Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25882 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. III, 16/11/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 16/11/2020), n.25882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24689/17 proposto da:

Comune di Acireale, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato a Roma, Piazza Adriana n. 15, difeso dagli avv.ti

Domenico Condorelli, e Alessandro Patanè, in virtù di procura

speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IRFIS – Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia s.p.a., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a

Roma, via dei Gracchi n. 187, difeso dall’avv. Francesco Mauceri in

virtù di procura speciale apposta in margine al ricorso;

– controricorrente –

nonchè

Curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l.; Patentverwag s.r.l.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania 13 marzo 2017 n.

418;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29 settembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di Acireale ha impugnato per cassazione la sentenza 13 marzo 2017 n. 418 della Corte d’appello di Catania, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stata rigettata l’opposizione all’esecuzione proposta dal suddetto Comune avverso l’esecuzione iniziata nei suoi confronti dalla società IRFIS – Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia s.p.a..

2. Ha resistito con controricorso la IRFIS.

Ambo le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dare conto dei motivi della impugnazione, in quanto il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.

Il presente giudizio è infatti iniziato in primo grado nel 2013.

La sentenza d’appello è stata depositata il 13.3.2017, ed il ricorso è stato proposto con atto passato per la notifica il 13.10.2017.

Il ricorso è dunque tardivo in quanto proposto oltre lo spirare del semestre previsto dall’art. 327 c.p.c..

Naturalmente al presente giudizio, avente ad oggetto una opposizione all’esecuzione, non s’applica l’istituto della sospensione feriale dei termini processuali (ex multis, Sez. 1 -, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; ma in tal senso si vedano già Sez. 3, Sentenza n. 1571 del 01/06/1974, Rv. 369735 – 01, secondo cui “la sospensione dei termini per il periodo feriale non opera per i procedimenti di opposizione all’esecuzione”).

2. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

2.1. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna il Comune di Acireale alla rifusione in favore di IRFIS Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia s.p.a. – delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 6.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del Comune di Acireale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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