Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25879 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/10/2017, (ud. 16/05/2017, dep.31/10/2017),  n. 25879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20691/2013 proposto da:

G.L., (OMISSIS), M.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso ANTONIA DE ANGELIS,

rappresentati e difesi dall’avvocato AGOSTINO GIORDO;

– ricorrenti –

contro

C.S.A., GI.FR., MA.CA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 123/2013 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

sezione distaccata di SASSARI, depositata il 12/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/05/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

che:

1. Nel 1999 C.S.A. e G.F. convenivano in giudizio G.L. e M.M., affermando di aver acquistato un appartamento a (OMISSIS) con parti comuni (un cortile e due piccoli locali) ad altre due proprietà immobiliari e che i convenuti si erano affermati proprietari esclusivi delle stesse sostituendo le serrature e ponendo in essere lavori di modifica, chiedendo quindi la riduzione in pristino stato oltre al risarcimento dei danni subiti. I convenuti “si costituivano chiedendo il rigetto delle domande degli attori trattandosi di beni di loro proprietà esclusiva e, in via subordinata, lo scioglimento della comunione e che fosse chiamato in causa il loro dante causa Ma.Ca..

Il Tribunale di Sassari ha affermato la proprietà comune dei locali, ordinandone la riduzione in pristino, e disposto lo scioglimento della comunione sul cortile attribuendo in proprietà esclusiva a ciascun comunista la porzione occupata.

2. G.L. e M.M. proponevano appello principale, C.S.A. e G.F. appello incidentale. La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 12 marzo 2013, ha accolto l’appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza di primo grad9 ha disposto lo scioglimento della comunione sul cortile attribuendo quote differenti rispetto alla decisione di primo grado.

3. G.L. e M.M. propongono ricorso in cassazione articolato in sei motivi.

Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte con cui chiede il rigetto del ricorso.

Gli intimati C.S.A., G.F., Ma.Ca. non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c.: in primo grado gli attori non avevano chiesto la divisione della comunione del terreno e la sentenza che l’ha disposta sarebbe viziata di ultrapetizione.

La censura non può essere accolta. Essa è infatti anzitutto rivolta (così come l’accenno alla mancanza di domanda circa la condanna alle spese del giudizio, poi oggetto del sesto motivo) alla sentenza di primo grado (il vizio comunque non sussiste, dimenticando i ricorrenti di avere loro stessi chiesto al giudice di disporre la divisione della comunione).

2. Il secondo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 948,2697 c.c., artt. 99,100,112,113 c.p.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: la Corte d’appello avrebbe violato le suddette disposizioni in quanto gli attori non avrebbero provato il presupposto della loro azione, ossia di essere comproprietari dei beni.

La censura è infondata. La Corte d’appello esamina infatti, alla luce della medesima censura formulata contro la sentenza di primo grado, la ricostruzione al riguardo operata dal giudice di primo grado (in particolare come gli immobili di C. e Gi. da un lato e G. e M. dall’altro fossero originariamente di proprietà di una società che li vendette da un lato al dante causa di C. e Gi., con atto di compravendita che comprendeva la comproprietà dei beni comuni e dall’altro lato a un’altra società, sempre con la clausola dei luoghi a spazi comuni, società dalla quale acquistò il dante causa di G. e M., questa volta senza più il riferimento agli spazi e ai locali comuni) correttamente condividendola.

3. Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1111,1112,1116,1119,720 c.c., art. 115 c.p.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Il motivo è inammissibile: esso denuncia – al di là del richiamo a numerose disposizioni, poi non articolato nello sviluppo del motivo con specifiche censure – profili della ricostruzione in fatto (in particolare in relazione alle risultanza della consulenza tecnica d’ufficio) operata dalla Corte d’appello, profili che la Corte argomenta in modo specifico e che sono pertanto incensurabili in questa sede.

4. Il quarto motivo fa valere violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 112,113,115 c.p.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio perchè sarebbe immotivata e non sorretta da elementi di prova la condanna dei convenuti alla riduzione in pristino stato dei locali e degli impianti.

Il motivo è inammissibile: la censura è infatti rivolta nei confronti della sentenza di primo grado e prescinde dalle considerazioni svolte dalla Corte d’appello in relazione all’identico motivo di gravame (cfr. pp. 10-11 del provvedimento).

4. Il quinto motivo fa valere violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1476,1477,1480,1484,1485,2697 c.c., artt. 112,113,115 c.p.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Il motivo è inammissibile: esso richiama numerose disposizioni che suppone violate, ma nell’articolazione del motivo manca qualunque indicazione al riguardo; esso si risolve in una generica critica della motivazione, definita “incongrua”, della sentenza impugnata per quanto concerne il rigetto in primo grado della domanda di risarcimento proposta dai ricorrenti, che nulla argomenta circa la ratio decidendi avanzata dalla Corte, ossia la non specificità del motivo d’appello.

6. Il sesto motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91,112,113,115 c.p.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: i ricorrenti, convenuti in primo grado, lamentano di essere stati condannati in primo grado al pagamento delle spese di lite senza che gli attori avessero formulato domanda al riguardo.

Il motivo è inammissibile: esso fa infatti valere in questa sede censure rivolte alla pronuncia di primo grado (peraltro la censura è in ogni caso infondata: non è infatti necessaria un’espressa domanda di pagamento delle spese processuali, in quanto la condanna al pagamento di tali spese costituisce una conseguenza legale della soccombenza e alla relativa pronunzia il giudice deve addivenire anche di ufficio, cfr. Cass. n. 450/1972).

7. Il ricorso va pertanto rigettato.

Non vi è luogo a provvedimento sulle spese non avendo gli intimati svolto difese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-bis, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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