Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25877 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 15/12/2016, (ud. 14/09/2016, dep.15/12/2016),  n. 25877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18052-2015 proposto da:

ARCHIVIO NOTARILE DI FORLI’, c.f. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato ope legis in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.F., CONSIGLIO NOTARILE DI FORLI’ E RIMINI in persona

del Presidente pro tempore;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 649/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – La Commissione amministrativa regionale di disciplina della Emilia Romagna in data 24.4.2012 irrogò al notaio D.F., ai sensi dell’art. 136 della legge notarile, due “avvertimenti” in relazione ai seguenti illeciti disciplinari di cui fu ritenuto responsabile:

1) avere ricevuto un atto pubblico di revoca di procura generale, con allegato un documento in lingua spagnola non tradotto in italiano consistente nella procura da revocare, in violazione di cui al R.D. n. 1236 del 1914, art. 68;

2) avere autenticato la firma di una procura avente ad oggetto l’attribuzione del potere di rinuncia all’eredità, omettendo di osservare, in violazione degli artt. 519 e 1392 cod. civ., la prescritta forma pubblica.

2. – La Corte di Appello di Bologna, con ordinanza in data 12.2.2015, pur ritenendo la sussistenza dei fatti contestati, accolse il reclamo dell’incolpato e annullò le sanzioni erogate. Ritenne la Corte territoriale che i fatti contestati non costituissero illeciti disciplinari, in quanto non espressamente previsti tra quelli che il legislatore del 2006 aveva tipizzato come illeciti disciplinari nell’art. 147 delle legge notarile.

3. – Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’Archivio Notarile di Forlì, assistito dall’Avvocatura Generale dello Stato, sulla base di un unico articolato motivo.

L’incolpato e il Consiglio notarile di Forlì sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con l’unico motivo, si denuncia – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e la falsa applicazione della Legge-Delega n. 246 del 2005, artt. 7, L. n. 89 del 1913, artt. 135, 136, 144 e 147 come modificati dal D.Lgs. n. 249 del 2006.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che i fatti contestati non costituissero gli illeciti disciplinari per il fatto di non potersi ricondurre alle condotte tipizzate nell’art. 147 della legge notarile. E infatti, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, la legge notarile, pur dopo la riforma del 2006, non avrebbe affatto recepito il principio della tipicità dell’illecito disciplinare, rimanendo ancorata al contrario principio della atipicità delle condotte disciplinarmente illecite, in quanto l’art. 136 della detta legge – come modificato dal D.Lgs. del 2006 -continuerebbe a sanzionare ogni infrazione dei propri doveri commessa dal notaio.

2. – Com’è noto, la materia degli illeciti disciplinari del notaio è regolata dalla L. 16 febbraio 1913 n. 89, come modificata dal D.Lgs. n. 249 del 2006.

Va osservato che, prima della riforma del 2006, non si dubitava che le violazioni di norme legislative o regolamentari commesse dal notaio, non specificamente sanzionate, dovessero essere punite con la censura o con l’avvertimento ai sensi dell’art. 136 della legge notarile.

In particolare, si riteneva che l’art. 136 fosse una norma di tipo generale e residuale, che sanzionava ogni mancanza commessa dal notaio non altrimenti sanzionata e, di conseguenza, ogni situazione in cui fosse ravvisabile una sua negligenza nell’esercizio delle sue funzioni. La giurisprudenza di questa Corte aveva avuto modo di affermare, in proposito, che il notaio rogante che non avvisa le parti dei motivi di annullabilità o di inefficacia dell’atto (oltre all’eventuale responsabilità civile) è sanzionabile disciplinarmente con la censura o l’avvertimento a norma della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 136, che sanziona genericamente le mancanze da parte dei notai ai propri doveri, tra cui vi è quello di dare certezza ai rapporti giuridici (Sez. 3, Sentenza n. 11128 del 11/11/1997, Rv. 509866; v. anche Sez. 3, Sentenza n. 1766 del 19/02/1998, Rv. 512803; Sez. 3, Sentenza n. 17202 del 04/12/2002, Rv. 558963; Sez. 3, Sentenza n. 3287 del 15/02/2006, Rv. 587637).

3. – Con la L. 28 febbraio 2005, n. 246, il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, prescrivendo – per quanto qui rileva – che la revisione dell’ordinamento del notariato venisse attuata mediante “aggiornamento, coordinamento e riordino delle sanzioni, con aumento di quelle pecuniarie all’attuale valore della moneta” (art. 7, lett. e, n. 2).

Il legislatore delegato, intervenendo sulla materia con D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249, ha lasciato sostanzialmente intatto l’art. 136 della legge notarile, limitandosi, con riferimento alla sanzione dell’avvertimento ivi prevista, a sostituire la parola “mancanza” con quella “infrazione” e precisando che l’avvertimento va irrogato per le trasgressioni più lievi (mentre, infatti, il vecchio testo della norma stabiliva che “L’avvertimento consiste in un rimprovero al notaio per la mancanza commessa, con esortazione a non ricadervi”, il nuovo testo stabilisce ora che “L’avvertimento consiste in un rimprovero al notaio per l’infrazione commessa, con esortazione a non ricadervi. L’avvertimento si infligge per le trasgressioni più lievi di quelle sanzionabili con la censura”).

4. – Nella giurisprudenza di questa Corte successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 si è tuttavia registrato un contrasto nell’interpretazione del nuovo testo dell’art. 136 della legge notarile in rapporto al successivo art. 147 della stessa legge.

In particolare, due pronunce hanno segnato un deciso mutamento nell’interpretazione dell’art. 136 della legge notarile; negando il valore dello stesso ai fini della configurazione di fattispecie di illecito disciplinare e optando per una interpretazione del sistema degli illeciti disciplinari notarili per cui, in forza del principio della tipicità dell’illecito, la sanzione dell’avvertimento si applicherebbe alle sole fattispecie per cui l’art. 147 della stessa legge notarile prevede la censura.

In particolare, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19927 del 18/07/2008, ha affermato (in motivazione) che “(…) nel rispetto dei principi costituzionali per effetto della riforma del 2006 il legislatore ha inteso tipizzare i comportamenti sanzionabili disciplinarmente. Alla stregua della nuova formulazione della L. n. 89 del 1913, art. 147, per l’effetto, non vi è -palesemente – spazio per l’esistenza di illeciti non suscettibili – per qualsiasi motivo – di essere ricondotti in una delle categorie delineate alle lettere a), b) e c) dello stesso art. 147”.

Analogamente, Cass., Sez. 6 – 3, Sentenza n. 12995 del 24/07/2012, Rv. 623417, ha affermato che “Gli illeciti disciplinari del notaio, se pure atipici, debbono comunque essere almeno tali da rientrare nelle previsioni di cui alle lettere (a), (b) o (c) della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 147. Deve, pertanto, escludersi la punibilità sul piano disciplinare del notaio il quale, nel redigere verbale di apertura del testamento olografo, abbia omesso di dare conto della presenza di segni indecifrabili e privi di significato presenti sul retro della scheda testamentaria, non avendo tale omissione alcuna conseguenza sulla validità e sull’efficacia dell’atto richiesto al notaio”.

A fronte dell’affermazione di tali principi di diritto, tuttavia, altre pronunce hanno continuato a ritenere che direttamente applicabile l’art. 136, come norma che sanziona con l’avvertimento ogni violazione di legge non altrimenti punita.

Va richiamata in proposito Cass., Sez. 3, Sentenza n. 111 del 11/01/2011 (non massimata), che – in una fattispecie del tutto analoga a quella del presente procedimento (fattispecie nella quale un notaio era incolpato di violazione del R.D. n. 1326 del 1924, art. 54 per avere fatto uso di due procure rilasciate per scrittura privata autenticata, anzichè per atto pubblico, nonostante fossero allegate al rogito ricevuto dal medesimo notaio portante rinuncia all’eredità, con conseguente violazione del principio di simmetria di cui all’art. 1392 in reazione all’art. 519 cod. civ.) – ha confermato la sanzione disciplinare dell’avvertimento irrogata ai sensi dell’art. 136 legge notarile.

5. – Orbene, rileva il Collegio che la legge notarile, dopo aver elencato in generale le varie sanzioni previste per gli illeciti disciplinari dei notai (art. 135), stabilisce poi per ciascun tipo di sanzione i fatti ai quali essa va applicata: così negli artt. 137, 138, 138-bis, 142, 142-bis, 143 e 147.

Unica sanzione che la legge notarile non collega espressamente ad una condotta specificamente individuata è quella dell’avvertimento, per la quale l’art. 136 si limita a stabilire che essa si applica “per le trasgressioni più lievi di quelle sanzionabili con la censura”.

Si pone dunque il problema di stabilire se l’art. 136 della legge notarile costituisca una norma di chiusura del sistema, che prevede l’irrogazione della sanzione dell’ammonimento o – nei casi meno lievi -della censura per ogni trasgressione di legge non specificamente contemplata tra gli illeciti disciplinari dei notai; oppure se il detto art. 136 sia privo di diretta applicabilità a fatti diversi da quelli tipizzati come illeciti disciplinari dalle altre norme della legge notarile, col risultato di riservare la irrogazione dell’ammonimento ai soli casi – previsti dall’art. 144 – di illeciti disciplinari puniti con la censura (art. 147) per i quali ricorrono circostanze attenuanti o vi sia stato il ravvedimento operoso del notaio.

Il Collegio ha presente la pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (provvedimento del 17/02/2004 della Grande Camera; ricorso n. 39748/98), che, in tema di illeciti disciplinari, ha richiamato la necessità che sia osservato il principio di legalità. Ritiene tuttavia che l’osservanza di tale principio non sia in discussione in entrambe le possibili alternative.

Invero, l’applicazione diretta dell’art. 136 della legge notarile, prescindendo cioè dalle fattispecie di illecito previste dalle altre disposizioni della stessa legge, implica comunque il collegamento col disposto di una precisa norma di legge che si assume essere stata violata; la fattispecie di illecito disciplinare risulterebbe così dal combinato disposto dell’art. 136 e della disposizione di legge di volta in volta “trasgredita”; “precetto” e “sanzione” scaturirebbero comunque dalla legge; con la conseguenza che il principio di legalità sarebbe osservato e, con esso, anche la garanzia della difesa apprestata dall’art. 24 Cost..

D’altra parte, non può non rilevarsi come l’art. 147 della legge notarile configuri ipotesi di illecito a condotta libera (lett. a) o rinvii alla violazione delle norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato (lett. b), con una tecnica normativa di cui è discutibile l’aderenza ai principi di tassatività e tipicità degli illeciti disciplinari.

6. – Rimane da stabilire se il notaio che, nell’esercizio delle sue funzioni, incorra in violazioni di norme di legge non altrimenti sanzionate in modo specifico, commetta – ai sensi dell’art. 136 della legge notarile -un illecito disciplinare punibile con la censura o, nei casi più lievi, con l’ammonimento. In altre parole, rimane da stabilire se costituiscano illeciti disciplinari solo le violazione di legge commesse dal notaio specificamente previste dagli artt. 137 e segg. della legge notarile ovvero se costituiscano illeciti disciplinari tutte le violazione della legge commesse dal notaio nell’esercizio delle sue funzioni, sanzionabili – se non altrimenti stabilito -ai sensi dell’art. 136 della legge notabile, ossia con la censura o, nei casi più lievi, con l’avvertimento.

La questione di diritto riveste, evidentemente, “particolare importanza” in funzione nomofilattica, ai fini dell’indirizzo della futura giurisprudenza; sussiste peraltro – come dianzi rilevato – un chiaro contrasto nella giurisprudenza delle Sezioni semplici di questa Corte circa la soluzione della questione sottoposta.

Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che ricorrano le condizioni previste dall’art. 374 c.p.c., comma 2 per rimettere gli atti al Primo Presidente per le sue determinazioni in ordine alla assegnazione del ricorso alle Sezioni unite.

7. – Prima della trasmissione degli atti al Primo Presidente, risultando che il ricorso non è stato notificato al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna, parte necessaria del procedimento (cfr. Sez. 6-3, Ordinanza interlocutoria n. 11502 del 25/05/2011, Rv. 617936), va ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto, cui l’Avvocatura Generale dello Stato dovrà provvedere entro giorni quaranta dalla comunicazione della presente ordinanza.

PQM

ordina l’integrazione del contradditorio nei confronti del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna entro giorni quaranta dalla comunicazione della presente ordinanza; rimette gli atti al Primo Presidente per le sue determinazioni ai fini dell’assegnazione del ricorso alle Sezioni unite, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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