Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25880 del 15/12/2016
Cassazione civile, sez. II, 15/12/2016, (ud. 28/09/2016, dep.15/12/2016), n. 25880
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17801-2012 proposto da
S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VENTI
SETTEMBRE 98/G, presso lo studio dell’avvocato GUIDO GUIDI
BUFFARINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
DARIO GOGIOSO;
– ricorrente –
contro
S.R. e per essa gli eredi B.T. e B.M.L.
elettivamente domiciliati in ROMA, L.GO MESSICO 7, presso lo studio
dell’avvocato FEDERICO TEDESCHINI, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato DANIELE GRANARA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 64/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 19/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/09/2016 dal Consigliere Dott. MIGLIUCCI EMILIO;
udito l’Avvocato GUIDI BUFFARINI Guido, difensore della ricorrente
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e della memoria, si oppone
al deposito;
udito l’Avvocato Francesco GRANARA con delega depositata in udienza
dell’Avvocato Daniele GRANARA, difensore della resistente che ha
chiesto di depositare dichiarazione di successione degli eredi e
precisa che il ricorso è stato notificato nei giorni dopo il
decesso della stessa;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso: non si oppone alla produzione e
chiede nel merito l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13 novembre 1999 S.G. conveniva davanti al Giudice di Pace di Sestri Levante S.R. per sentire ordinare l’apposizione dei termini tra il suo fondo e quello di proprietà della convenuta.
Si costituiva S.R., la quale affermava di essere divenuta proprietaria per usucapione di parte del mappale (OMISSIS) del foglio (OMISSIS).
Il Giudice di Pace di Sestri Levante, con sentenza n. 7/00, rimetteva la causa al Tribunale di Chiavari.
Il Tribunale di Chiavari, istruita la causa a mezzo di Ctu e testi, con sentenza n. 763/03, rigettava la domanda attrice e dichiarava l’intervenuto acquisto per usucapione da parte della convenuta del terreno summenzionato.
S.G. proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
La Corte di Appello di Genova, disposto supplemento di Ctu, con sentenza n. 64/12, accoglieva in parte l’impugnazione e riduceva l’estensione dell’area oggetto dell’usucapione.
A sostegno della decisione adottata, la corte distrettuale evidenziava che l’uso dell’area da parte di S.R. era stato confermato dai testi e che doveva essere precisata l’estensione del terreno oggetto di usucapione, come individuata nel disposto supplemento della Ctu.
Avverso la indicata sentenza della Corte di Appello di Genova, ha proposto ricorso per cassazione S.G., articolandolo su due motivi, mentre T. e B.M.L., quali eredi di S.R., hanno resistito con controricorso.
Le parti hanno presentato memorie illustrative.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa la eccezione di inammissibilità del controricorso, sollevata dalla ricorrente, avendo i resistenti dimostrato la qualità di eredi di S.R. con la prodotta denuncia di successione.
1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, poichè nella sentenza della corte territoriale risultava scritto nella parte motiva che le spese del giudizio di primo grado fra le parti erano regolate in base al principio della soccombenza, mentre nel dispositivo era stabilito sia che S.G. dovesse rifondere le spese di lite di primo grado a S.R., sia che queste erano totalmente compensate.
Il motivo è inammissibile.
La contestazione concerne una discrasia fra la motivazione ed il dispositivo della sentenza.
Per l’esattezza, la Corte di Appello di Genova ha affermato, in motivazione, di fare applicazione dei principi in tema di soccombenza con riferimento al giudizio di primo grado, nel quale la domanda di S.R. era stata accolta, e di compensare fra le parti le spese del processo di seconde cure in ragione del suo esito (che è consistito nell’accoglimento solo di una domanda subordinata di S.G. che, peraltro, non escludeva l’acquisto per usucapione del fondo ad opera di S.R.).
Alla luce di tale motivazione, deve ritenersi che il fatto che nel dispositivo della sentenza impugnata risulti scritto sia “condanna S.G. a rifiniticie le,spese del giudizio di primo grado” che “compensa totalmente tra le parli le spese del giudizio di primo grado” rappresenti un mero errore materiale, in quanto la compensazione in questione concerne, con evidenza, le spese del giudizio di secondo grado, come deve desumersi dalla circostanza che nel suddetto dispositivo non è presente alcun riferimento a queste ultime spese.
Peraltro, in sede di legittimità, non possono essere corretti gli errori materiali o di calcolo contenuti nella sentenza del giudice di merito, dovendo a detta correzione provvedere il giudice a quo a norma degli artt. 287 e ss. c.p.c. (Cass., Sez. 2, n. 28712 del 30 dicembre 2013, Rv. 629237; Cass., Sez. 3, n. 21492 del 7 novembre 2005, Rv. 585351).
2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., nonchè l’omesso esame e l’omessa pronuncia su un punto decisivo con riferimento all’art. 112 c.p.c., e la contraddittoria motivazione in merito all’interpretazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
Si afferma che la corte territoriale avrebbe errato nel considerare S.G. soccombente in primo grado e quanto alle spese di Ctu, poichè non aveva contestato, in definitiva la determinazione della porzione di terreno oggetto della domanda di usucapione, tanto che la Corte di Appello aveva accolto la sua domanda subordinata.
La doglianza è infondata.
Infatti, la Corte di Appello di Genova ha tenuto correttamente conto che, con riferimento alla domanda di usucapione, S.G. è risultata sostanzialmente soccombente, in quanto in primo grado detta domanda è stata accolta ed in secondo grado l’appello è stato accolto solo per quanto concerne una domanda subordinata.
Se ne ricava che le spese del giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Chiavavi, comprese quelle di Ctu e della successiva integrazione avvenuta in appello, sono state esattamente poste a carico di S.G..
3. Ne consegue il rigetto del ricorso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore dei resistenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.
Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. C.D..
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile, il 28 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016