Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25880 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/10/2017, (ud. 25/05/2017, dep.31/10/2017),  n. 25880

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28991-2013 proposto da:

EDREAMS SRL UNIPERSONALE, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SANTE VANDI 65, presso lo studio dell’avvocato Patricia De

Luca, rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Buzzolani e Tiziana

Annicchiarico;

– ricorrente –

contro

AUTORITA’ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5637/2013 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 26/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2017 dal Consigliere DARIO CAVALLARI;

letta le memoria del PG Gianfranco Servello, il quale ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 9 marzo 2012 eDreams srl società unipersonale, da ora solo eDreams, proponeva opposizione presso il Tribunale di Milano avverso l’ordinanza ingiunzione n. 499 del 21 dicembre 2011 emessa dal Garante per la protezione dei dati personali con la quale era stata inflitta la sanzione pecuniaria di Euro 160.000,00 per violazione dell’art. 162, comma 2 bis, e art. 164, in relazione al D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 23,130 e 157.

Il Tribunale di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 5637/13, accoglieva in parte l’opposizione, riducendo la sanzione ad Euro 140.000,00.

eDreams ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha depositato controricorso.

Il PG della Corte di Cassazione ha depositato memorie scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo, il secondo ed il terzo motivo che, stante la stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente, eDreams lamenta la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, dell’art. 2963 c.c., commi 1 e 2, e art. 155 c.p.c., nonchè della L. n. 241 del 1990, art. 2, commi 3 e 4.

Parte ricorrente si duole del fatto che il Tribunale di Milano, una volta riconosciuto che il verbale di contestazione n. 12771/2010 avrebbe dovuto essere notificato entro 90 giorni, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14 e dopo avere individuato nel 3 marzo 2010 il giorno dal quale computare tale lasso di tempo, abbia ritenuto che la notifica del summenzionato verbale, benchè avvenuta il 9 giugno 2010, fosse stata tempestiva.

In particolare, essa afferma che, se fossero stati applicati i criteri legali indicati dal codice di rito, l’ultimo giorno utile per adempiere al suddetto incombente sarebbe stato, considerando quale dies a quo il 3 marzo 2010, il 1 giugno 2010.

Inoltre, sostiene eDreams che il Tribunale di Milano avrebbe errato nel riconoscere “ampia discrezionalità all’Amministrazione nella gestione ed appropriazione di un ulteriore spazio di tempo sempre finalizzato a compiere gli accertamenti necessari”.

Le doglianze sono infondate.

Per costante giurisprudenza, in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell’obbligazione di pagamento, l’amministrazione procedente è tenuta a provvedere alla notifica della contestazione, devono ritenersi collegati all’esito del procedimento di accertamento, mentre la legittimità della durata di quest’ultimo va valutata in relazione al caso concreto e alla complessità delle indagini, e non con riguardo alla sola data di commissione della violazione (Cass., Sez. 6 – 2, n. 18574 del 3 settembre 2014, Rv. 632068 – 01; Cass., Sez. 2, n. 26734 del 13 dicembre 2011, Rv. 620263 – 01).

Il Tribunale di Milano ha esattamente ricollegato nella sua sentenza, come, altresì, concordemente evidenziato sia dalla eDreams che da parte resistente, l’accertamento della legittimità della procedura seguita ad una analisi della particolarità del caso.

Nella decisione impugnata è sottolineato che “l’intrinseca complessità e l’estrema delicatezza della materia trattata dall’Autorità di protezione, anche in relazione alle conseguenze determinabili a carico dei soggetti interessati, costituiscono caratteristiche certamente presenti nel caso in esame, dove l’Amministrazione aveva necessità di valutare l’operato della società ricorrente sotto molteplici profili fattuali e normativi” e che detta complessità si evinceva dal fatto che erano stati emanati due distinti verbali di contestazione relativi a tre diverse infrazioni.

In particolare, il Tribunale di Milano ha individuato il dies a quo dal qual computare i 90 giorni entro i quali il verbale di contestazione n. 12771/2010 avrebbe dovuto essere notificato ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14 con riferimento al momento in cui “il procedimento istruttorio poteva dirsi compiuto e l’Autorità amministrativa entrava in possesso di tutti gli elementi necessari per formulare una valutazione definitiva sulla sussistenza dell’infrazione segnalata e sulla sua gravità”.

Tale momento è stato individuato dalla corte di merito nella data di ricevimento da parte del Garante delle deduzioni difensive della parte interessata.

In effetti, come rilevato dalla eDreams, il giudice a quo ha scritto a pagina 9 della sentenza che tali deduzioni difensive risalivano al 3 marzo 2010.

Questa indicazione, però, è ragionevolmente frutto di un mero errore materiale del Tribunale di Milano.

L’esistenza di tale errore che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 3, n. 11333 del 15 maggio 2009, Rv. 608551 – 01), non incide sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, ma si concreta in un difetto di corrispondenza tra la ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, va corretto con la procedura di cui agli artt. 287 c.p.c. e ss. e, a stretto rigore, non è neppure denunciabile davanti alla Corte di Cassazione, il cui compito istituzionale si esaurisce nel controllo di mera legittimità delle decisioni di merito, si evince dalla circostanza che a pagina 3 della sentenza impugnata è riportato che le deduzioni difensive della eDreams sono datate non 3 marzo 2010, ma 17 marzo 2010 (nè alcuna delle parti ha negato tale circostanza).

Pertanto, deve ritenersi che il dies a quo per il decorso del termine di 90 giorni in esame sia stato individuato dal Tribunale di Milano nel giorno 17 marzo 2010, vale a dire quando è stata ricevuta la memoria difensiva della società ricorrente.

D’altronde, che l’accertamento nel contraddittorio della violazione sia stato ultimato il 17 marzo 2010 è desumibile indirettamente dal fatto che, in base sempre alla ricostruzione temporale degli eventi compiuta dal giudice del merito e non contestata dalle parti, il primo invio ad eDreams di prescrizioni da adottare predisposte dall’amministrazione è avvenuto l’8 aprile, proprio dopo la ricezione, il 17 marzo 2010, della memoria difensiva.

Il ragionamento seguito dal Tribunale di Milano, quindi, come si evince della sentenza, è consistito nell’individuare nell’ultima attività precedente la formulazione delle dette prescrizioni alla eDreams il momento conclusivo dell’accertamento, non potendo tali prescrizioni essere logicamente formulate prima del completamento della fase di verificazione dell’illecito.

Una volta accertato che l’accertamento è avvenuto il 17 marzo 2010, diviene privo di ogni rilievo l’inesatto computo del termine di 90 giorni previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14 da parte del Tribunale di Milano, secondo cui detto termine sarebbe scaduto il 17 giugno 2010.

Infatti, pur essendo incontestabile che il calcolo non è stato posto in essere in maniera corretta, poichè il temine in questione sarebbe scaduto il 15 giugno 2010 e non il 17 giugno 2010, la società ricorrente non ha alcun interesse a la mentare tale imprecisione del giudice del merito, considerato che la notificazione risale al 9 giugno 2010 e, perciò, è pur sempre anteriore allo spirare del periodo di legge, con la conseguenza che l’impugnazione non ha investito un profilo decisivo della decisione contestata che, anche accogliendo la tesi della eDreams, non sarebbe cambiata.

2. Il ricorso va, dunque, respinto.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 dell’obbligo di versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6 – 3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015, Rv. 636018 – 01).

PQM

La Corte,

– rigetta il ricorso;

– condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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