Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25881 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. I, 23/09/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 23/09/2021), n.25881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19057/2020 proposto da:

L.K., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Mazzini, 8,

presso lo studio dell’avvocato Fachile Salvatore, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS), Questura Nuoro;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il

12/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/04/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, cittadino algerino, destinatario di un decreto di proroga di trattenimento presso il Centro di Permanenza per Rimpatri di (OMISSIS) emesso dalla Questura di Nuoro, richiedente asilo e già destinatario di un provvedimento di espulsione, proponeva ricorso avverso il predetto provvedimento di proroga dinanzi al tribunale di Cagliari (in quale aveva già convalidato il trattenimento per 60 gg.).

Il tribunale emetteva provvedimento di rigetto del ricorso sostenendo la legittimità della proroga del trattenimento, sulla base dei seguenti rilievi.

In primo luogo, il tribunale ha rilevato che a seguito del diffondersi dell’emergenza sanitaria da COVID 19 è stata disposta, da parte della Commissione nazionale per il diritto di Asilo, la sospensione delle audizioni dei richiedenti asilo, anche di competenza delle Commissioni territoriali, al fine di dare attuazione alle misure di contrasto al diffondersi del virus con D.P.C.M. 9 marzo 2020 e succ. modif. e con successivo D.L. 17 marzo 2020, n. 18, è stata poi decretata la sospensione dei termini di tutti i procedimenti amministrativi in corso e con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, successivo art. 37, in vigore dal 9.4.2020 il termine del 15 aprile 2020 previsto dal D.L. n. 18 del 2020, art. 103, è stato prorogato al 15.5.2020.

Ad avviso del tribunale, la sospensione disposta dagli artt. 103 e 37 dei citati decreti si applica anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, che hanno natura amministrativa. Pertanto, tale sospensione normativa ha impedito il decorso dei termini di legge per procedere all’audizione del richiedente e pervenire alla definizione della domanda, in quanto normativamente sospesi dal 18.3.2020 senza che il termine per il compimento della procedura fosse nella specie integralmente decorso, prima della sospensione.

Secondo il tribunale, anche se la sospensione non riguarda direttamente i termini del trattenimento, in quanto non possono dirsi sospesi come quelli amministrativi in quanto relativi a misura di differente natura, restrittiva della libertà personale dell’individuo, gli effetti indiretti di tale sospensione normativa sul trattenimento impongono una valutazione di compatibilità con il diritto unionale e con il diritto costituzionale.

A questo proposito, il tribunale di Cagliari non ravvisa nessun elemento di incompatibilità sia per la previsione di un termine massimo di durata (sei mesi) del procedimento amministrativo nell’ambito delle procedure accelerate, oltre il quale il trattenimento non può protrarsi e sia perché il D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, ha disciplinato la proroga del trattenimento del richiedente asilo affermandone la legittimità finché perdurano i motivi di cui agli artt. 2, 3, 3 bis e 7, per il tempo strettamente necessario ai sensi dell’art. 28 bis cit. e, in ogni caso, sino a un limite massimo di dodici mesi, comprensivo delle proroghe e dello svolgimento della fase giurisdizionale nel caso di impugnazione da parte del richiedente asilo.

Nel caso in esame, ad avviso del tribunale persistono ancora tutte le condizioni di legittimità del trattenimento, in quanto non risultano decorsi i termini sul piano amministrativo, perché normativamente sospesi fino al 15.5.2020, di qui la conferma della proroga così come richiesta dal Questore, anche se per il minore termine di 30 gg.

Contro il provvedimento del tribunale di Cagliari, L.K. propone ricorso in cassazione sulla base di un motivo, mentre, le amministrazioni intimate non si sono costituite.

Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 13 Cost., D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, commi 1 e 6, D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 28 bis, commi 1 e 3, sulla violazione dei termini per il trattenimento del richiedente asilo.

In via preliminare e dirimente il ricorso è inammissibile, in quanto la procura manca della sottoscrizione del difensore per autentica della sottoscrizione del ricorrente; difettando, quindi, il requisito della certezza della sottoscrizione di chi ha rilasciato la procura la stessa e’, ad ogni effetto, nulla.

La mancata costituzione della pubblica amministrazione esonera il collegio dal provvedere sulle spese, né si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, essendo il ricorso esente dal contributo unificato.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

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