo orientamento omosessuale e sulla repressione in Nigeria dell’omosessualità come reato e sulla situazione conflittuale esistente in Nigeria.

Secondo la Corte di appello non era stato formulato alcun riferimento ai legami familiari costituenti unico fondamento del motivo di gravame.

1.3. Il ricorso è fondato.

Certamente non rileva ai fini della decisione sulla possibilità di riconoscimento della tutela richiesta il contenuto delle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale in sede amministrativa.

A tacer del fatto che la stessa Corte milanese si è fondata nella propria motivazione sul disposto dell’art. 345 c.p.c. e sul contenuto della domanda proposta in primo grado, secondo la giurisprudenza del tutto consolidata di questa Corte, l’oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire (Sez. 6-1, n. 7385 del 22/03/2017, Rv. 643652-01; Sez. 6-1, n. 18632 del 03/09/2014, Rv. 631940-01; Sez. 6-1, n. 26480 del 09/12/2011, Rv. 620691-01).

1.4. Tuttavia, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale il ricorrente già nel giudizio di primo grado aveva allegato le circostanze fattuali poste a base del gravame e aveva richiesto la protezione umanitaria, quale strumento di tutela residuale e sussidiaria non predeterminata e tipizzata in presenza di seri motivi di carattere umanitario o di obblighi derivanti dalla Costituzione.

Il ricorrente, in modo adeguatamente specifico, ha infatti addotto la sussistenza di legami familiari, a pagina 2 del ricorso di primo grado, ove era stato specificamente allegata la presenza in Italia della moglie D. e dei figli F. e Fe., arrivati in Italia nel dicembre 2016 e assistiti in un diverso centro di accoglienza.

Inoltre all’udienza del 5/4/2017 nel procedimento di primo grado era stata prodotta copia dei certificati di nascita dei due figli ed era stata segnalata la richiesta di permanenza dell’intero nucleo presso una sola struttura di accoglienza.

Nel giudizio di appello, infine, era stato prodotto anche il certificato di nascita del terzogenito dell’istante e il provvedimento di riconoscimento della protezione umanitaria a favore della compagna del I..

3. Il ricorso deve quindi essere accolto con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA