Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25882 del 15/12/2016


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Classificazione:

Cassazione civile, sez. II, 15/12/2016, (ud. 28/09/2016, dep.15/12/2016),  n. 25882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5622-2012 proposto da:

GENERALI COSTRUZIONI GRILLO SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA ALESSANDRIA 119, presso lo studio dell’avvocato

GIANCARLO NAVARRA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

ALIQUO’;

– ricorrente –

contro

B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato LORENZO SPALLINA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FEDERICO DE GERONIMO;

AZIENDA AGRICOLA SIGONELLA elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALVATORE COMITINI;

– controricorrenti –

nonchè contro

H.D., B.F., B.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1515/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 24/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. MIGLIUCCI EMILIO;

udito l’Avvocato ALIQUO’ Giuseppe, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso; udito l’Avvocato PANZERA

Gabriella con delega depositata in udienza dell’Avvocato COMITINI

Salvatore, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

udito l’Avvocato DE GERONIMO Federico, difensore della resistente che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Società Generali Costruzioni Grillo spa esponeva che aveva acquistato in forza di decreto di aggiudicazione del 1972 nell’ambito di una procedura esecutiva contro B.E. la proprietà di un terreno, detenuto dalla società Azienda Agricola Sigonella; quest’ultima aveva opposto il diritto di proprietà in virtù dell’atto pubblico di acquisto intervenuto con gli eredi B., i quali non erano più proprietari;

pertanto, l’istante conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Catania la società Azienda Agricola Sigonella e gli eredi B. chiedendo la condanna della società al rilascio dell’immobile e al risarcimento dei danni e, in via subordinata, la declaratoria di responsabilità dei B. per avere i medesimi illegittimamente alienato il bene, quando il loro dante causa B.E. ne aveva già perduto la proprietà in forza di decreto di aggiudicazione del 1972.

Si costituiva la società, chiedendo il rigetto della domanda e procedendo alla chiamata in causa dei B. a scopo di garanzia.

Si costituiva B.S. che chiedeva il rigetto della domanda, eccependo fra l’altro l’avvenuta usucapione.

Il Tribunale rigettava la domanda proposta dall’attrice, dichiarando l’acquisto per usucapione in favore di B.E. e dei suoi eredi.

Con sentenza dep. il 24 novembre 2011 la Corte di appello di Catania dichiarava estinto il giudizio di appello instauratosi con la impugnazione proposta dall’attrice.

I Giudici di appello ricostruivano la vicenda processuale nei termini di seguito indicati: alla prima udienza del 15 novembre 2007, su richiesta dell’appellante, era assegnato un termine per notificare l’appello alle controparti non costituite (si era costituita soltanto B.S.);

alla successiva udienza del 3 luglio 2008 era assegnato un nuovo termine per la notificazione a B.F., trasferitosi in Spagna, avendo l’appellante fatto presente che il plico inviato al Ministero de Justitia era stato restituito,” in quanto non conoscivata la residenza attuale”;

quindi la notificazione aveva esito positivo.

La sentenza riteneva che erroneamente l’Istruttore, nonostante l’eccezione di estinzione del giudizio, formulata dalla parte costituita, aveva assegnato un secondo termine per il rinnovo della notifica, dopo che la notificazione nel primo termine non era andata a buon fine. Anche a prescindere dal considerare che – contrariamente a quanto avvenuto nella specie – la rinnovazione della notificazione può essere disposta ove il termine perentorio assegnato non sia già scaduto e che la notificazione tentata non sia inesistente, in ogni caso la concessione di un nuovo termine deve essere resa necessaria da un fatto non imputabile alla parte notificante. Ed invero, secondo i Giudici, la società appellante conosceva il luogo di residenza di B.F. sin dal ricevimento della relata di cui alla prima notificazione e, comunque, la seconda notifica non era andata a buon fine perchè, contrariamente a quanto previsto dalla normativa dettata in tema di notificazioni all’estero, l’atto era stato inviato all’Autorità centrale anzichè direttamente al destinatario. Pertanto, il termine perentorio inizialmente assegnato non avrebbe potuto essere ulteriormente prorogato, essendosi verificata una causa di estinzione del giudizio di gravame.

2. – Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione La Società Generali Costruzioni Grillo spa sulla base di quattro motivi.

Resistono con controricorso la società Azienda Agricola Sigonella e B.S., depositando memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo deduce che la Corte di appello non aveva esaminato le notificazioni che erano state effettuate sia al Ministero di Giustizia sia al B. e che il plico inviato a quest’ultimo era tornato al mittente perchè sconosciuta la persona all’indirizzo indicato, facendo presente che della prima notifica, tentata all’indirizzo indicato dal Comune di Ramacca, non si era avuta alcuna notizia e che soltanto con la seconda notifica si era avuta conoscenza della effettiva residenza ove poi l’atto è stato ritualmente notificato.

2. Il secondo motivo denuncia l’errore, dedotto con il primo mezzo, sotto il profilo del vizio di motivazione.

3. Il terzo motivo censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non rinnovabile il termine quando l’errore non sia addebitabile alla parte;

L’assegnazione era stato oggetto di valutazione da parte dell’Istruttore da valere come rinnovazione o integrazione del contraddittorio.

4. Il quarto motivo deduce che la domanda era stata proposta nei confronti della società convenuta e che la qualità di coobbligati solidali degli altri non comportava una ipotesi dì litisconsorzio necessario, per cui la estinzione non poteva riguardare anche il giudizio proposto contro la predetta società.

5. Va esaminato il primo motivo che è fondato, essendo assorbiti gli altri.

In primo luogo, va rilevata l’ammissibilità della censura con cui è stato chiaramente denunciato un error in procedendo relativo al giudizio compiuto dalla Corte di appello circa la validità o meno della notificazione dell’appello ovvero della sua rinnovazione: la doglianza investe la Corte – che in tal caso è anche giudice del fatto – della verifica circa i requisiti prescritti dalle norme processuali degli atti relativi alle predette notificazioni.

Deve escludersi che sia stato con il ricorso denunciato un errore revocatorio, posto che la verifica della ritualità o meno della notificazione è stato un fatto controverso che ha formato oggetto di specifico esame, di valutazione e di giudizio da parte della Corte di appello, così che è da escludere che vi sia stato l’errore di mera percezione consistito nella supposizione della esistenza di un fatto incontrastabilmente esclusa ovvero della inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.

Ciò premesso – e tenuto conto che la questione dibattuta nella presente sede riguarda ormai esclusivamente la notificazione dell’appello nei confronti di B.F. – va rilevato che: a) essa fu inizialmente tentata (8-2-2007) con esito negativo presso la residenza in (OMISSIS); b) a seguito del (primo) termine assegnato alla prima udienza di comparizione, la notificazione venne tentata (il 4-1-08) non soltanto nei confronti del Ministero de Justicia, contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici, ma anche presso il destinatario ma non andò a buon fine; c) in effetti, nel secondo termine successivamente concesso dall’Istruttore, la notificazione ebbe esito positivo (in data 2 ottobre 2008) in quanto venne consegnata nell’indirizzo esatto di (OMISSIS); peraltro, dalla missiva in atti tale indirizzo venne comunicato al notificante in data 24-7-2008 dal Consolato Generale d’Italia ovvero in data successiva a quella tentata nel primo termine assegnato.

Ne consegue che erroneamente: i Giudici hanno ritenuto non corretta la concessione di un secondo termine, dovendo escludersi, per quel che si è detto, che la notificazione non si era perfezionata per causa addebitabile a colpa del notificante; è stata dichiarata l’estinzione del giudizio di appello.

La sentenza va cassata in relazione ai motivo accolto,con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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