Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25874 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. I, 14/10/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 14/10/2019), n.25874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusepp – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23443/2018 proposto da:

K.K., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato William Limuti, in forza di procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

Pubblico Ministero;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis depositato il 30/10/2017, K.K., cittadino liberiano, ha adito il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il richiedente aveva riferito di essere cittadino liberiano, nato a (OMISSIS), di etnia mandingo e religione musulmana; di aver svolto la professione di autista di autobus; di aver investito nel corso di tale attività, il (OMISSIS) una donna che attraversava la strada in zona priva di segnaletica; che la donna ferita era rimasta invalida in sedia a rotelle; che era stato arrestato e trattenuto otto giorni in prigione alla Stazione di Zona (OMISSIS), conosciuta come (OMISSIS); di essere stato consigliato da un poliziotto di cambiare zona; che il proprietario dell’autobus lo aveva avvertito che persone lo stavano cercando per ucciderlo.

Con decreto del 20/6/2018, il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE ha rigettato il ricorso, ritenendo la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso K.K., con atto notificato il 28/6/2018, svolgendo tre motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge quanto al D.Lgs. n. 251 del 2007 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, avendo il ricorrente dichiarato e confermato di temere per la propria incolumità in caso di ritorno in patria.

1.1. Il motivo, fra l’altro formulato nella parte inerente il preteso vizio motivazionale con riferimento alla pregressa formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, prima delle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, è del tutto generico e soprattutto non è pertinente perchè non considera le ragioni esposte dal Tribunale nelle pagine 3 e 4 del decreto circa la non credibilità del racconto del richiedente, inficiato da specifiche incongruenze e contraddizioni (genericità delle informazioni riferite; mancanza di individuazione dei protagonisti; irrazionalità del comportamento in relazione alle informazioni ricevute dal poliziotto; errore circa l’individuazione della prigione rispetto al documento prodotto; evidente manipolazione dell’articolo di giornale prodotto).

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge quanto al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione ai presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, escluso per la mancata deduzione di una condizione soggettiva di vulnerabilità, invece configurabile proprio nelle personali vicende narrate dal richiedente asilo.

Il motivo è evidentemente inammissibile, visto che pretende di collegare il diritto alla protezione umanitaria a una vicenda personale, ritenuta non verosimile e credibile, senza confutare tale giudizio espresso dai Giudici del merito.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge quanto all’art. 10 Cost., comma 3, e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione ai presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il motivo è palesemente inammissibile sia nella denuncia del vizio motivazionale, del tutto generica ed espressa con riferimento al regime normativo previgente alla novella del 2012, sia nella denuncia del vizio di violazione di legge, anch’essa introdotta in modo del tutto generico e comunque palesemente infondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, almeno per quanto riguarda il regime normativo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni in L. n. 132 del 2018, il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, (Sez. 6 – 1, n. 16362 del 04/08/2016, Rv. 641324 – 01; Sez. 6 – 1, n. 10686 del 26/06/2012, Rv. 623092 – 01).

4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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