Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25881 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 15/12/2016, (ud. 28/09/2016, dep.15/12/2016),  n. 25881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3233-2012 proposto da:

S.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS),

presso lo studio dell’avvocato CARLA RIZZO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNI MURRU;

– ricorrente –

contro

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

6, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GIOVAGNOLI, che IAD

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO SOLANAS,

SALVATORE FANNI, LUCA SANNIO;

– controricorrente –

nonchè contro

M.M., S.M.L., S.P., S.A.,

S.L., SC.AN., SC.MA., s.m.,

S.R., S.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 513/2010 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 29/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. MIGLIUCCI EMILIO;

udito l’Avvocato MURRU Giovanni, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 3 ottobre 2006 il Tribunale di Lanusei: accoglieva la domanda con la quale Piu Virgilio aveva chiesto nei confronti dei convenuti L.L. e Mu.Ve., rimasti contumaci, la declaratoria di autenticità con ordine di trascrizione della scrittura privata del (OMISSIS), con cui i predetti gli avevano venduto la proprietà di un bene immobile; rigettava la domanda di prescrizione e di nullità del predetto contratto formulata dal terzo interventore S.S. che aveva intrapreso contro L.L. esecuzione immobiliare con pignoramento immobiliare trascritto successivamente alla trascrizione della domanda attorea in virtù di crediti vantati nei confronti dei convenuti L. e Mu..

Con sentenza dep. il 29 novembre 2010 la Corte di appello di Cagliari rigettava l’impugnazione principale proposta dallo S..

Per quel che ancora interessa nella presente sede, erano ritenute nuove e, come tali inammissibili, le questioni sollevate con il secondo motivo di gravame, con cui l’appellante aveva dedotto che, ai fini della trascrizione della scrittura, l’autenticità delle sottoscrizioni avrebbe dovuto essere accertata con la verificazione, il cui onere sarebbe stato a carico dell’attore non essendo sufficiente il mancato disconoscimento da parte dei convenuti contumaci.

2. – Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione S.B., ex art. 111 c.p.c., quale cessionario dei crediti vantati da S.S. nei confronti di L.L. e Mu.Ve. sulla base di unico motivo illustrato da memoria.

Resistere con controricorso il P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. – Il primo motivo censura la sentenza laddove aveva ritenuto domanda nuova la richiesta dell’interventore di riforma della sentenza del tribunale per l’erroneo riconoscimento dell’auteticità della scrittura privata del (OMISSIS), quando si era denunciato che l’attore non aveva assolto l’onere probatorio a lui incombente. Evidenzia che la deduzione di carenza di prova del fatto costitutivo si risolveva nella contestazione della circostanza posta dall’attore a fondamento del diritto azionato: trattavasi non di eccezione in senso stretto ma di questione, che può essere fatta in appello e che andava rilevata di ufficio anche in sede di gravame.

1.2. – Il motivo è infondato.

Ai sensi dell’art. 2702 cod. la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro la quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente riconosciuta. Nel giudizio avente a oggetto l’autenticità della sottoscrizione, la scrittura privata prodotta in giudizio si intende riconosciuta ove la parte alla quale sia attribuita sia rimasta contumace o non l’abbia disconosciuta(art. 215 c.p.c.): evidentemente in tal caso colui che invoca, nei confronti della parte che ha sottoscritto il documento, l’efficia (fra le parti) della scrittura privata, è esonerato dall’onere della verificazione. Il giudicato formatosi sull’autenticità del documento ha effetto fra le parti nel senso che preclude a colui che abbia sottoscritto la possibilità di contestarne l’autenticità.

Ciò posto – in virtù dell’oggetto e della efficacia della sentenza dichiarativa dell’autenticità della scrittura privata non disconosciuta – qualora, come nella specie, sia un terzo a contestare l’autenticità del documento – che, ove trascritto, pregiudicherebbe i suoi diritti – onere del medesimo chiedere e dimostrare la non autenticità del documento ovvero che sia falsa la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata. Pertanto, correttamente la sentenza ha dichiarato inammissibile, perchè nuova, la questione circa la non autenticità del documento formulata in appello dall’interventore, che era soggetto estraneo alla scrittura privata avente a oggetto la vendita intercorsa fra attore (acquirente) e i convenuti (venditori).

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente a favore del resistente costituito.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente costituito delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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