Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25877 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. III, 16/11/2020, (ud. 21/09/2020, dep. 16/11/2020), n.25877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7665-2018 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI

N 142, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA DE CURTIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO DE PAOLA;

– ricorrente –

contro

M.C., rappresentato e difeso dall’avvocato PELLEGRINO

CAVUOTO, domiciliazione p.e.c. avv.pellegrinocavuoto.pec.giuffre.it;

– controricorrente –

e contro

M.M., M.G., M.A., M.L.,

in proprio e nella qualità di erede di TROISE VIRGINIA,

rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Castiello, e Sandro

Micelisopo, elettivamente domiciliati nello studio del primo in

ROMA, VIA LUCREZIO CARO N. 63;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4065/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/09/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.C., in proprio e quale erede della propria moglie T.V., nonchè quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori dei due, M., G., A. e M.L., conveniva in giudizio l'(OMISSIS), per chiedere il risarcimento dei danni, “iure proprio” e “iure hereditario”, indicati come causati dalla negligenza dei sanitari dell’azienda stessa che aveva determinato la morte del congiunto;

esponeva che:

– la T. si era recata presso il pronto soccorso dell’azienda ospedaliera (OMISSIS) lamentando dolore alla testa, e, dopo visita neurologica, era stata esclusa una emorragia o ipertensione endocranica, mentre la diagnosi del neurologo era stata di cefalea vasomotoria;

– dopo circa tre ore la stessa era stata di nuovo ricoverata, con diagnosi di stato comatoso che, dopo esame tac, era stato specificato nei termini di un’emorragia cerebrale subaracnoidea;

– era stato quindi deciso lo spostamento in altra struttura, l’ospedale di (OMISSIS), dov’era giunta e, dopo poche ore, era deceduta;

– tale decesso era pertanto imputabile ai carenti approfondimenti diagnostici in sede di primo ricovero, e ai conseguenti oltre che decisivi ritardi;

l’Azienda (OMISSIS) veniva autorizzata alla chiamata in causa della società assicurativa RAS;

il Tribunale rigettava la domanda con pronuncia riformata dalla Corte di appello, che, per quanto qui ancora rileva, liquidava il risarcimento nella misura di 200 mila Euro in favore di M.C., e di 100 mila Euro ciascuno in favore dello stesso quale genitore dei figli ancora minori G. e M.M., nonchè degli altri figli A. e M.L.;

la medesima Corte di appello disattendeva la domanda di manleva dell’azienda poichè non riproposta in appello;

proponeva ricorso in sede di legittimità, per vizi motivazionali, l’Azienda (OMISSIS), e questa Corte, con sentenza n. 28287 del 2011, cassava la decisione di secondo grado statuendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto, come non aveva fatto:

a) verificare se le condizioni concrete accertate, ovvero la sintomatologia da ritenere palesata a seguito del primo ricovero della T., fossero tali da esigere l’effettuazione – come protocollo medico – di una tac;

b) se l’indagine strumentale mediante tac, ove compiuta, sarebbe stata in grado, con elevate probabilità, di scongiurare l’evento, o, comunque, di circoscriverne gli effetti dannosi;

questa Corte specificava che:

c) i quesiti scaturivano dalle risultanze della consulenza tecnica officiosa integrativa e dai correlati chiarimenti, secondo cui al momento del primo ricovero della T. non sussistevano gli elementi clinico amnestici e strumentali per procedere a una valutazione diagnostica diversa mentre, dall’esame della documentazione sanitaria, si poteva facilmente supporre che l’emorragia cerebrale, poi determinante rexitus”, si era verificata poco prima del secondo ricovero, quando la paziente era già in grave stato comatoso, sicchè neppure in termini di elevata probabilità l’emorragia avrebbe potuto essere diagnosticata all’atto del primo ricovero;

la Corte di appello, in sede di rinvio, accoglieva la domanda degli attori, evidenziando che:

-il consulente tecnico d’ufficio aveva affermato che la T. accusava da anni episodi cefalalgici, con ricoveri presso varie strutture ospedaliere;

– la consulenza neurologica della paziente, cosciente e lucida al momento della prima visita di pronto soccorso, era assolutamente negativa, per segni o sintomi meningei; l’esame del fondo oculare non era indicativo di evenienze emorragiche;

– ma tali conclusioni erano basate non su documentazione sanitaria ma sulle dichiarazioni postume del neurologo, dottore Ma., della cui attendibilità era lecito dubitare per il suo evidente interesse in ordine a possibili responsabilità anche penali;

– infatti, mancava una documentazione sanitaria (referto, cartella clinica o altro) redatta nell’immediatezza, che spiegasse gli accadimenti al momento del primo contatto di pronto soccorso e ricovero, eccetto che per la dichiarazione del medico di guardia e del neurologo che aveva attestato la diagnosi di cefalea vasomotoria, con conseguente terapia, senza che fosse riportati i contenuti della visita neurologica, riportati solo dalla relazione “a posteriori” richiesta dall’azienda al dottor Ma. in funzione della costituzione in giudizio, confermata poi in sede di deposizione processuale;

– ulteriore elemento di dubbio sull’attendibilità del Ma. era la deposizione di M.A., che aveva negato passati episodi di cefalea della T. con seguenti ricoveri;

– non era dunque chiaro neppure perchè il neurologo fosse stato interpellato solo alle ore 4 antimeridiane, dopo l’arrivo in pronto soccorso all’una;

– era vero che la paziente, con il marito, rifiutò il ricovero, a fronte della indicazione del semplice mal di testa, e visti gli impegni familiari, ma tale rifiuto non era seguito a spiegazioni sul perchè avrebbe dovuto ricoverarsi e su quali rischi avrebbe altrimenti corso;

– anche assumendo, diversamente, la veridicità di ciò che era stato riferito dal neurologo, gli attori avevano esibito in giudizio una pubblicazione scientifica sulla emorragia subaracnoidea secondo cui pregressi episodi di cefalea non potevano escludere una cefalea di ordine emorragico, che se acuta poteva essere, come riconosciuto dal consulente officioso, anche l’unico sintomo;

– tale profilo, coniugato con la risultata refrattarietà della paziente alla terapia antidolorifica praticata tra l’una e mezzo e le 4, avrebbe dovuto indurre ad approfondimenti;

-l’esecuzione di una tac avrebbe eliminato dubbi e scongiurato, con elevata probabilità, l’evento della morte, atteso che, secondo le risultanze peritali, le emorragie rappresentano il 7% delle cause di ictus cerebrale: un terzo dei colpiti muore, un terzo ha danni neurologici gravi e permanenti, e un terzo recupera gradualmente le facoltà, sicchè la T. aveva due terzi di possibilità di salvarsi;

-l’azienda ospedaliera non aveva provato la propria diligenza professionale nè che il decesso avvenne per eventi imprevisti e imprevedibili; il giudice del rinvio liquidava, dunque, i conseguenti danni da perdita del rapporto parentale, nella misura, per ciascuno degli attori, di 245.990,00 Euro, somma già rivalutata all’attualità, oltre successivi interessi;

erano escluse altre voci di danno, fermo il giudicato negativo sulla domanda svolta a titolo di garanzia;

avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Azienda ospedaliera (OMISSIS), articolando tre motivi;

hanno resistito con controricorso M.C., e, distintamente, M., G., A. e M.L.;

le parti hanno depositato memorie;

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo del ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe violato il vincolo del rinvio non effettuando il giudizio controfattuale imposto dalla precedente cassazione della prima sentenza di seconde cure, verificando se fosse esigibile l’effettuazione dell’esame tac al momento del primo ricovero secondo i protocolli medici, e non secondo una singola opinione riportata in una isolata pubblicazione scientifica, il tutto alla luce delle effettive condizioni della paziente in quel momento, e tenuto conto in specie della seguente emergenza istruttoria discussa ma obliterata: il consulente d’ufficio aveva affermato che il quadro classico dell’esa (emorragia subaracnoidea) “è un esordio acuto con caduta a terra con o senza perdita di coscienza e rigidità nucale con pochi o assenti segni di lato”, ovvero eventi non risultati, e da provare da parte attorea afferendo al nesso causale; al contempo, la Corte territoriale avrebbe mancato di effettuare anche la seconda verifica, ossia quella della idoneità, secondo la regolarità eziologica, della tac di scongiurare l’evento o circoscriverne gli effetti dannosi, atteso che era stato liquidato il danno da perdita rapporto parentale senza sottrarne gli eventuali effetti che, comunque, si sarebbero verificati in ipotesi affatto scandagliata in concreto, e non solo secondo astratte percentuali volte ad accomunare sia l’esito mortale che quello dei postumi permanenti, ipotizzabili anche in ipotesi di tempestivo differente intervento quale addebitato in chiave omissiva;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,329,394 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe violato il giudicato e il divieto di “reformatio in peius”, liquidando un danno in misura maggiore di quanto fatto con la prima sentenza di appello, in assenza di ricorso (incidentale) delle parti interessate;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,99 c.p.c., poichè la Corte di appello sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione o extrapetizione andando oltre la domanda attorea che, in sede di conclusioni davanti al giudice del rinvio, aveva chiesto la conferma dei “provvedimenti già resi” in sede di primo giudizio di appello, e dunque non una liquidazione del danno maggiore, quale quella stabilita e risultata tale pur tenendo conto della rivalutazione all’attualità;

Rilevato che:

1. il primo motivo è fondato;

come anticipato in parte narrativa, questa Corte, nel cassare la prima sentenza di appello per vizi motivazionali, aveva stabilito che fosse data risposta ai seguenti quesiti, con corrispondente accertamento fattuale e motivazione specifica:

a) se le condizioni concrete accertate, ovvero la sintomatologia da ritenere palesata a seguito del primo ricovero della T., fossero tali da esigere l’effettuazione – come protocollo medico – di una tac;

b) se l’indagine strumentale mediante tac, ove compiuta, sarebbe stata in grado, con elevate probabilità, di scongiurare l’evento, o, comunque, di circoscriverne gli effetti dannosi;

nella decisione era specificato che:

c) tali quesiti scaturivano dalle risultanze della consulenza tecnica officiosa integrativa e dai correlati chiarimenti, secondo cui al momento del primo ricovero della T. non sussistevano gli elementi clinico amnestici e strumentali per procedere a una valutazione diagnostica diversa mentre, dall’esame della documentazione sanitaria, si poteva facilmente supporre che l’emorragia cerebrale, poi determinante l’esito mortale, si era verificata poco prima del secondo ricovero, quando la paziente era già in grave stato comatoso, sicchè nemmeno in termini di elevata probabilità l’emorragia avrebbe potuto essere diagnosticata all’atto del primo ricovero;

nella censura si evidenzia fondatamente che:

i) nella cornice del vincolo proprio del giudizio di rinvio, la prova del nesso causale incombe sui danneggiati;

ii) non è riportata ed esaminata la parte della consulenza, oggetto di discussione e riportata ex art. 366 c.p.c., n. 6 (pag. 23 del ricorso), in cui si precisa che “il quadro classico dell’emorragia subaracnoidea (esa) è l’esordio acuto di una forte cefalea, caduta a terra con o senza perdita di coscienza e rigidità nucale con pochi o assenti segni di lato”: di tale evenienza non vi è dimostrazione nè riferimento da parte della Corte territoriale;

iii) neppure è risultato, in particolare, di una perdita di coscienza o lucidità da parte della T. al momento del primo ricovero;

iv) l’esame “tac del secondo ricovero si esprime in termini di “recente emorragia cerebrale” ovvero spandimento ematico a sede cerebrale insorto da poco, non di emorragia antecedente ovvero contemporanea alle 4 circa” (come riportato a pag. 29 del ricorso) del giorno degli accadimenti;

1.1. deve ricordarsi che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua “potestas iudicandi”, oltre a estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione “ex novo” dei fatti già acquisiti, nonchè la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (cfr., da ultimo, Cass., 14/01/2020, n. 448);

nel caso di specie l’annullamento avvenne per vizi motivazionali, con indicazioni atte a escludere vizi di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, in particolare quanto al riscontro del nesso causale;

la Corte territoriale ha quindi legittimamente valorizzato (alle pagg. 6 e seguenti della sentenza gravata) tutte le rilevate emergenze dell’incarto processuale, a cominciare dalle carenze della documentazione sanitaria in ordine ai contenuti della visita neurologica, oggetto solo di relazione postuma, confermata dalla deposizione del medesimo neurologo del quale, in una prima ipotesi ricostruttiva, si segnalano i dubbi di attendibilità per quanto sopra descritto (pag. 7);

ma l’eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l’esistenza di un valido nesso causale tra l’operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l’accertamento del relativo nesso eziologico, fermo che il professionista deve aver comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno (Cass., 21/11/2017, n. 27561);

il tutto in coerenza con la distribuzione degli oneri probatori in tema d’inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria: in questo ambito, infatti, il danno evento consta della lesione non dell’interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l’obbligazione (perseguimento delle “leges artis” nella cura dell’interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicchè, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale per l’inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra la patologia e la condotta, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione (Cass., 11/11/2019, n. 28991, in cui si richiama la giurisprudenza evolutasi, precisandone la portata, dopo Cass., Sez. U., 11/01/2008, n. 577: cfr. già, ad esempio, Cass., 30/10/2018, n. 27449);

1.2. in questa latitudine ricostruttiva, per rispettare, motivando, il vincolo del giudice del rinvio, e al contempo non incorrere nell’omesso esame di fatti emersi, discussi e potenzialmente decisivi ai fini del corretto vaglio “in iure” dei profili causali, la Corte di appello avrebbe dovuto:

-ricostruire le condizioni della paziente e la relativa sintomatologia, al momento del primo ricovero, tenendo conto dei rilievi del consulente d’ufficio in ordine agli elementi di esordio emorragico dati dalla caduta a terra, non risultata, anche senza perdita di coscienza, comunque non risultata, e soprattutto dando conto e vagliando le risultanze dell’esame tac al secondo ricovero, indicativo della sopravvenienza dell’esa rispetto al primo;

-sia nella prima che nella seconda ipotesi ricostruttiva, pur assunta alternativamente a base del giudizio da parte della Corte di appello, ossia quella della veridicità dei contenuti della relazione neurologica sia pure postuma (pag. 8 della decisione qui impugnata), il Collegio di merito avrebbe dovuto chiarire se, nelle condizioni accertate e nella sintomatologia valutata come emersa, comprensiva della refrattarietà ritenuta ma non meglio circostanziata rispetto al sintomo della “cefalea a pugnalata” quale indice tratto dalla pubblicazione scientifica valorizzata in funzione delle conclusioni – l’esame tac avrebbe dovuto essere svolto secondo i “protocolli medici”, come indicato dalla sentenza di questa Corte che dispose il rinvio a tal fine, e dunque secondo l’opinione da ritenere più diffusa nella comunità scientifica medica piuttosto che alla luce di una opinione peraltro non collimante con le riferite conclusioni peritali specificatamente svolte in relazione al caso in esame;

1.2.1. va qui sottolineato che nel corpo della censura, pertanto, si sono evidenziati fondati e congiunti vizi ex art. 360 c.p.c., n. 5, correlati alla corretta ricostruzione in diritto del profilo causale, come visto univocamente dedotti e distintamente evincibili;

questa Corte ha chiarito nel ricorso per cassazione, il motivo di impugnazione che prospetti una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si assumono violate, e dalla deduzione del vizio di motivazione, è inammissibile, richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione (Cass., 20/09/2013, n. 21611);

la suddetta inammissibilità, però, può dirsi sussistente, logicamente, a patto che la descritta mescolanza di motivi sia inestricabile (cfr. anche Cass., 17/03/2017, n. 7009): infatti deve al contempo farsi applicazione del principio per cui la circostanza che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione – come nella fattispecie in delibazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi distinti (Cass., Sez. U., 06/05/2015, n. 9100, Cass., 13/09/2018, n. 22278);

1.3. quanto al secondo profilo della verifica indicata come necessaria e mancante dalla sentenza di legittimità sottesa al giudizio di rinvio, la Corte territoriale ha mancato di vagliare se l’esame tac svolto in un momento antecedente avrebbe potuto non solo scongiurare l’evento (pag. 9 della sentenza) ma anche eliminare del tutto oppure solo ridurre gli effetti pregiudizievoli;

era ed è necessario indagare sia il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento lesivo (parametrato al criterio del “più probabile che non”), sia quello di causalità giuridica tra evento lesivo, cagionato dalla condotta anche omissiva, e conseguenze dannose (parametrato al criterio della regolarità causale: cfr. Cass., n. 28985 del 2019, cit.), negando logicamente risarcibilità a quelle che comunque si sarebbero, in tesi, verificate, anche ponendo in essere il comportamento alternativamente corretto;

la Corte territoriale ha liquidato l’intero danno da perdita del rapporto parentale, pur prospettando tre distinte fasce percentuali, in termini di probabilità dell’esito, ossia quella del decesso, dei danni permanenti e del recupero graduale, senza spiegare se, tra queste ultime due possibilità, indicate astrattamente alla pari, dovesse prendersi a riferimento la prima o la seconda nella fattispecie concreta, posto che nel caso si fosse dovuto e dovesse ritenere “più probabile che non” (pur ponendo in essere una condotta corretta) il residuo di postumi permanenti, selezionati con regolarità causale, il corrispondente valore risarcitorio di questi avrebbe dovuto e dovrebbe scomputarsi;

2. il secondo motivo è parimenti fondato;

la prima decisione di appello aveva liquidato un “quantum” pacificamente inferiore a quello della seconda decisione in sede di rinvio, il cui importo è indicato come rivalutato all’attualità;

la precedente sentenza di Corte di appello era stata impugnata solo dall’azienda ospedaliera, e non vi era stato ricorso dei danneggiati;

sostiene la difesa di M., G., A. e M.L., che l’impugnazione sull’an e la conseguente cassazione, avrebbe travolto la quantificazione, rispetto alla quale le parti e il Collegio del giudizio di rinvio sarebbero state nelle medesime posizioni del primo appello, con il giudicante libero pertanto di rivalutarlo: sul punto si evoca (a pag. 43 del controricorso) Cass., 08/07/2014, n. 15530;

questo precedente, però:

premise (a pag. 10) che “questa Corte suole dunque affermare, con riferimento al giudizio di appello, che, in assenza d’impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice del gravame non può essere più sfavorevole all’appellante e più favorevole all’appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata (“ex multis”: Cass. n. 2028 del 2012; Cass. n. 23240 del 2011; Cass. n. 14063 del 2006; Cass. n. 10965 del 2004; Cass. n. 10996 del 2003; Cass. n. 8804 del 2001). Di divieto di reformatio in peius si parla anche nel giudizio di rinvio (Cass. n. 1823 del 2005; Cass. n. 9843 del 2002; Cass. n. 7974 del 2002; Cass. n. 4087 del 2001) in relazione alla natura di giudizio chiuso che, ai sensi dell’art. 394 c.p.c., connota detta fase”;

proseguendo, l’arresto chiarì che l’impugnazione principale sulran”, cui seguì la cassazione per vizi motivazionali, non poteva non aver travolto la quantificazione a valle, sia pure in difetto d’impugnazione incidentale, nel senso che certamente non avrebbe potuto ritenersi intangibile una liquidazione integrale, quale quella effettuata dalla prima Corte di appello che aveva concluso per una responsabilità esclusiva dell’evento lesivo in capo alla parte soccombente, qualora fosse stata ritenuta, ad esempio, una concorrente responsabilità del danneggiato, quale quella originariamente affermata dal Tribunale (pag. 11, terzo capoverso);

solo la descritta premessa e questa precisazione possono essere condivise, anche alla luce della complessiva e successiva evoluzione nomofilattica;

innanzi tutto, solo nelle ipotesi di rinvio cosiddetto improprio o restitutorio da parte della Corte di cassazione – che ricorre quando, per qualsiasi ragione di carattere processuale, il giudizio “a quo” si sia concluso senza una pronuncia nel merito della controversia – il giudice di rinvio può esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidono sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato e sugli effetti che questo ha sulla decisione della causa (Cass., 04/03/2015, n. 4290, Cass., 27/09/2014, n. 233314);

l’ipotesi qui in scrutinio è invece quella di rinvio prosecutorio, atteso che vi fu pronuncia sul merito, e più precisamente di accoglimento con quantificazione, non esaminata da questa Corte in occasione dell’annullamento, perchè non censurata;

le parti quindi riassumevano mantenendo la medesima posizione avuta in quella sede di appello, fermi restando, però e logicamente, i vincoli del rinvio e del giudicato interno;

il divieto di “reformatio in peius” costituisce conseguenza dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del “thema decidendum”, e conclusivamente del giudicato, per cui, una volta stabilito il “quantum devolutum”, la parte resistente non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo quella propria e incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall’acquiescenza prestata alla sentenza “parte qua” (Cass., 17/02/2020, n. 3896: nella specie è stata cassata con rinvio la decisione di secondo grado che, in assenza d’impugnazione incidentale sul punto, aveva attribuito all’appellato delle “voci di spesa” non ricomprese nella somma già quantificata in suo favore dal tribunale, in accoglimento della sua domanda di rimborso di alcuni costi di bonifica di un immobile, sul presupposto che l’ammontare così liquidato fosse comunque inferiore a quello determinato dal giudice di prime cure e che venisse in rilievo semplicemente “una diversa incidenza degli specifici costi nell’ambito del complessivo importo riconosciuto”);

tale principio vale a maggior ragione nel giudizio di rinvio prosecutorio (Cass., 20/12/2017, n. 30624, pag. 5);

tutto ciò è ora corroborato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, quando vi sia statuizione giudiziale esplicita (o anche implicita ma univoca, che esclude si sia trattato di questione assorbita nella sede “a quo”), rimasta senza impugnazione, quando del caso incidentale, sulla stessa scende il giudicato (cfr. la ricostruzione di Cass., Sez. U., 11799 del 2017, cit., punto 9.3.3.1);

è quindi evidente che, ferma la decisione sullman” da rinnovare correttamente in coerenza con il vincolo del giudice del rinvio, senza censura incidentale sulla quantificazione dei danni quest’ultima non era più “sub iudice”, fermo rimanendo che, in ipotesi di affermazione parziale di responsabilità, avrebbe dovuto esservi, logicamente, una corrispondente riduzione del “quantum” stabilito;

spese al giudice del rinvio.

PQM

La Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto, e rinvia alla Corte di appello di Napoli perchè, in altra composizione, provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA