Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25875 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. I, 14/10/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 14/10/2019), n.25875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusepp – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23984/2018 proposto da:

J.O., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita

239 presso lo studio dell’avvocato Valentina Valeri e rappresentato

e difeso dall’avvocato Giacomo Cainarca, in forza di procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis depositato il 30/10/2017, J.O., cittadino (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il richiedente aveva riferito di essere cittadino (OMISSIS), nato a (OMISSIS) e cresciuto a (OMISSIS), di etnia peul e religione musulmana; di avere i genitori ancora viventi, due sorelle, un fratellastro e una sorellastra; che il padre D., poliziotto, era in carcere dal 2013, condannato a sette anni di reclusione, per aver aiutato un inglese a uscire dal Gambia senza autorizzazione; di aver lavorato come capo saldatore per una ditta indiana dal 2005; che nel 2013 era stato accusato di essersi appropriato di materiali, motivo per cui avrebbe dovuto lavorare sei mesi gratis per pagare la merce; di aver quindi raggiunto la madre in (OMISSIS), dove era rimasto sei mesi; di aver lasciato il Senegal per la Libia e l’Italia; di temere in caso di rimpatrio di non poter sostenere economicamente la famiglia.

Con decreto del 28/6/2018, il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE ha rigettato il ricorso, ritenendo la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso J.O., con atto notificato il 26/7/2018, svolgendo due motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge quanto al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), avendo il Tribunale omesso di accertare la sussistenza in Gambia di un rischio di danno grave alla persona in virtù della esistente situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno.

1.1. Il motivo merita esame preliminare rispetto al primo motivo, inerente alla richiesta di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, di natura residuale rispetto alla richiesta di protezione internazionale, sia pur sussidiaria.

1.2. Le censure sono palesemente infondate sia nella prospettiva della violazione di legge sia nella prospettiva del vizio motivazionale.

Nelle pagine 5 e 6 del decreto impugnato, il Tribunale di Milano ha specificamente valutato il rischio di coinvolgimento in un conflitto armato generalizzato e di conseguente esposizione a violenza indiscriminata, escludendolo sulla base dell’assunzione di informazioni da fonti internazionali scrupolosamente indicate, citate e sintetizzate (cfr pag.6, secondo alinea, del decreto).

2. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge quanto all’art. 10 Cost., comma 3, e al D.Lgs. n.286 del 1998, art. 5 con riferimento alla richiesta di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, costituente tutela di carattere residuale e atipica, in esplicazione del diritto di asilo costituzionale che deve essere riconosciuta a chi provenga da una realtà nazionale, come quella gambiana, caratterizzata da redditi bassissimi, ridotta aspettativa di vita, compromissione dei diritti fondamentali, che non consente una esistenza libera e dignitosa sotto il profilo del godimento dei bisogni essenziali.

2.1. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte, almeno per quanto riguarda il regime normativo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni in L. n. 132 del 2018, il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, (Sez. 6 – 1, n. 16362 del 04/08/2016, Rv. 641324 – 01; Sez. 6 – 1, n. 10686 del 26/06/2012, Rv. 623092 – 01).

2.2. Le censure del ricorrente non affrontano e non confutano le specifiche ragioni addotte dal Tribunale per negare la richiesta protezione umanitaria, ossia la mancata allegazione e dimostrazione di una irrimediabile situazione di vulnerabilità personale e individualizzata, per di più in assenza di un comprovato percorso di integrazione sociale sul territorio nazionale.

3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione.

P.Q.M.

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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