Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25882 del 18/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25882 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 20889-2012 proposto da:
IGEA SPA in persona dell’Amministratore Unico, elettivamente
domiciliata in ROMA, LARGO GIUSEPPE TONIOLO 6, presso lo
studio dell’avvocato MORERA UMBERTO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato RACUGNO GABRIELE, giusta
delega a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente contro
BANCA CARIGE SPA – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E
IMPERIA in persona del Condirettore Generale, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34/B, presso lo
studio dell’avvocato CECCONI MAURIZIO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato VILLANI GIAN PIERO, giusta
procura speciale a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 18/11/2013

- controficorrente nonchè contro
FALLIMENTO SALA ITALIANA SPA,
FALLIMENTO IMPROMIN SRL;

avverso la sentenza n. 361/2012 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI del 7.6.2012, depositata il 03/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
per la controricorrente é solo presente l’Avvocato Maurizio Cecconi.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che si riporta alla relazione scritta.
PREMESSO
Che nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si
legge quanto segue:
«1. — Nelle cause riunite promosse dalla Bariosarda s.p.a. — poi
divenuta Igea s.p.a. — nei confronti, rispettivamente, della Impromin
s.r.l. e della Sala Italiana s.p.a., nonché nei confronti della Banca Carige
s.p.a., e poi proseguito nei confronti dei fallimenti delle prime due
società convenute, la Corte di Cagliari, in accoglimento dell’appello
della banca, ha dichiarato l’incompetenza territoriale del Tribunale di
quella città essendo competente il Tribunale di Genova.
La Corte ha osservato che le cause avevano ad oggetto
l’accertamento negativo di crediti per corrispettivi di forniture vantati
nei confronti dell’attrice dalle società convenute, che li avevano ceduti
alla Banca Carige. L’attrice, che negava di dover adempiere al

pagamento del prezzo invocando l’art. 1460 c.c. poiché le convenute
non avevano eseguito le forniture promesse, aveva anche domandato
Ric. 2012 n. 20889 sez. M1 – ud. 09-07-2013
-2-

– intimati –

la risoluzione dei relativi contratti (che avrebbe radicato la competenza
davanti al tribunale sardo dovendo la consegna della merce avvenire in
Maracalagonis), ma soltanto “occorrendo”, ossia in via secondaria ed
eventuale; onde l’oggetto delle domande si riduceva, appunto, alle sole
obbligazioni di pagamento, per le quali, pacificamente, nessuno dei

cagliaritano, avendo le convenute sede a Genova, ove dunque
dovevano essere eseguiti anche i pagamenti ed ove erano stati stipulati
i contratti.
La Igea s.p.a. ha proposto ricorso per regolamento di
competenza, al quale ha resistito la sola Banca Carige s.p.a.
2. — Con l’unico motivo di ricorso si sostiene che la competenza
si radichi invece davanti al Tribunale di Cagliari, nel cui circondario
rientra il luogo di esecuzione delle forniture (Maracalagonis). Non può,
infatti, non tenersi conto anche dell’obbligazione di fornitura,
strettamente legata a quella di pagamento del prezzo dal nesso
sinallagmatico posto a base delle domande di accertamento negativo
dell’attrice, la quale aveva espressamente concluso anche per la
declaratoria del “buon diritto della Bariosarda a sospendere il
pagamento delle anzidette fatture ai sensi dell’art. 1460 c.c.”: diritto
potestativo, quest’ultimo, che trovava appunto titolo
nell’inadempimento della corrispettiva obbligazione di controparte.
2.1. — Sgomberato il campo delle eccezioni della banca resistente
di tardività del ricorso (tempestivamente presentato per la notifica il 17
settembre 2012, data stampigliata in calce alla liquidazione dei relativi
diritti, a fronte della comunicazione della sentenza impugnata in data 3
luglio 2012) e di difetto di formulazione del quesito ai sensi dell’art.
366 bis c.p.c. (norma non applicabile alla fattispecie ratione temporis,
datando la pubblicazione della sentenza impugnata al 3 luglio 2012,
Ric. 2012 n. 20889 sez. M1 – ud. 09-07-2013
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criteri di collegamento di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. conduceva al foro

allorché essa era già stata abrogata dalla 1. 18 giugno 2009, n. 69), va
dato atto che la censura è fondata_
E’ invero corretto prendere in considerazione i rapporti
contrattuali fra le parti nella loro complessità e non isolare le
obbligazioni di pagamento cui più direttamente ineriscono le domande.

corrispettive, infatti, l’oggetto del processo, e dunque il giudicato, non
può essere limitato alla singola coppia pretesa-obbligo, quantomeno
allorché, come nella specie, il nesso di corrispettività delle obbligazioni
delle parti sia stato espressamente dedotto a fondamento della
domanda, perché ciò comporterebbe il rischio di giudicati
inaccettabilmente contraddittori (accertato, per esempio, in un
processo l’obbligo del compratore del pagamento del prezzo, potrebbe
in altro processo negarsi il diritto del medesimo alla consegna della
merce).
Ampliato l’oggetto della domanda all’obbligazione della
consegna della merce, pacificamente da eseguire in località rientrante
nel circondario del Tribunale di Cagliari, la competenza territoriale si
radica anche davanti a quest’ultimo ufficio>>;
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e agli
avvocati delle parti costituite;
che questi ultimi hanno presentato memorie;
che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra
trascritta, cui la memoria della Banca Carige replica inefficacemente,
deducendo una supposta di carenza del potere di interpretare la
domanda giudiziale da parte del giudice di legittimità: carenza invece
certamente non sussistente in sede di regolamento di competenza
(come del resto in generale con riferimento alle questioni processuali);

Ric. 2012 n. 20889 sez. M1 – ud. 09-07-2013

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Nelle ipotesi di rapporti derivanti da contratti a prestazioni

che pertanto il ricorso va accolto e va dichiarata la competenza
del Tribunale di Cagliari;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
dichiara la competenza del Tribunale di Cagliari.

Il Presidente

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2013

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