Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2588 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2588 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

ORDINANZA

sul ricorso 2494-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona de]
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata ‘n ROMA, PIAZZA MAllINI 27, presso lo
studio dell’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– rícorrentecontro
2017
4027

MANIACI MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VALPOLICELLA 12, presso lo studio dell’avvocato ANDREA
PROVINI, che la rappresenta e difende, giusta delega
in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 02/02/2018

avverso la sentenza n. 300/2011 della CORTE D’APPELLO

di BRESCIA, depositata il 14/07/2011 R.G.N. 36/2011.

RG 2494\12

Che la Corte d’appello di Brescia, con sentenza depositata il 14.7.11, dichiarò
l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da Poste
Italiane s.p.a. con Maria Maniaci il 29.5.2006, ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis,
del d.lgs. n.368\01, aggiunto daletart.1, comma 558, della L. n. 266\05 (“Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l’assunzione sia
effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un
periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni
anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale
non superiore al 15 per cento dell’organico aziendale, riferito al 1° gennaio
dell’anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali
di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle
aziende di cui al presente comma”).
Che per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso
affidato a cinque motivi; resiste la Maniaci con controricorso.
CONSIDERATO
Che la ricorrente ha prodotto verbale di conciliazione in sede sindacale della
presente controversia, redatto in data 26.7.12.
Che pertanto non sussiste più alcun interesse delle parti alla risoluzione della
lite in sede giurisdizionale, sicché deve dichiararsi cessata la materia del
contendere, con compensazione integrale delle spese stante il bonario
componimento della controversia (art. 92, comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata tra le parti la materia del contendere; compensa tra
le parti le spese di lite.
Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 18 ottobre 2017
Il Presidente
D 1 C4
(dr. Vincenzo Di Cerbo)
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