Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25879 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 15/12/2016, (ud. 23/09/2016, dep.15/12/2016),  n. 25879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27065-2011 proposto da:

H.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

VAL CANNUTA 50, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI TRICARICO,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MOLINARI COSTRUZIONI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1340/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 06/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/09/2016 dal Consigliere Dott. SCALISI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’estinzione del

procedimento per intervenuta rinuncia.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

H. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1340 del 2011 della Corte i Appello di Venezia che ha rigettato l’appello proposto dalla stessa H. contro la sentenza n. 260 del 2006 con la quale il Tribunale di Verona condannava la convenuta al pagamento in favore di SCA.VER della somma di Euro 3.831,31 oltre interessi nonchè alla rifusione delle spese di lite Molinari Costruzioni srl intimata, in questa fase, non ha svolto attività giudiziale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che l’avv. Giovanni Tricarico ha depositato in cancelleria atto di rinuncia al proposto ricorso per cassazione a firma della ricorrente H.C..

Ritenuto che la rinunzia al ricorso comporta l’estinzione del processo di cassazione, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1) e dell’art. 390 stesso codice.

Non occorre pronunziare sulle spese del giudizio di cassazione (art. 391 c.p.c., u.c.) dato che la società Molinari Costruzioni srl intimata in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

PQM

Su conforme richiesta del P.M..

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione contrassegnata dal numero di RG. 27065 del 2011, per cessata materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 23 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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