Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25882 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 02/12/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 02/12/2011), n.25882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16318-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, V. TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato DI BACCO LORENZO,

che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7563/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

13/11/07, depositata il 15/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato Di Bacco Lorenzo difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla

osserva.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380-bis.

P.E. adiva il Tribunale di Roma chiedendo, nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, la declaratoria dell’illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti di lavoro intercorsi tra le parti: a) dal 10.8.1998 al 30.9.1998 (per la causale della necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre) e proseguito fino al 5.10.1998; b) dall’1.6.1999 al 30.9.1999 (per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione). Il Tribunale riteneva l’illegittimità della proroga del primo di detti contratti.

A seguito di appello principale delle Poste e incidentale del lavoratore, la Corte d’appello di Roma dichiarava la nullità della stessa clausola appositiva del termine del primo dei suindicati contratti (stipulato il 7.8.1998) e la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 10.8.1998.

La Corte di merito in primo luogo riteneva, in sostanza, che, anche nel quadro del potere riconosciuto dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 alle parti contraenti collettive di introdurre nuove causali di assunzioni a termine, non poteva ritenersi ammissibile una deroga ai principi di fondo relativi alla contrattazione a termine nel lavoro subordinato, relativi all’esigenza di individuazione delle specifiche ragioni giustificative di ogni singola assunzione. Nella specie, la datrice di lavoro, quanto al primo contratto non aveva provato l’esistenza di un rapporto di causalità tra le assenze per ferie e lo specifico contratto a termine. I medesimi rilievi erano formulati anche con riferimento al secondo contratto, in quanto “le ragioni addotte dalla società, meramente riproduttive della clausola contrattuale, seppure in ipotesi provate, non dimostravano la necessaria correlazione, ai fini della legittimità del termine, tra le ragioni medesime e quelle specifiche all’assunzione proprio di quel lavoratore, in quel luogo, in quel tempo, con quelle specifiche mansioni”.

La Corte riteneva illegittimo il secondo contratto a termine anche perchè il contratto era stato stipulato quando era stato ormai superato il termine massimo previsto di vigenza dell’accordo aziendale del 25.9.1997, fissato per il 31.1.1998 e poi prorogato al 30.4.1998.

La società ha proposto ricorso con quattro motivi. Il lavoratore resiste con controricorso.

Il ricorso appare inammissibile in quanto i motivi di ricorso non si riferiscono alla prima e sufficiente delle esposte rationes decidendo della sentenza impugnata.

Infatti il primo motivo, denunciando vizio di motivazione, lamenta che la Corte di merito avrebbe ritenuto che il c.c.n.l. 26.11.1994 abbia efficacia temporale limitata al 31.12.1997.

D’altra parte, il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2 e della L. n. 56 del 1987, art. 23 lamenta che la sentenza impugnata abbia erroneamente affermato che il potere riconosciuto dal cit. art. 23 di introdurre nuove ipotesi di assunzione a termine sarebbe soggetta a pretesi limiti temporali. E il terzo motivo, deducendo violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, nonchè, in connessione con gli artt. 1362 e segg. c.c., degli accordi sindacali 16.1.1998, 27.4.1998, 2.7.1998, 24.5.1999 e 18.1.2001, censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di individuare nella data del 30.4.1998 il preteso termine ultimo di validità ed efficacia temporale dell’accordo integrativo del 25.9.1997, sostenendo con vari argomenti che, in sostanza, se si analizza tanto l’accordo del 25.9.1997 quanto la disciplina collettiva posteriore alla sua stipula, facendo corretta.

applicazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c., e segg., è evidente che tali accordi hanno sempre avuto mera natura ricognitiva di una situazione contingente e non fissano alcun termine temporale. Il quarto motivo, infine, integra la medesima censura sotto il profilo del vizio di motivazione.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese sono regolate in base al criterio legale della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, in Euro trenta per esborsi ed Euro duemila per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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