Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25875 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/10/2017, (ud. 27/04/2017, dep.31/10/2017),  n. 25875

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26886-2012 proposto da:

I.V., (OMISSIS), L.A., (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE G. CESARE 71, presso lo studio

dell’avvocato ANTONELLA FLORITA, rappresentati e difesi

dall’avvocato MAURO GIGLI;

– ricorrenti –

contro

M.S., M.L., MU.ST.,

M.F., M.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PO 9,

presso lo studio dell’avvocato MARIO GALLAVOTTI, che li rappresenta

e difende;

– controricorrenti –

e contro

MA.LU.;

– intimata-

avverso la sentenza n. 1952/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO LUIGI che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FLORITA Antonella, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato GIGLI Mauro, difensore dei ricorrenti;

udito l’Avvocato GALLAVOTTI Carlo, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato GALLAVOTTI Mario, difensore del resistenti che ha

chiesto l’accoglimento delle difese in atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 1990 i coniugi L.A. e I.V. agirono nei confronti dei fratelli M.C. ed M.E. per l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà dell’immobile sito in (OMISSIS), assumendo di essere stati immessi nel possesso dell’immobile ai proprietari M.C. e M.E., a seguito di donazione informale dell’immobile ad L.A. per riconoscenza dei numerosi servigi dallo stesso resi.

I convenuti contestarono la pretesa, deducendo di aver concesso in uso l’immobile a L. a titolo di parziale corrispettivo del lavoro che lo stesso prestava alle dipendenza della loro impresa, e chiesero in via riconvenzionale il risarcimento dei danni subiti a causa dell’azione giudiziaria.

1.2. Riassunto il giudizio nei confronti degli eredi di M.E., nel frattempo deceduto, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 28378 del 2004 rigettò le domande.

2. La Corte d’appello, con sentenza depositata in data 11 aprile 2012, pronunciata nei confronti anche degli eredi di M.C., nel frattempo deceduto, e nella contumacia di Ch.Lu. e di M.L., ha rigettato l’appello proposto dai coniugi L.- I., sul rilievo che mancava la prova del possesso ad usucapionem.

3. Per la cassazione della sentenza d’appello hanno proposto ricorso i sigg. L. e I., sulla base di tre motivi.

M.C. – in proprio e quale procuratore speciale dei sigg. M.F., M.S., Mu.St. – e M.L. resistono con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Non ha svolto difese in questa sede M.L..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., anche in riferimento all’art. 1803 c.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo, e si contesta la qualificazione della relazione tra i ricorrenti e l’immobile in termini di detenzione qualificata, in assenza dei requisiti del comodato, che era stato solo genericamente richiamato dagli originari convenuti.

1.2. La doglianza è inammissibile in quanto introduce una questione nuova, vertente sulla prova del comodato, che non è stata oggetto di esame da parte della Corte d’appello e che i ricorrenti non dimostrano di avere prospettato con i motivi di appello, essendosi limitati ad affermare che “la sentenza di primo grado, sulla base di errate valutazioni, già fatte oggetto in sede di gravame, riteneva sussistente (…) un comodato a titolo gratuito (…)”.

La carenza di autosufficienza impedisce ogni ulteriore controllo sulla questione da parte di questa Corte che, come è noto, non ha accesso agli atti salvo che sia denunciato error in procedendo (da ultimo, Cass. 21/04/2016, n. 8069), situazione che qui non ricorre poichè la violazione dell’art. 116 c.p.c. ovvero del principio del libero convincimento del giudice è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione (Cass. 30/11/2016, n. 24434; Cass. 20/06/2006, n. 14267), che non è ravvisabile nel caso di specie.

2. Con il secondo motivo è infatti denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. anche in riferimento agli artt. 1158 e 1140 c.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo, e si contesta il giudizio della Corte d’appello di carenza di prova del possesso a fronte del contenuto delle dichiarazioni testimoniali, rese anche da ex dipendenti della ditta M., dalle quali emergeva che l’immobile era stato “regalato” dai M. a L. e che avevano confermato, infatti, che dagli anni ‘60 e per oltre venti anni i coniugi L.- I. avevano vissuto nell’immobile, in una situazione di dominio pubblico, non contestato e mai interrotto.

2.1. La doglianza è infondata.

Costituisce principio ripetutamente affermato da questa Corte regolatrice quello secondo cui, la presunzione di possesso utile all’usucapione, di cui all’art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione della res, ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore, nella specie un contratto di comodato, poichè in tal caso l’attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all’esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. Ne consegue che la detenzione di un bene immobile a titolo di comodato precario può mutare in possesso solamente all’esito di un atto d’interversione idoneo a provare con il compimento di idonee attività materiali il possesso utile all’usucapione, in opposizione al proprietario concedente (ex plurimis, Cass. 14/10/2014, n. 21690).

Nel caso in esame, la Corte d’appello ha ritenuto che le dichiarazioni testimoniali erano “obiettivamente contrastanti”, e non dimostravano l’esistenza del possesso, nè il “fatto storico” del mutamento della detenzione in possesso, vale a dire l’atto di interversione necessario a trasformare il titolo del godimento dell’immobile da parte dei coniugi L.- I.. Tale apprezzamento, censurabile solo per vizi di motivazione, risulta congruamente argomentato e pertanto si sottrae al sindacato di legittimità (ex plurimis, Cass. 23/05/2014, n. 11511).

Quanto alla “donazione informale” dell’immobile, in assunto fatta nel 1963 da M.C. ad L.A., la Corte territoriale ha evidenziato che non era sufficiente di per sè sola a dimostrare il possesso dell’immobile, come gli stessi appellanti avevano riconosciuto, essendo stata allegata solo per far emergere una” giusta causa traditionis del possesso fin dal 1963 (esame del primo motivo di appello, pag. 4 della sentenza).

La mancanza di prova del possesso, a fronte dell’accertato titolo di detenzione, rende irrilevanti le considerazioni svolte dai ricorrenti a proposito dell’assenza di atti interruttivi del possesso ad usucapionem.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., anche in riferimento all’art. 2735 c.c., nonchè omesso esame circa il fatto decisivo costituito dalla confessione stragiudiziale dei resistenti, contenuta nell’intimazione di sfratto notificata il 24 ottobre 1990, nella quale si dava atto che L.A.aveva il godimento dell’immobile sin dal 1963.

I ricorrenti contestano l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui non erano invocabili “eventuali altri giudizi tra le parti” in assenza di sentenze passate in giudicato.

3.1. La doglianza è infondata.

Correttamente la Corte territoriale ha escluso che, in assenza di un giudicato esterno di accertamento del titolo in forza del quale l’immobile era in uso ai coniugi L.- I., i rapporti tra le parti e, in particolare, il giudizio di sfratto promosso dai sigg. M., poi dichiarato estinto, dimostrassero il possesso dell’immobile in capo ai predetti coniugi. L’intimazione di sfratto presuppone, infatti, al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, l’esistenza di un titolo contrattuale di detenzione dell’immobile, che si assume venuto meno, e quindi non può contenere il riconoscimento dell’esistenza della relazione di fatto con l’immobile, che è il proprium del possesso utile all’usucapione.

Nè rileva l’indicazione dell’anno 1963 come data a partire dalla quale L. aveva goduto dell’immobile, trattandosi di riferimento temporale che, in assenza di accertamento della situazione di possesso, mai riconosciuta dai danti causa degli odierni resistenti, rimane privo di significato.

4. Il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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