Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2588 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 03/02/2011), n.2588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

F.G., elettivamente domiciliata in Roma, via della

Giuliana n. 9, presso l’avv. Carpinella Tommaso, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 106/36/08, depositata il 7 ottobre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. F.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 106/36/08, depositata il 7 ottobre 2008, con la quale è stato accolto l’appello dell’Ufficio in controversia concernente avviso di liquidazione emesso nei confronti della contribuente per imposta di registro.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

2. Il ricorso appare inammissibile perchè l’unico motivo si conclude con un quesito – “dica la Corte Ecc.ma se la sentenza impugnata sia viziata per violazione dell’art. 99 c.p.c. (principio della domanda), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, emettendo la conseguente sentenza di annullamento senza rinvio” – del tutto generico e, quindi, non rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte.

Pertanto, può essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’avvocato della ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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