Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25878 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. I, 14/10/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 14/10/2019), n.25878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusepp – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30055/2018 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliato in Roma Via Ippolito Nievo

61 Sc D presso lo studio dell’avvocato Rossella De Angelis e

rappresentato e difeso dall’avvocato Natale Arculeo, in forza di

procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione

Internazionale Milano, Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 5/9/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/09/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, depositato il 13/12/2017 C.B., cittadino della Guinea Conakry, ha adito il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di essere nato a (OMISSIS), e di aver vissuto per tre anni anche nella capitale aiutando la madre commerciante; che nel 2013, mentre si trovava nel villaggio, si era diffusa l’epidemia del virus Ebola, che aveva colpito famigliari, conoscenti e amici; che nel novembre 2014 era morto il fratello, colpito dall’epidemia; che le autorità, per contrastare la diffusione dell’epidemia, avevano inviato periodicamente dei funzionari per disinfestare l’acqua; che il ricorrente aveva scoperto che uno di loro, corrotto, aumentava la dose del disinfestante, provocando così forti disturbi agli utenti; ne era nato un diverbio nel corso del quale, il funzionario, spintonato, era caduto a terra e inseguito era deceduto; di aver lasciato il Paese, impaurito dalle conseguenze, alla volta della Libia e quindi dell’Italia, ove era arrivato il 27/1/2016.

Con decreto del 5/9/2018, il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE ha rigettato il ricorso, ritenendo la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso C.B., con atto notificato il 5/10/2018, svolgendo tre motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente nullità della sentenza e del procedimento e violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4.

1.1. Era stato violato, secondo il ricorrente, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la decisione era nulla per la mancata trascrizione delle conclusioni rassegnate e la mancata pronuncia sulla domanda preliminare di dichiarazione della nullità e illegittimità della Delibera adottata dalla Commissione territoriale e sulle richieste istruttorie da lui proposte (acquisizione integrale del fascicolo della Commissione territoriale).

1.2. Le censure sono manifestamente infondate.

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, prevede che la decisione sia adottata con decreto all’esito di procedimento camerale, che deve essere motivato ex art. 737 c.p.c. e art. 135 c.p.c., comma 4.

Nessuna norma prevede che il provvedimento reso con decreto motivato debba riportare le conclusioni rassegnate dalle parti, come dispone per il provvedimento reso in forma di sentenza l’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 3.

Anche per la sentenza, tuttavia la giurisprudenza di questa Corte ritiene in modo consolidato che l’omessa trascrizione delle conclusioni delle parti non è di per sè causa di nullità della sentenza, assumendo rilevanza solo se ed in quanto accompagnata dalla mancata considerazione delle stesse da parte del giudice (Sez. 2, 09/05/2018, n. 11150; Sez. 2, 04/02/2016, n. 2237; Sez. 1,05/06/2009, n. 12984; Sez. 2, 02/08/2007, n. 16999).

1.3. La domanda preliminare di dichiarazione della nullità e illegittimità della Delibera adottata dalla Commissione territoriale, al cui proposito il ricorrente lamenta omissione di pronuncia era manifestamente inammissibile per difetto di interesse.

Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di protezione internazionale, la nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, non esonera il giudice adito dall’obbligo di esaminare il merito della domanda, poichè oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sè la nullità del provvedimento ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa (Sez. 6-1, n. 7385 del 22/03/2017, Rv. 643652-01; Sez. 6-1, n. 18632 del 03/09/2014, Rv. 631940-01; Sez. 6-1, n. 26480 del 09/12/2011, Rv. 620691-01, Sez. U, n. 19393 del 09/09/2009, Rv. 609272-01).

Secondo orientamento consolidato di questa Corte, fondato sul principio di economia processuale e sulla inutilità di una regressione del giudizio per la mera pronuncia di una absolutio ab observantia iudicii, l’omessa pronuncia, qualora abbia ad oggetto una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda, non consegue l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (Sez. 1, n. 22784 del 25/09/2018, Rv. 650929-01; Sez. 6-1, n. 24445 del 02/12/2010, Rv. 615091-01; Sez. 1, n. 12412 del 25/05/2006, Rv. 590523-01).

1.4. Quanto alla richiesta istruttoria, occorre tener presente che il principio che l’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415); infatti il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Sez. 6, 05/07/2016, n. 13716).

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. e al principio dell’onere della prova.

2.1. Secondo il ricorrente vi era stata omessa valutazione delle prove offerte dalla difesa, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria e umanitaria.

Il Giudice, pur richiamandosi ai principi della sentenza n. 4455/2018 della Cassazione, non aveva valutato le prove offerte, anche all’esito di concessione di apposito termine per la produzione, non aveva indagato sulle condizioni del richiedente asilo e non aveva considerato lo stato di vulnerabilità del richiedente asilo valutando comparativamente il suo livello di integrazione sociale in Italia (conoscenza della lingua italiana, sforzi nella formazione e apprensione di un lavoro, presenza in Italia del cugino C.S., figlio della matrigna, trattamenti disumani subiti in Libia), la sua condizione di vulnerabilità e la grave situazione del paese di origine.

2.2. In primo luogo la censura non implica alcuna violazione di legge, tantomeno delle norme indicate, visto che il ricorrente lamenta nella sostanza una diversa valutazione nel merito degli elementi acquisiti.

2.3. Il ricorrente aggiunge che il Giudice, pur richiamandosi ai principi della sentenza n. 4455/2018 della Cassazione, non aveva valutato le prove offerte, anche all’esito di concessione di apposito termine per la produzione, non aveva indagato sulle condizioni del richiedente asilo e non aveva considerato il suo stato di vulnerabilità del richiedente asilo, valutando comparativamente il suo livello di integrazione sociale in Italia e la grave situazione del paese di origine.

Al contrario il Tribunale ha valutato specificamente sia il livello di integrazione, escludendo uno stabile inserimento del richiedente nella realtà socio lavorativa italiana, sia la sua specifica condizione di vulnerabilità, sia una particolare compromissione del diritto a una vita libera e dignitosa al riparo dai bisogni fondamentali, nel caso di rientro in patria, nella quale l’epidemia di virus Ebola si era placata.

2.4. Quanto alla vicenda dei maltrattamenti subiti in Libia, il Tribunale si è conformato alla giurisprudenza di questa Corte, osservando che la circostanza dell’inflizione di trattamenti degradanti durante il percorso migratori non intera di per sè un fattore di vulnerabilità, salvo il caso in cui tali trattamenti abbiano inciso profondamente sulla persona del richiedente, sì da comportare un trauma psichico o fisico, bisognoso di cure mediche adeguate.

Secondo questa Corte nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione (Sez. 6-1, n. 29875 del 20/11/2018, Rv. 651868-01; Sez. 1, n. 31676 del 06/12/2018, Rv. 651895-01; Sez. 6-1, n. 2861 del 06/02/2018, Rv. 648276-01).

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 116 c.p.c., comma 2 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 6, 7, 8, avendo il Giudice omesso ogni valutazione del comportamento delle parti in giudizio.

3.1. La Commissione territoriale non aveva provveduto al tempestivo deposito dei documenti della fase amministrativa e in particolare quelli tradotti dal francese consegnati dal ricorrente, e si era costituita del tutto tardivamente.

Lo stesso ricorrente ammette che sia pur tardivamente, ma prima della decisione, i documenti erano stati depositati e comunque non indica quale pregiudizio avrebbe subito per effetto della mancato tempestivo deposito e dell’omesso deposito delle traduzioni mancanti; omissione che vizia irremediabilmente di inammissibilità la doglianza relativa a documenti che neppure vengono indicati e richiamati nel loro valore probatorio e dimostrativo.

3.2. Inoltre il Giudice non si era avveduto del deposito da parte del ricorrente nei termini concessi dei documenti prodotti dal ricorrente e della sua richiesta motivata di proroga del termine.

Vale al proposito quanto osservato nel precedente p. 2.2.

3.3. Infine il ricorrente lamenta, del tutto inammissibilmente, che il Pubblico Ministero non abbia fatto constare come prescritto l’eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale, fatto questo che, lungi dal pregiudicarlo, semmai l’avrebbe favorito, per giunta ascrivendo indebitamente un anomalo valore ricognitivo al comportamento processuale della parte pubblica in materia dominata da regole di ordine pubblico.

4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione.

Poichè risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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