Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25876 del 18/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25876 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 22434-2011 proposto da:
BALLETTA INDUSTRIE ALIMENTARI SRL 01984870715,in
persona dell’Amministratore unico, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE GIULIO CESARO .78, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO ORSINI, rappresentata e difesa dall’avvocato
BOCCAGNA RAFFAELE gisuta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
CURATELA DEL FALLIMENTO PASTIFICIO MALTAGLIATI
SPA, in persona del suo curatore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BAIAMONTI 10, presso lo studio
dell’avvocato CALDORO MARIA FRANCESCA, rappresentata e
difesa dall’avvocato DE MAIO CARLO giusta procura a margine del
controricorso;

Data pubblicazione: 18/11/2013

- controricoirente avverso la sentenza n. 382/2011 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 4/02/2011, depositata P11/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
PREMESSO
Che nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si
legge quanto segue:
«1. — Su istanza della curatela del fallimento del
Pastificio Maltagliati s.p.a., il Tribunale di Napoli revocò, ai sensi
dell’art. 67, comma secondo, legge fallim., i pagamenti per €
142.306,04 effettuati dalla società fallita in favore della Balletta
Industrie Alimentari s.r.l. (di seguito, per semplicità, BIA) nel periodo
immediatamente precedente la dichiarazione di fallimento adottata il 9
febbraio 2000.
La Corte d’appello di Napoli ha respinto l’impugnazione della
BIA sul rilievo “dell’effettiva (e non solo presunta) conoscenza da parte della
creditrice del palese e grave stato di insolvenza in cui versava la debitrice nel
momento in cui la medesima effettuò i pagamenti in questione”,

desunta in

particolare dal numero e dall’entità degli assegni della società debitrice
protestati — in buona parte emessi proprio in favore della BIA e poi
seguiti dai pagamenti oggetto di revoca — e confermata da ulteriori
elementi (una sentenza del Tribunale di Napoli che dava atto
dell’esistenza di numerosi assegni coevi protestati; l’emissione,
successivamente ai protesti, di un ulteriore assegno non pagato per il
quale la BIA aveva presentato istanza di ammissione al passivo; il

Ric. 2011 n. 22434 sez. M1 – ud. 09-07-2013
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09/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

bilancio della Pastificio Maltagliati del 1998 e la contestuale relazione
del collegio sindacale, che evidenziavano le ingenti perdite e
l’incapacità della società di far fronte agli oneri contributivi e tributari).
La BIA ha proposto ricorso per cassazione articolando un solo
motivo di censura, cui il fallimento ha resistito con controricorso.

norme di diritto e vizio di motivazione per avere la Corte d’appello
ritenuto provata la scientia decoctionis della ricorrente valorizzando
elementi cui viceversa non si sarebbe potuta attribuire rilevanza e non
considerando, invece, circostanze che dimostravano la

inscientia

decoctionú. Si denuncia, altresì, la violazione dell’art. 8 1. 15 dicembre
1990, n. 386 per avere la Corte disposto la revoca anche quanto alla
somma corrisposta a titolo di penale per l’emissione dell’assegno
scoperto, alla quale, secondo la giurisprudenza penale di legittimità, il
creditore non può rinunziare.
2.1. — Il motivo è inammissibile.
Quanto alla prima parte, infatti, si risolve — in difetto di
deduzione di circostanze decisive — in una diversa valutazione
dell’attitudine inferenziale degli indizi della scientia decoctionis, riservata al
giudice di merito e preclusa nel giudizio di legittimità, mentre; quanto
alla seconda parte, invece, contiene una censura nuova, non facendo la

sentenza impugnata alcun riferimento alla questione della
irrinunciabilità del pagamento della penale per l’assegno scoperto, né
indicando la ricorrente se e quando abbia sottoposto tale questione al
giudice di appello.»;
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e agli
avvocati delle parti costituite;
che non sono state presentate conclusioni o memorie;
che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione;
Ric. 2011 n. 22434 sez. M1 – ud. 09-07-2013
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2. — Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia violazione di

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con
condanna della ricorrente alle spese processuali, liquidate come in
dispositivo;
P. Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la

6.000,00 per compensi di avvocato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2013
Il Presidente

ricorrente alle spese processuali, liquidate in 6.200,00, di cui C

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