Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25878 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 15/12/2016, (ud. 21/09/2016, dep.15/12/2016),  n. 25878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13808-2012 proposto da:

F.F., (OMISSIS), F.M., (OMISSIS), F.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso

lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIZZI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO ZAULI;

– ricorrenti –

e contro

FONDAZIONE OPERA DON DINO ONLUS, M.M.,

B.L.I.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 49/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato GIZZI Fabrizio, difensore dei ricorrenti che si

riporta alle difese in atti e ne ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con citazione in data 30 ottobre 2000 don M.M. convenne in giudizio i sigg. F.A., F.E., F.F., L.V. e B.L.I., quali eredi legittimi di L.F., deceduta in data (OMISSIS), chiedendo che fosse accertato l’acquisto per usucapione della proprietà degli immobili ancora intestati alla de cuius, sui quali egli aveva esercitato il possesso animo domini per oltre venti anni.

I consorti F. e la sig. B. eccepirono il difetto di legittimazione attiva di don M. nonchè il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, dopo il decesso della sig.ra L., era stato pubblicato, su istanza dello stesso don M., il testamento olografo datato (OMISSIS), con il quale la de cuius aveva nominato erede universale la Fondazione diocesana di culto Gesù Divin Samaritano; contestarono i presupposti dell’usucapione e, in via riconvenzionale, rivendicarono la titolarità di tutti i beni della de cuius, chiedendone la restituzione. Rimase contumace L.V..

Con successiva citazione del gennaio 2002, la Fondazione Opera Don Dino Onlus – già Fondazione Gesù Divin Samaritano – convenne in giudizio don M.M. e i sigg.ri F.- L.- B. per l’accertamento della sua qualità di erede e la restituzione dei beni, deducendo di non essere stata notiziata dell’esistenza del testamento nè della sua pubblicazione, e di avere appreso solo da ultimo l’esistenza della delazione ereditaria.

1.2. – Riuniti i giudizi, il Tribunale di Forlì, sez. distaccata di Cesena, rigettò tutte le domande, dichiarando interamente compensate le spese di lite.

2. – La decisione, appellata in via principale dalla Fondazione Opera Don Dino, e in via incidentale sia da don M.M., sia da B.I., F.A., F.F. e F.M. – quest’ultimo in qualità di unico erede di F.E. – è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata in data 5 gennaio 2012.

2.1. – Per quanto ancora di interesse, la Corte di merito ha ritenuto che la Fondazione fosse legittimata ad eccepire la prescrizione dell’azione di petizione di eredità proposta dai convenuti F.- B., e ha confermato la fondatezza dell’eccezione, sul rilievo che la mancata accettazione dell’eredità da parte della Fondazione non aveva impedito il decorso del termine per i convenuti, ulteriori chiamati, i quali avrebbero dovuto tutelarsi azionando la procedura prevista dall’art. 481 cod. civ..

La stessa Corte ha inoltre rigettato la domanda risarcitoria ex art. 96 cod. proc. civ. proposta dai sigg. F.- B. nei confronti di don M., per carenza di allegazione della temerarietà e della prova del danno, e, in ogni caso, per insussistenza della mala fede o colpa grave nel comportamento processuale dell’originario attore, ed ha dichiarato interamente compensate le spese di lite.

3. – Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Fiorenza Fa-biani, F.A. e F.M. sulla base di sette motivi. Sono rimasti intimati la Fondazione Opera Don Dino Onlus e don M.M.. Il ricorso è stato notificato, ai fini della integrità del contraddittorio, a B.I.L..

I ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è infondato.

1.1. – Con il primo motivo è denunciata denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., e si contesta la carenza di interesse della Fondazione Opera Don Dino Onlus a formulare l’eccezione di prescrizione del diritto di accettare l’eredità in capo ai chiamati F.- B., non rivestendo la Fondazione la qualità di erede nè essendo in possesso dei beni ereditari.

1.2. – La doglianza è infondata.

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, di cui è espressione anche la sentenza richiamata dai ricorrenti (Cass., sez. 2, sent. n. 9901 del 1995), la prescrizione del diritto di accettare l’eredità, a norma dell’art. 480 cod. civ., opera, in mancanza di limitazioni normative, a favore di chiunque vi abbia interesse, anche se estraneo all’eredità.

2. – Con il secondo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 481 cod. civ., e si contesta che nella specie non sussistessero i presupposti per l’esercizio dell’autotutela come prevista dalla suddetta norma, in quanto i sigg. F.- B. non erano a conoscenza dell’identità dell’erede testamentario, nè dell’avvenuta pubblicazione del testamento, tanto più che il soggetto istituito erede, all’epoca del testamento, non esisteva come ente ecclesiastico riconosciuto dall’ordinamento.

3. – Con il terzo motivo è denunciata ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell’art. 481 cod. civ., sotto il profilo dell’impossibilità, all’epoca della morte della testatrice, di verificare presso l’ufficio del registro competente se fosse stata presentata la denuncia di successione, poichè ancora non esisteva la legge sull’accesso agli atti della P.A. (n. 241 del 1990).

4. – Con il quarto motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., e si contesta il dies a quo della prescrizione estintiva, che la Corte d’appello, come già il Tribunale, aveva individuato nel momento in cui era diventata inefficace la disposizione testamentaria che istituiva erede la Fondazione, per mancata richiesta di riconoscimento ai sensi dell’art. 600 cod. civ..

I ricorrenti assumono che prima dell’accertamento con pronuncia definitiva della inefficacia della disposizione testamentaria, essi non potevano far valere il loro diritto sui beni ereditari, e conseguentemente neppure poteva decorrere il relativo termine di prescrizione.

4.1. – Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto hanno ad oggetto la questione della prescrizione del diritto di accettare l’eredità, sono infondate.

4.2. – L’art. 459 cod. civ., nel prescrivere che l’eredità si acquista con l’accettazione, si riferisce all’eredità in sè considerata, a prescindere dai titolo della chiamata, legittima o testamentaria, presupponendo un concetto unitario di acquisto dell’eredità stessa. Su tale premessa, deve essere letto l’art. 480 cod. civ., che indica il dies a quo del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l’eredità nel giorno dell’apertura della successione.

La disposizione indicata prevede, al primo comma, che il diritto di accettare l’eredita si prescrive in dieci anni; il termine decorre dall’apertura della successione, e in caso di istituzione condizionale dal giorno in cui si verifica la condizione; al secondo comma stabilisce che il termine non corre per i chiamati ulteriori se vi sia stata accettazione da parte dei precedenti chiamati all’eredità e successivamente il loro acquisto è venuto meno.

Come questa Corte ha chiarito, l’art. 480 cod. civ. pone un’eccezione alla regola che si desume dal combinato disposto dell’art. 2935 cod. civ., in relazione alla decorrenza della prescrizione, e art. 523 cod. civ., in riferimento all’ordine della devoluzione, nel senso che, sebbene per i chiamati ulteriori – come nella specie i ricorrenti – la delazione non sia coeva all’apertura della successione, ma si attui in linea eventuale e successiva solo se, ed in quanto, i primi chiamati non vogliano o non possano accettare, la prescrizione decorre anche per i chiamati ulteriori sin dal momento dell’apertura della successione, salva l’ipotesi in cui vi sia stata accettazione da parte dei precedenti chiamati e il loro acquisto sia poi venuto meno. Il sistema si chiude con la previsione dell’art. 481 cod. civ., che attribuisce a chiunque vi abbia interesse, e dunque prioritariamente ai chiamati ulteriori, l’actio interrogatoria, mediante la quale è possibile chiedere al giudice di fissare un termine – che è termine di decadenza -, necessariamente anteriore alla scadenza di quello di prescrizione ex art. 480 cod. civ., entro il quale il chiamato manifesti la propria intenzione di accettare l’eredità o di rinunciarvi (Cass., sez. 2, sent. n. 16426 del 2012).

4.3. – La mancata conoscenza della delazione testamentaria, da parte dei chiamati secondo la delazione legittima, come nella specie si assume accaduto, costituisce impedimento di mero fatto che, al pari della pendenza di giudizio avente ad oggetto l’accertamento del soggetto destinatario dell’istituzione di erede, non incide sul decorso della prescrizione del diritto di accettare l’eredità, essendo questo un diritto potestativo, per il quale non operano gli atti interruttivi della prescrizione (Cass., sez. 2, sent. n. 21687 del 2014).

5. – Con il quinto motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., e si contesta che l’appello incidentale proposto da don M.M. nei confronti dei ricorrenti era inammissibile ed anche infondato, e che ciò avrebbe dovuto comportare la condanna dello stesso alla rifusione delle spese del doppio grado.

6. – Con il sesto motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 cod. civ., e si contesta il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria dell’originario attore don M.M.. L’azione dallo stesso intrapresa risultava all’evidenza strumentale all’acquisizione dei beni ereditari alla Fondazione Opera Don Dino Onlus, e non sussisteva alcun onere probatorio a carico degli originari convenuti, trattandosi di danno in re ipsa.

7. – Con il settimo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., assumendosi l’erroneità della compensazione delle spese di lite, a fronte della soccombenza della Fondazione.

7.1. – Le doglianze, da esaminare congiuntamente per l’evidente connessione, sono infondate.

7.2. – La Corte d’appello ha chiarito che il gravame incidentale proposto da Don M.M. era privo di fondamento in quanto riproponeva la domanda originaria di usucapione nei confronti degli eredi legittimi di L.F., in assenza di impugnazione della sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva escluso la legittimazione passiva dei predetti. Il rilievo, nel quale consta la motivazione del rigetto dell’appello incidentale, non comportava di per sè conseguenze particolari sulla regolamentazione delle spese, diverse dalla soccombenza.

L’esito del giudizio ha visto però la soccombenza di tutte le parti, essendo stati rigettati sia l’appello principale sia gli appelli incidentali, sicchè la Corte distrettuale, facendo applicazione della regola prevista dall’art. 92 cod. proc. civ., ha dichiarato integralmente compensate le spese lite.

7.3. – Quanto alla censura riguardante il rigetto della domanda di condanna dell’appellante incidentale Don M.M. per responsabilità aggravata, si rileva che l’accertamento dei requisiti dell’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero del difetto della normale prudenza implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se la sua motivazione in ordine alla sussistenza o meno dell’elemento soggettivo, nonchè all’an ed al quantum dei danni di cui è chiesto il risarcimento risponde ad esatti criteri logico-giuridici (ex plurimis, Cass., sez. 2, sent. n. 327 del 2010). Nella specie, la Corte d’appello ha evidenziato, con valore assorbente, l’assenza di temerarietà nell’azione intentata da M., il quale aveva agito per l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione degli immobili già intestati alla de cuius sulla base di una situazione di fatto conclamata, riconosciuta anche dal Tribunale, che lo aveva visto occuparsi dei predetti beni da tempo risalente. In questi termini, l’accertamento della Corte d’appello risulta immune da censure.

8. – Il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, in quanto le parti intimate non hanno svolto difese in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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