Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25875 del 02/12/2011
Cassazione civile sez. I, 02/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25875
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.N., rappresentato e difeso dall’Avv. Mancuso Domenico,
come da procura a margine del ricorso, domiciliato per legge presso
la cancelleria della Corte di Cassazione in Roma;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello
Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli n.
904/07 RVG depositato il 27 dicembre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
giorno 8 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del
secondo motivo e il rigetto del primo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.N. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 4.500 per anni undici e mesi tre di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al Tribunale di Salerno a far tempo dal 4.6.1990 e definito con sentenza pubblicata in data 25 gennaio 2006.
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge e carenza di motivazione per avere la Corte di merito fatto coincidere il termine finale di durata del processo da computarsi ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo con la data di pubblicazione della sentenza senza tener conto dell’ulteriore periodo di un anno e quarantasei giorni necessario per il passaggio in giudicato è infondato in quanto tale periodo è da attribuirsi pressochè integralmente all’inerzia della parte che ben avrebbe potuto ridurlo a solo trenta giorni provvedendo a notificare la sentenza de tribunale.
Il secondo motivo con il quale si deduce ancora violazione di legge e carenza di motivazione per avere al Corte d’appello liquidato l’indennizzo in ragione di Euro 400 per anno di ritardo è inammissibile in quanto il quesito non attiene alla ratio decidendi.
La Corte di merito, infatti, ha liquidato una cifra apprezzabilmente inferiore al parametro indicato dalla giurisprudenza della Corte europea non già in considerazione dell’esito del giudizio presupposto, come indicato nel motivo, ma perchè dalla durata del medesimo la parte poi soccombente in ordine al diritto preteso aveva tratto un vantaggio, rimanendo nella disponibilità dell’immobile poi risultato illegittimamente edificato e alla cui demolizione è stata condannata.
Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 900, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011