Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25880 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. I, 23/09/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 23/09/2021), n.25880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18780/2020 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria

della Suprema Corte, rappresentato e difeso dall’avv. S. Centonze,

per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Prefettura Lecce;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di LECCE, depositata il

23/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, cittadino della (OMISSIS), destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Lecce in data 10.3.2020, proponeva ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Giudice di Pace del medesimo capoluogo di provincia.

II GdP celebrava il procedimento con trattazione scritta, D.L. n. 18 del 2020, ex art. 83, comma 7, lett. h) fissando (con decreto del 21.5.2020 depositato il successivo 25.5.2020) l’udienza di comparizione per il 23.6.2020 e concedendo un primo termine di giorni 5 dall’udienza per il deposito telematico di note scritte e termine di ulteriori 5 giorni per il deposito telematico di eventuali note di replica, disponendo infine che “decorsi quindici giorni dall’udienza, deciderà il ricorso”, se maturo per la decisione. Successivamente, con ordinanza depositata il 23 giugno 2020, preso atto della mancata presentazione di note scritte, espressamente considerata equivalente alla mancata comparizione all’udienza dai protocolli d’intesa locali fra uffici giudiziari e foro, dichiarava non esservi luogo a provvedere sul ricorso, in ordine al ricorso proposto dallo straniero, per il mancato inoltro di note di trattazione, richiamando un precedente della prima sezione civile di questa Corte (Cass. n. 10788/2003) secondo cui “In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, il procedimento di opposizione al decreto prefettizio postula che, nel caso di mancata comparizione dell’opponente all’udienza fissata dal GI, questi pronunci provvedimento di archiviazione (…) che è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (..)”.

Contro il provvedimento del GdP, S.E. propone ricorso in cassazione sulla base di sei motivi, mentre, la Prefettura di Lecce non risulta costituita.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce il vizio di nullità dell’ordinanza e del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perché il GdP aveva deciso la causa prima ancora che iniziassero a decorrere i termini assegnati dallo stesso giudice per lo scambio di note d’udienza e di note di trattazione.

Con il secondo motivo, il ricorrente prospetta il vizio di omessa pronuncia, in ordine alla lamentata violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa traduzione all’interessato dei provvedimenti impugnato. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta il vizio di omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in ordine alla lamentata carenza di motivazione dell’atto e carenza d’istruttoria.

Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia il vizio di omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in ordine alla lamentata illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, nonché il vizio di violazione di legge, di eccesso di potere e di mancanza di motivazione.

Con il quinto motivo, il ricorrente censura il vizio di omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in ordine alla lamentata inespellibilità del ricorrente, in quanto richiedente protezione internazionale.

Con il sesto motivo, il ricorrente contesta il vizio di omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in ordine alla lamentata violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 14.

Il primo motivo è fondato, in quanto il decreto del GdP fissava, per lo scambio delle note scritte sostitutive della comparizione in udienza, termini decorrenti dalla data di questa e perciò scadenti dopo la medesima. Nella specie, in particolare, alla data dell’ordinanza (depositata il 23.6.2020) non era ancora scaduto nemmeno il primo termine per il deposito di note scritte, stabilito in cinque giorni decorrenti dalla medesima data, coincidente con quella fissata per l’udienza che quindi scadeva soltanto il 28 giugno. L’ordinanza impugnata e’, pertanto, nulla e va cassata con rinvio.

I restanti motivi sono inammissibili, dato che attengono al merito della causa non trattata dal giudice di primo grado, il quale ha risolto la causa in rito.

In accoglimento del primo motivo, inammissibili i restanti, l’ordinanza va cassata e la causa va rinviata al GdP di Lecce, affinché, alla luce di quanto sopra, riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Giudice di Pace di Lecce, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

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