Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25879 del 18/11/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 25879 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO
Data pubblicazione: 18/11/2013
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito l’Avvocato Guarino Francesco difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA
PREMESSO
Che nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si
legge quanto segue:
<<1. — Il sig. Angelo Pilò convenne innanzi al Giudice di pace di
Bologna l'Automobile Club d'It21ia (ACI) chiedendo accertarsi la
perdita di possesso di due autoveicoli a lui intestali e
conseguentemente disporsi l'annotazione della medesima nel Pubblico
Registro Automobilistico (PRA).
Il Giudice di Pace accolse la domanda e condannò l'ACI,
rimasto contumace, al pagamento delle spese di giudizio.
Il Tribunale di Bologna ha confermato integralmente la sentenza
di primo grado; pertanto l'ACI ha proposto ricorso per cassazione con
due motivi di censura. L'intimato non ha svolto difese.
2. — Va preliminarmente rilevata la mancanza in atti (o almeno
nel fascicolo regolamentare) degli avvisi di ricevimento delle
raccomandate con cui è stata eseguita la notifica del ricorso a mezzo
del servizio postale. Ove a tale mancanza non verrà posto rimedio in
tempo utile il ricorso andrà dichiarato inammissibile (per tutte, Cass.
Sez. Un. 627/2008).
3. — Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della
sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione sul primo
motivo di gravame. Ric. 2012 n. 02277 sez. M1 - ud. 09-07-2013
-2- che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 3.1. — Il motivo è infondato perché dalla sentenza emerge con
sufficiente chiarezza la ratio della decisione. Invero, a fronte della
deduzione, con il primo motivo di appello, del difetto assoluto di
motivazione della sentenza di primo grado per aver fatto il Giudice di
pace riferimento generico alla testimonianza in atti senza indicazione Tribunale ha affermato che si trattava di rilievo del tutto privo di
fondamento, come era riscontrabile dalla lettura dei verbali di causa. Il
ragionamento svolto dal giudice di secondo grado è dunque compiuto
e comprensibile, onde può semmai discutersi della giustezza di esso,
non certo della sua sussistenza di una motivazione.
4. — Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme
di diritto, si censura la condanna dell'ACI alle spese processuali del
primo e del secondo grado di giudizio, già contestata con l'appello
quanto alle prime.
4.1. — Il motivo è fondato sotto l'assorbente profilo della
violazione del principio secondo cui l'individuazione del soccombente
si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte
obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è
quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso,
ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non
rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (ex
multis, Cass. 25141/2006, 1513/2006, 20335/2004). Nella specie,
infatti, è pacifico che l'attore prima di agire in giudizio non aveva
richiesto alcunché al PRA, che del resto non aveva il potere di
provvedere d'ufficio, e in mancanza del relativo accertamento,
all'annotazione della perdita di possesso.»;
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e agli
avvocati delle parti costituite;
Ric. 2012 n. 02277 sez. M1 - ud. 09-07-2013
-3- del nome del teste, dei capitoli di prova e delle relative risposte, il che non sono state presentate conclusioni o memorie;
che il Collegio, dato atto che prima dell'adunanza in camera di
consiglio è stata completata la documentazione della notifica del
ricorso, condivide quanto osservato nella relazione;
che pertanto il ricorso va accolto; causa può essere decisa nel merito (art. 384, secondo comma ult. parte,
c.p.c.) con la compensazione delle spese dei giudizi di primo e
secondo;
che sono a carico dell'intimato le spese del giudizio di
cassazione, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e,
decidendo nel merito, dichiara compensate le spese dei giudizi di
primo e secondo grado; condanna l'intimato alle spese del giudizio di
legittimità, liquidate in € 1.400,00, di cui € 1.300,00 per compensi di
avvocato, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camer di consiglio del 9 luglio 2013
Il Presidente che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la