Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25878 del 18/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 25878 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 25656-2011 proposto da:
ESPOSITO CONSIGLIA SPSCSG63B05Z111M, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 18, presso lo
studio dell’avvocato BENIGNI ELIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato DE GIOVANNI GIOVANNANGELO giusta procura
a margine del ricorso;

– ricorrente contro
FALLIMENTO CONCERIA DE MAIO GIUSEPPE & FRATELLI
SNC, DE MAIO MARTINO;

intimati

avverso il decreto n. R.G. 2261/2010 del TRIBUNALE di
AVELLINO, depositato il 30/06/2011;

Data pubblicazione: 18/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
PREMESSO

legge quanto segue:
«1. — La sig.ra Consiglia Esposito presentò domanda tardiva di
insinuazione al passivo del fallimento della Conceria De Maio
Giuseppe e F.11i s.n.c. del suo credito di € 28.551,87, per differenze
retributive, in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso
con la società fallita dal 1° gennaio 1985 al 30 aprile 2001.
Escluso il credito dallo stato passivo, la sig.ra Esposito ha
proposto opposizione ai sensi dell’art. 98 legge fallim., anch’essa
rigettata dal Tribunale di Avellino per tre autonome ragioni: il
giudicato interno contrario, stante l’identità di petitum e causa petendi
della domanda tardiva rispetto a precedente domanda tempestiva della
opponente già rigettata, sebbene le differenze retributive fossero
collegate, nella domanda tardiva, allo svolgimento di mansioni
superiori; il difetto di prova dello svolgimento delle mansioni superiori;
l’intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2948 c.c.
La sig.ra Esposito ha quindi proposto ricorso per cassazione
articolato in quattro motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.
2. — Con il primo motivo di ricorso si contesta l’identità della
domanda tardiva rispetto a quella tempestiva già rigettata, e dunque la
sussistenza della preclusione endofallirnentare della nuova domanda.
La ricorrente osserva che le due domande sono diverse quanto alle
mansioni indicate, alla durata del rapporto (dal 28 gennaio 1985 al 12
aprile 2001 nella domanda tempestiva, dal 1° gennaio 1985 al 30 aprile
Ric. 2011 n. 25656 sez. M1 – ud. 09-07-2013
-2-

Che nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si

2001 nella domanda tardiva), all’entità del credito (€ 17.535,32 nella
domanda tempestiva, € 21.628,56 nella domanda tardiva).
2.1. — Il motivo è infondato, atteso che le indicate differenze
non valgono certo a configurare due distinti rapporti di lavoro, pacifica
essendo invece la unicità, in senso storico, del rapporto intercorso tra

potuto essere dedotte con la prima, e dunque sono coperte dal relativo
giudicato (o preclusione endofallimentare), alla stregua della regola per
cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
3. — I restanti motivi, attinenti rispettivamente alla sussistenza
del diritto azionato (secondo e terzo motivo) e alla insussistenza della
prescrizione (quarto motivo) restano assorbiti.»;
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e agli
avvocati delle parti costituite;
che non sono state presentate conclusioni o memorie;
che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione;
che pertanto il ricorso va respinto;
che in mancanza di attività difensiva delle parti intimate non
occorre provvedere sulle spese processuali;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2013
Il Presidente

le parti: le differenze dedotte con la seconda domanda ben avrebbero

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA