Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25876 del 15/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 15/12/2016, (ud. 03/05/2016, dep.15/12/2016),  n. 25876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10323-2012 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

APPENNINI 46, presso lo studio dell’avvocato LUCA LEONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANIA PERRONE FILARDI;

– ricorrente –

contro

G.G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI

QUATTRO VENTI 80, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GIOVANNI

CARACCIOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO SABRE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 581/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 21/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2016 dal Consigliere Dott. D’ASCOLA PASQUALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

In contumacia della convenuta C.P., il tribunale di Saluzzo il 31.12.2008 ha accolto la domanda che contro di lei aveva proposto l’avv. G. G., per il recupero del compenso per prestazioni professionali in relazione a una vertenza intercorsa tra la C. e il MIUR.

La Corte di appello di Torino il 21 aprile 2011 ha respinto l’appello proposto da C., la quale ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 17 aprile 2012 e illustrato da memoria.

L’intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’appello dell’odierna ricorrente era relativo alla mancata notifica della citazione, effettuata il 19.3.200, in luogo diverso da quello di residenza effettiva in cui risiedeva, anche anagraficamente dal 5 marzo 2008.

La Corte di appello ha rilevato che la notifica risultava ricevuta da suocera dichiaratasi convivente e ha ritenuto che tale rapporto familiare superi e renda irrilevante la circostanza che la consegna sia avvenuta in luogo diverso da quelli indicati dall’art. 139 c.p.c. (Cass 22607/09).

Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 149 c.p.c.. Deduce tra l’altro che la presunzione di convivenza, che mai vi era stata, non poteva operare perchè la notificazione era stata effettuata presso l’abitazione della suocera e non presso la propria.

Parte resistente oppone che il trasferimento di residenza era avvenuto solo 14 giorni prima della notifica e che peraltro la ricorrente aveva contattato lo studio del resistente dopo la notifica, come risulterebbe dalla agenda dell’avv. G. alla data del 29 luglio 2008.

Rileva inoltre la novità della questione posta con il secondo motivo, relativa alla violazione non solo dell’art. 129 c.p.c., ma anche dell’art. 149 c.p.c., per il mancato invio della raccomandata informativa prevista dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, dopo la modifica di cui alla L. n. 231 del 2008, art. 7.

Il ricorso è fondato.

Nonostante gli sbandamenti che si registrano in giurisprudenza, risulta prevalente, più recente e da preferire l’interpretazione sollecitata con il primo motivo di ricorso.

Cass. 4095/14 ha chiarito che “Ai fini della validità della notificazione, la parentela e la convivenza tra destinatario dell’atto e consegnatario non possono presumersi dall’attestazione dell’agente postale, che fa fede solo delle dichiarazioni a lui rese, non anche dell’intrinseca veridicità del relativo contenuto, sicchè il destinatario, che abbia prodotto a confutazione di tale veridicità un certificato storico di residenza, non è tenuto ad un’ulteriore, impossibile, prova del fatto negativo circa l’assenza di ogni relazione di parentela e convivenza col consegnatario dell’atto”.

D’altra parte da tempo è stato insegnato che la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui la notificazione sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell’atto, in tal caso non potendosi ritenere avverato il presupposto della frequentazione quotidiana sul quale si basa l’ipotesi normativa della presumibile consegna (Cass. 6817/99).

Sempre in tema di notifica ricevuta da un familiare del destinatario questa Sezione ha avuto modo di stabilire come principio consolidato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1)) non solo che la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui questa sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell’atto, con conseguente nullità della notifica stessa, ma anche che la notificazione non è sanata dalla conoscenza “aliunde” della notificazione dell’atto di citazione, se non è accompagnata dalla costituzione del convenuto (Cass. 7550/11).

Da ultimo si veda, per una decisione analoga al caso odierno Cass. n. 7200 del 13/4/2016.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso e la declaratoria di nullità della notificazione della citazione introduttiva, non eseguita alla residenza della destinataria, come documentato in sede di appello.

Ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c..

Il tribunale di Cuneo, che si designa, provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al tribunale di Cuneo, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ sezione civile, il 3 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA