Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2588 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 15/09/2016, dep.31/01/2017),  n. 2588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1010/2014 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

BERNARDINO PASANISI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G., C.L., SU.MA.FO.,

AB.RO., A.A., A.C., S.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GREGORIO VII 154, presso lo

studio dell’avvocato ARCANGELO BRUNO, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIUSEPPE DE GIORGIO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

M.A., C.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 617/2012 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di

TARANTO, emessa il 28/09/2012 e depositata il 19/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato Bernardino Pasanisi che chiede la rimessione alla

pubblica udienza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nel giudizio di primo grado, svolto dinanzi al Tribunale di Taranto, conseguente alla proposizione di domanda di condanna al pagamento, in solido, ai sensi dell’art. 1150 c.c., delle migliorie apportate ad un fondo rustico proposta da parte di S.V., nei confronti di M.A., C.P., C.L., Su.Ma.Fo., S.P. e Ab.Ro., nonchè nei confronti di A.A., A.C. e A.G. in qualità di eredi di Al.Gi., il giudice adito, con sentenza n. 474 del 2006, nella resistenza dei convenuti, rigettava la domanda attorea.

Avverso la menzionata sentenza proponeva appello lo stesso S., contestando la decisione del giudice di prime cure; la Corte di appello di Lecce, nella resistenza degli appellati, riteneva l’infondatezza del gravame e con sentenza n. 617 del 2012, condividendo quanto affermato dal giudice di prime cure, respingeva il gravame.

Con ricorso notificato il 17/12/2013, S.V. ha impugnato per cassazione la richiamata sentenza della Corte leccese (depositata il 19 novembre 2012), prospettando cinque motivi.

Con il primo motivo ha denunciato la nullità del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 4-5.

Con il secondo motivo lamenta violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1141, 1164 e 1168 c.c., oltre all’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 5.

Con il terzo motivo censura la nullità del provvedimento di appello con riferimento agli artt. 183, 102 e 132 c.p.c. e art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, n. 4.

Con il quarto motivo lamenta nullità del procedimento ai sensi dell’art. 360, n. 4, in relazione agli artt. 112 e 342 c.p.c. e violazione di legge ex art. 360, n. 3, in relazione all’art. 936 c.c..

Con il quinto motivo si duole sulla violazione di legge, ex art. 360, n. 3, in riferimento agli artt. 1150 e 936 c.c., L. n. 47 del 1985, art. 31 e L. n. 724 del 1994, art. 39; oltre a violazione dell’art. 360, n. 5.

C.L., Su.Ma.Fo., S.P., Ab.Ro., A.A., A.C. e A.G. hanno resistito con controricorso, M.A. e C.P. sono rimasti intimati.

Con la relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata proposta la reiezione del ricorso per manifesta infondatezza.

Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ritiene che non sussistano nella specie i requisiti di cui dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la trattazione della causa in Camera di consiglio, ossia dell’evidenza decisoria, e, pertanto, la stessa deve essere rimessa al Presidente della Seconda Sezione civile per la fissazione in pubblica udienza.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte di Cassazione, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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