Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25876 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. I, 14/10/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 14/10/2019), n.25876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusepp – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24253/2018 proposto da:

A.W., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Livio Neri, in forza di procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione

Internazionale Milano, Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis depositato il 19/10/2017, A.W., cittadino pakistano, ha adito il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale.

Il richiedente aveva riferito di essere cittadino pakistano, proveniente dal (OMISSIS); di aver intrapreso nel 2008 una relazione sentimentale con una ragazza, H., appartenente alla famiglia A., di religione sciita, rivale di quella sunnita (OMISSIS), a cui egli apparteneva; che il padre della ragazza aveva scoperto la relazione e il 12/5/2011 lo aveva aggredito; che il 25/9/2011 i due giovani erano fuggiti nella speranza di sposarsi; che qualche giorno dopo erano tornati al villaggio perchè la famiglia della ragazza si era impegnata a rimettere la soluzione al locale consiglio; che in tale occasione il 6/10/2011 il padre della ragazza aveva ucciso suo zio; che cinque giorni dopo egli era stato accusato ingiustamente di blasfemia; che, temendo per la sua incolumità, aveva lasciato il Paese, raggiungendo il 30/9/2013 l’Italia; che il 10/4/2014 gli A. avevano ucciso uno dei suoi fratelli, mentre suo padre era morto di infarto e l’altro suo fratello era morto in incidente durante il pellegrinaggio a La Mecca; che i familiari della ragazza si erano impossessati dei terreni della sua famiglia.

Il ricorrente aveva impugnato in sede giurisdizionale il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale con un primo provvedimento del 6/5/2015; il ricorso era stato rigettato dal Tribunale e il ricorrente non aveva appellato la relativa decisione; egli, tuttavia, venuto in possesso delle denunce che attendeva dal Pakistan, aveva presentato una seconda domanda di protezione internazionale basata sui medesimi fatti ma corroborata dalle nuove produzioni documentali.

La Commissione territoriale con provvedimento del 16/8/2017, notificato il 19/9/2017, aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta in quanto reiterata.

Con decreto del 9/7/2018, il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE ha dichiarato inammissibile il ricorso, perchè tardivo in quanto depositato solo il 19/10/2017, dopo il decorso del termine ridotto di giorni 15, decorrente dalla notifica del provvedimento in data 19/9/2017.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso A.W., con atto notificato il 8/8/2018, svolgendo unico motivo.

L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita in giudizio con controricorso notificato il 21/8/2018 chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’impugnazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge del combinato disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 2, art. 28 bis, comma 2 e art. 29, comma 1, lett. b).

Secondo il ricorrente, il Tribunale aveva errato ritenendo applicabile alla fattispecie il termine ridotto di giorni 15 per la proposizione dell’impugnazione.

L’art. 28 bis, comma 2, richiamato dall’art. 35 bis, comma 2, alla lett. b), si riferisce all’ipotesi di domanda reiterata ex art. 29, comma 1, lett. b). Tale ipotesi peraltro riguarda il caso in cui il richiedente abbia reiterato identica domanda dopo il rigetto della Commissione, senza addurre nuovi elementi; solo in tal caso la Commissione deve dichiarare inammissibile la domanda e non procedere al suo esame.

Quando, invece, la domanda pur sempre reiterata, sia corredata da nuovi elementi e ritenuta ammissibile, la Commissione deve valutarla nel merito e quindi rigettarla o accoglierla.

Tali nuovi elementi possono anche consistere in nuove risultanze probatorie di cui il richiedente prima non disponeva, come era appunto avvenuto nel caso di specie.

La Commissione territoriale aveva espressamente ritenuto ammissibile la domanda e l’aveva quindi esaminata nel merito, peraltro dichiarandola erroneamente inammissibile anzichè rigettarla.

2. il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis aggiunto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, dopo aver stabilito, in linea generale che il ricorso per l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’art. 35 in tema di protezione internazionale debba essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero, aggiunge che nei casi particolari di cui all’art. 28-bis, comma 2, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 6 i predetti termini previsti sono ridotti della metà (ossia a 15 giorni se il ricorrente non si trova all’estero).

L’art. 28 bis, comma 2, sopra citato, nel testo derivante dalle modifiche apportate dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 7-bis, comma 1, lett. e), dall’art. 9, comma 1, lett. b), punto 2, e dall’art. 9, comma 1, lett. b), punto 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, considera attualmente due ipotesi, ossia: a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall’art. 28-ter (domanda manifestamente infondata), e c) quando il richiedente presenta la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l’adozione o l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

Il testo originario del predetto art. 28 bis, come introdotto dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 25, comma 1, lett. v), applicabile ratione temporis, considerava anche l’ipotesi di cui alla lett. b), riguardante il caso in cui la domanda era stata reiterata ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b).

Si trattava del caso in cui la Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all’esame, ove il richiedente abbia reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa, senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.

3. Nella fattispecie la Commissione territoriale, come riferisce il ricorrente e come conferma puntualmente lo stesso provvedimento impugnato, ha dato atto della produzione di nuovi documenti da parte del ricorrente rispetto alla precedente procedura amministrativa conclusasi con il provvedimento di diniego del 6/5/2015 e lo ha sentito nuovamente, ma ha ritenuto nel merito la vicenda esposta non attendibile e quindi nel dispositivo ha dichiarato inammissibile la domanda ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, lett. b).

Il Tribunale ha osservato che il termine ridotto opera tutte le volte in cui la Commissione ha dichiarato inammissibile la domanda perchè reiterata, a prescindere dalla correttezza del suo giudizio di inammissibilità.

Come insiste a sottolineare il ricorrente e riconosce lo stesso provvedimento impugnato (a pagina 4, penultimo capoverso) nel caso in esame la domanda reiterata era stata accompagnata da nuove produzioni documentali.

Il provvedimento del 16/5/2017 della Commissione territoriale, contenuto nel depositato fascicolo di primo grado di parte ricorrente dà espressamente atto della produzione di nuova documentazione rispetto a quanto accaduto in Pakistan, prima e dopo la partenza dell’ A. e, a pagina 2, primo rigo, attesta esplicitamente che la domanda reiterata è stata previamente dichiarata ammissibile.

La Commissione ha quindi esaminato nel merito la domanda e l’ha erroneamente dichiarata inammissibile, così adottando un provvedimento di inammissibilità D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 29 non coerente alla sua stessa valutazione, tradita, tra l’altro, dalla stessa traduzione inglese del dispositivo espressa in termini di rigetto (“decides not to recognize international protection”).

Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale milanese, ai fini del termine per la proposizione dell’impugnazione doveva aversi riguardo all’effettivo contenuto del provvedimento impugnato, che si atteggiava quale rigetto nel merito di una domanda reiterata ammissibile, nonostante l’incongruo dispositivo; ciò del resto era confermato anche dall’esplicita indicazione contenuta nella nota (pag. 3) del provvedimento della Commissione territoriale circa il termine per impugnare entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento o di 60 giorni in caso di residenza all’estero.

4. Il ricorso deve quindi essere accolto con la cassazione del decreto impugnato e il rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE

accoglie il motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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