Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2588 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 05/02/2020), n.2588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27964-2017 proposto da:

G.F. nella qualità di legale rappresentante della figlia

minore G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

EMANUELE GIANTURCO 4, presso lo studio dell’avvocato MARCO PULLATTI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELA DELUIGI;

– ricorrente –

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA

VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 16/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Roma con decreto ex art. 445 bis c.p.c. ha omologato l’accertamento negativo del requisito sanitario richiesto da G.F., per conto della figlia minore G.C., ai fini dell’indennità di accompagnamento, e ha posto le spese di lite a carico del ricorrente, nella misura di Euro 1.500,00;

per la cassazione del decreto di omologa in relazione al capo sulle spese, il G. ha proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost.;

l’Inps ha resistito con procura in calce al ricorso notificato; la proposta del relatore è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata; il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

a fondamento del ricorso il G. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e della L. n. 248 del 2005, art. 10, comma 6: osserva infatti che nel corso del giudizio per testamento tecnico preventivo l’Inps era difeso da un funzionario e che per tale motivo non potevano essergli liquidati i compensi professionali; il ricorso non ・fondato;

questa Corte, nel recente arresto del 9/4/2019, n. 9878, cui occorre dare continuità ha chiarito che l’art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dalla L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 42, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del 20%, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417-bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l’Inps si avvalga della difesa diretta D.L. n. 203 del 2005, ex art. 10, comma 6, conv., con modif, dalla L. n. 248 del 2005;

si è infatti precisato che le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l’attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti;

questi principi valgono anche per il procedimento di a.t.p.o., in mancanza di un’espressa deroga rispetto al regime della liquidazione delle spese processuali nelle cause assistenziali, contrariamente a quanto sostenuto nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., considerato che la pronuncia sulle spese nel decreto di omologa ・espressamente prevista dall’art. 445 bis c.p.c., comma 5 (in termini, Cass. 16/7/2019, n. 19034);

il ricorso deve essere pertanto rigettato;

non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di sostanziale attività difensiva dell’Inps;

sussistono invece i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA