Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25875 del 18/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25875 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 20177-2011 proposto da:
GIGLIONE SALVATORE GCLSVT59A11C275T, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 55, presso lo
studio dell’avvocato ANTONIO SINESIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato CAPONNETTO GAETANO giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
CURATELA DEL FALLIMENTO CIMINO DI CIMINO
FABRIZIO & C. SAS, nonchè del SOCIO ACCOMANDATARIO
CIMINO FABRIZIO;
– intimati avvereitì h sentenza n, 722/2010 tlella CORTE DAPPPLI-0

PALERMO del 2/04/2010, depositata il 26/05/2010;

Data pubblicazione: 18/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
PREMESSO

legge quanto segue:
«1. — Su domanda del curatore del fallimento della
Cimino s.a.s. di Cimino Fabrizio & C. nonché del socio
accomandatario sig. Fabrizio Cimino, il Tribunale di Agrigento dispose
la revoca, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, legge fallim. (nel testo
anteriore alla novella del 2005), degli atti di vendita di due immobili siti
in Porto Empedocle — per la parte relativa alla quota di comproprietà
del fallito — che erano stati trasferiti al convenuto sig. Salvatore
Giglione, cognato del Cimino, senza che peraltro ne fosse pagato il
prezzo.
Il Tribunale valorizzò, quali elementi presuntivi della scientia

decoctionis, il rapporto di affinità tra il fallito e il convenuto; la
sussistenza di numerosi protesti a carico della Cimino s.a.s. pubblicati
in data anteriore alla compravendita; l’ampio risalto dato dalla stampa
locale alle vendite promozionali della società poi fallita, con ribassi sino
al 70 % dei prezzi della merce (abbigliamento); l’ammissione dello
stesso sig. Cimino che non era stato versato alcun corrispettivo per la
vendita, nonché la disponibilità manifestata dal sig. Giglione a un
versamento rateale del prezzo in favore della curatela; la persistente
disponibilità degli immobili da parte del sig. Cimino al momento
dell’apposizione dei sigilli.
La Corte d’appello di Palermo ha respinto il gravame del sig.
Giglione confermando, in particolare, la valenza degli elementi indiziati
Ric. 2011 n. 20177 sez. M1 – ud. 09-07-2013
-2-

Che nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si

già valorizzati dal Tribunale.
Il sig. Giglione ha proposto ricorso per cassazione con un solo
motivo di censura. La curatela non ha svolto difese.
2. — Va preliminarmente dato atto del perfezionamento della
notifica del ricorso nonostante la relata formalmente negativa

avv. Marcella Badalamenti, fa presente di non aver patrocinato il
fallimento intimato. Posto, infatti, che la notifica è stata eseguita presso
la predetta professionista non già quale avvocato della curatela, bensì
quale mero dorniciliatario — qualità risultante anche dall’epigrafe della
sentenza impugnata — l’incongruenza della giustificazione del
sostanziale rifiuto di ricevere l’atto porta a concludere che, appunto, di
mero rifiuto di ricezione si sia trattato, con conseguente
perfezionamento della notificazione ai sensi dell’art. 138 c.p.c.
3. — Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione
dell’art. 67 legge fallirli per avere la Corte d’appello ritenuto provata la
sdentia decoctionis valorizzando indizi non necessariamente conducenti a
tale conclusione. Si aggiunge, alla fine, che “tra l’altro” le vendite erano
state effettuate in esecuzione di un contratto preliminare stipulato in
data anteriore al c.d. periodo sospetto.
3.1. — Il motivo è inammissibile poiché la valutazione
dell’attitudine inferenziale degli indizi è riservata al giudice di merito e
dunque è preclusa nel giudizio di legittimità. Quanto alla
considerazione finale del ricorrente, di cui si è detto, ove mai la stessa
si ritenga configuri una censura nei confronti della sentenza impugnata,
andrebbe certamente disattesa poiché, per costante giurisprudenza,
l’atto da sottoporre a revoca in tali casi è il contratto definitivo e non il
preliminare, che non produce l’effetto traslativo proprio dell’altro.»;

Ric. 2011 n. 20177 sez. MI – ud. 09-07-2013
-3-

dell’ufficiale giudiziario, il quale dà atto che la consegnataria indicata,

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e agli
avvocati delle parti costituite;
che non sono state presentate conclusioni o memorie;
che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

occorre provvedere sulle spese processu2li;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2013
Il Presidente

che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non

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