Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25877 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/10/2017, (ud. 16/05/2017, dep.31/10/2017),  n. 25877

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25173-2014 proposto da:

S.M.G., domiciliata in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la

CORTE di CASSAZIONE rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI

CHIMERA;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 645/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 14/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/05/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. S.M.G., condomina del Condominio di Via (OMISSIS), instaurò giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, con cui era stata condannata a pagare 2.649,44 Euro a titolo di spese condominiali, in quanto il decreto era stato emesso su istanza dell’amministratore G.R., un altro condomino, della cui nomina ella mai aveva sentito parlare e cui non aveva partecipato e per spese non validamente deliberate, e “cautelativamente” impugnò tutte le delibere eventualmente emesse medio tempore.

Il Tribunale di Palermo accolse l’opposizione e revocò il decreto, condannando il Condominio al pagamento delle spese del giudizio.

2. Il Condominio ha proposto appello alla Corte di Palermo, che ha accolto parzialmente l’impugnazione compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio.

3. S.M.G. propone ricorso per cassazione, basato su un unico motivo.

Il Condominio non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

L’unico motivo di ricorso denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 4”: la Corte d’appello di Palermo, dopo aver confermato integralmente quanto già sancito dal Tribunale, del tutto inspiegabilmente avrebbe non solo compensato le spese del giudizio di appello, ma esteso tale compensazione anche al giudizio di primo grado.

La doglianza è infondata. La Corte d’appello ha infatti accolto il motivo di impugnazione del Condominio attinente il capo della decisione di primo grado che l’aveva condannato alle spese del giudizio, disponendo la compensazione delle spese dei due gradi, motivando la decisione, oltre che con “riguardo all’esiguo valore della controversia”, con la “parziale soccombenza dell’opponente” in primo grado, parziale soccombenza che in effetti c’è stata, essendo in primo grado stata rigettata per genericità la domanda avanzata dalla ricorrente di dichiarazione di nullità delle eventuali altre delibere.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Nulla si dispone circa le spese del giudizio di cassazione, non essendosi il Condominio difeso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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