Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25875 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. I, 23/09/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 23/09/2021), n.25875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16497/2020 proposto da:

E.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Torino, 7

presso lo studio dell’avvocato Barberio Laura, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Veglio Maurizio;

– ricorrente –

contro

Questore Provincia Torino;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositata il

27/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2021 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il giudice di Pace di Torino, con decreto del 27.1.2020, ha prorogato il periodo di trattenimento di E.A. presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “(OMISSIS)” di (OMISSIS) per ulteriori trenta giorni.

Il giudice di Pace ha disposto tale proroga, preso atto dell’attività effettuata dalla P.A. per acquisire la documentazione necessaria per dar corso all’espulsione dell’odierno ricorrente e tenuto conto che l’attesa non era imputabile alla stessa Amministrazione.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione E.A. affidandolo a tre motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5, art. 125 comma 3 c.p.c., art. 111 Cost.

Lamenta il ricorrente che il Giudice di Pace ha omesso di pronunciarsi sulla sua richiesta di rigetto della proroga del suo trattenimento per mancanza degli elementi concreti che consentissero di ritenere probabile l’identificazione dello straniero in sede di seconda proroga.

In particolare, nonostante che, a seguito dell’istanza di proroga del suo trattenimento formulata dalla Questura, il ricorrente avesse depositato una memoria in udienza nella quale aveva evidenziato la mancanza di elementi concreti ai fini della sua probabile identificazione, il decreto del Giudice di Pace non conteneva sul punto alcuna motivazione, pur trattandosi di profilo decisivo secondo la normativa vigente ai fini della proroga del trattenimento amministrativo.

2. Il motivo è infondato.

Va osservato che il giudice di Pace non è incorso nel denunciato error in procedendo, che ricorre soltanto ove il giudice ometta di pronunciarsi sulla domanda o su un motivo di impugnazione svolto da una parte, e non quando lo stesso, nel pronunciarsi su una domanda o su un’istanza di una parte – come effettivamente avvenuto nel caso di specie – non richiami le circostanze dedotte dalla parte resistente a sua difesa ed a confutazione della domanda altrui.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5.

Espone il ricorrente che la norma sopra citata esige, per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, la sussistenza di “elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione”, ovvero la verifica che il mantenimento della misura “sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio”, circostanze non previste ai fini della prima proroga.

Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha prorogato il suo trattenimento, non preoccupandosi di accertare in concreto la sussistenza di “elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione”, ma accogliendo l’istanza della Questura, che si era limitata ad affermare di aver inoltrato in data 5 dicembre 2019 un sollecito di identificazione e il rilascio di un lasciapassare alla Rappresentanza diplomatica del (OMISSIS) di (OMISSIS), comunicazione cui non era seguita alcuna risposta da parte dell’autorità consolare (OMISSIS).

4. Il motivo è fondato.

Va osservato che, prima dell’entrata in vigore della L. 30 ottobre 2014, n. 161 – che ha modificato del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l’art. 14, comma 5 – l’esistenza di gravi difficoltà nell’accertamento dell’identità e della nazionalità del soggetto da espellere costituiva un elemento idoneo a giustificare la concessione da parte del giudice di Pace sia della la prima proroga del trattenimento del cittadino straniero, sia, ove tali difficoltà persistessero, (sempre su istanza della questura) di un’ulteriore proroga di sessanta giorni, senza che ai fini della concessione della stessa fossero richiesti ulteriori requisiti.

A seguito della modifica dell’art. 14, comma 5 Legge cit ad opera della predetta L. n. 161 del 2014, ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive, è stata introdotta una disciplina più rigorosa ai fini di una più stretta osservanza dell’art. 13 Cost. (in tema di limiti alla privazione della libertà personale), essendo ora necessario accertare la sussistenza di “elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione” dello straniero, ovvero verificare che il mantenimento del trattenimento “sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio” (vedi Cass. n. 6066/2019 non mass.).

Nel caso di specie, il Giudice di Pace, nel concedere la seconda proroga del trattenimento, non ha avuto cura di accertare la sussistenza di tale requisito attualmente richiesto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5, limitandosi a dare atto che rispetto al momento in cui era stata concessa la prima proroga l’Amministrazione non era rimasta inerte nel tentativo di acquisire la documentazione occorrente per l’espulsione (senza, peraltro, specificare in che cosa fosse consistita tale attività e che quali frutti avesse sortito), elemento, che, tuttavia, è irrilevante ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5, art. 125 c.p.c., comma 3, art. 111 Cost. nonché la nullità del provvedimento per motivazione apparente.

6. Il motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento del secondo motivo.

L’ordinanza impugnata deve essere quindi cassata limitatamente al motivo accolto con conseguente rinvio all’Ufficio del Giudice di Pace di Torino, in persona di altro magistrato, per nuovo esame.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, rigetta il secondo ed assorbito il terzo, cassa l’ordinanza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia all’Ufficio del Giudice di Pace di Torino, in persona di altro magistrato, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

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