Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25878 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. I, 02/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

KJOS s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma via Cassiodoro 1/A

presso lo studio dell’avv. Bianca Maria Castoldi, rappresentata e

difesa dall’avv.to Redini Giandolfo per procura speciale in calce al

ricorso per cassazione Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e

domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di Appello di Caltanissetta, emesso il

13 ottobre 2008, depositato il 29 ottobre 2008, R.G. n. 180/07;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 18 novembre

2011 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione;

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Kjos s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Caltanissetta menzionato in epigrafe che ha accolto solo parzialmente la sua domanda di equa riparazione per la irragionevole durata del giudizio civile instaurato con citazione del 6 luglio 1993 e definito in primo grado con sentenza del 22 maggio 1997 e in appello con sentenza depositata in data 11 marzo 2008, riconoscendo una durata irragionevole di soli tre anni per il giudizio di appello.

2. La ricorrente deduce tre motivi di ricorso.

3. Si difende con controricorso il Ministero intimato.

4. la Corte ha deliberato di adottare la motivazione semplificata della decisione;

5. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 13, 34, 41 e 53 CEDU e artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c.. La ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: se alla Corte di appello di Caltanissetta, alla luce dell’art. 6, paragrafo 1, artt. 13, 34, 41 e 53 della C.E.D.U., contestualmente agli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. che un procedimento che non presenti, come nel caso che qui interessa, una particolare complessità, nè necessiti di una articolata attività istruttoria, possa fisiologicamente avere una durata, nel primo e nel secondo grado, di ben 14 anni, dei quali solo 3 anni possono essere riconosciuti imputabili a ritardi ingiustificabili.

6. Con il secondo motivo si deduce falsa applicazione degli artt. 175 e 182 c.p.c. e art. 81 disp. att. c.p.c.. La ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: se sia da ritenere consentito definire congrua o meno, alla luce degli artt. 175 e 182 c.p.c. e dell’art. 81 disp. att. c.p.c., la durata complessiva di oltre 14 anni di due gradi di giudizio, indicando in soli 3 anni il periodo di durata irragionevole e ritenendo il periodo restante come fisiologico all’attività istruttoria espletata definita, peraltro, dal Collegio di non rilevante complessità.

7. Con il terzo motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Ritenuto che:

8. I primi due motivi di ricorso sono infondati come si evince dalla stessa formulazione dei quesiti che esprime la genericità e indeterminatezza delle censure mosse alla decisione impugnata attraverso una deduzione puramente assertiva come quella per cui sarebbe da considerare incongrua la determinazione in soli 3 anni del periodo di durata irragionevole del processo, a fronte di una sua durata complessiva di oltre 14 anni, indicando e ritenendo il periodo restante come fisiologico all’attività istruttoria espletata. La decisione impugnata ha rilevato in primo luogo la non eccessiva durata del processo di primo grado (3 anni e sei mesi imputabili anche a rinvii della causa su istanza di parte) attestando la sua valutazione su un parametro di durata corrispondente agli standards indicati dalla giurisprudenza europea e di legittimità. Quanto al giudizio di appello, protrattosi dal 7 dicembre 1999 all’11 marzo 2008 (per la durata complessiva di otto anni 3 mesi e 4 giorni) la Corte di appello ha ritenuto ragionevole la durata di 5 anni, 3 mesi e 4 giorni in considerazione della rimessione della causa sul ruolo per un supplemento istruttorie e delle richieste di rinvio avanzate dalle parti anche in vista di una possibile definizione bonaria della controversia. A fronte di tali rilievi la ricorrente avrebbe dovuto quindi indicare specificamente (anche sotto il profilo della inidoneità o del difetto della motivazione) in che misura e per quali ragioni lo scostamento dai normali parametri di determinazione della ragionevole durata del processo operato dalla Corte d’appello abbia escluso ingiustificamente la imputazione di tempi di durata del processo ascrivibili invece all’amministrazione della giustizia.

L’impugnazione si è invece basata su un richiamo automatico e peraltro indeterminato alla normativa e giurisprudenza europea e interna che non può in ogni caso portare a elidere il dovere del giudice, alla stregua della L. n. 89 del 2001, di valutare caso per caso la durata ragionevole del processo e di escludere da tale durata i periodi di protrazione del processo non ascrivibili all’amministrazione della giustizia.

9. Il terzo motivo è del tutto indeterminato e non presenta nonostante un generico riferimento all’art. 366 bis c.p.c. una sintesi idonea a identificare l’oggetto della controversia sul quale si appunta la censura di omissione o contraddittorietà della motivazione ovvero le ragioni per le quali l’insufficienza della motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione adottata dalla Corte di appello.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in 600 Euro, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA