Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25873 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. I, 23/09/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 23/09/2021), n.25873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.L., difeso dall’avv. Cristiano Bertoncini, domiciliato

presso la Cancelleria della I sezione civile della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

Prefettura Pescara;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 258/2019 del GIUDICE DI PACE di PESCARA,

depositata il 10/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2021 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Giudice di Pace di Pescara ha rigettato l’opposizione proposta da M.L. avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Pescara in data 24.7.2019 all’esito del provvedimento di diniego della Commissione territoriale di Cagliari sulla domanda di protezione internazionale proposta dal richiedente.

Per quanto di interesse, il giudice di Pace ha evidenziato che la proposizione del ricorso D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 bis avverso la decisione della Commissione territoriale non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ove la domanda di protezione sia dichiarata inammissibile.

Ha proposto ricorso per cassazione M.L. affidandolo ad un unico articolato. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo è stata dedotta la violazione del D.L. n. 113 del 2018 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29 bis.

Espone il ricorrente di aver presentato domanda reiterata di protezione internazionale in data 12.7.2017 e deduce l’illegittimità del decreto di espulsione emesso in data 24.7.2019 che, in quanto impugnato innanzi al Tribunale di l’Aquila, dava luogo alla sua inespellibilità sino alla definizione del ricorso avverso il rigetto della domanda reiterata. In proposito, rileva che essendo la domanda reiterata stata proposta in data 12.7.2017, e quindi prima dell’entrata in vigore della D.L. n. 113 del 2008, trova applicazione la disciplina previgente secondo cui il cittadino straniero cui veniva rifiutata la domanda di asilo reiterata poteva comunque attendere l’esito del ricorso in Italia.

2. Il ricorso presenta profili di infondatezza ed inammissibilità.

Va preliminarmente osservato che la domanda reiterata (la seconda domanda di cui parla l’ordinanza impugnata) è stata dichiarata inammissibile con provvedimento del 13 marzo 2019 della Commissione territoriale di Bari.

Ne consegue che, avendo il ricorso asseritamente proposto dal ricorrente ad oggetto una decisione di inammissibilità, nessun effetto sospensivo può essere collegato al ricorso giurisdizionale, essendo tale effetto escluso dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 4, lett. b), in relazione all’art. 29, comma 1, lett. b) vigente pro tempore.

In ogni caso, la stessa deduzione del ricorrente secondo cui avrebbe proposto ricorso ex art. 35 bis legge cit. avverso il secondo provvedimento reiettivo della Commissione territoriale difetta di autosufficienza.

Non è stato infatti, neppure indicato in quale data sarebbe stato proposto tale ricorso (facendosi genericamente riferimento ad un doc. 4 del fascicolo di primo grado), né gli estremi del procedimento eventualmente (ed asseritamente) pendente presso il Tribunale di l’Aquila.

Non sono neppure, infine, state indicate le ragioni per cui il ricorso ex art. 35 bis legge cit sarebbe stato proposto presso il Tribunale dell’Aquila nonostante che il provvedimento che ha dichiarato l’inammissibilità della seconda domanda di protezione internazionale – secondo la ricostruzione dell’ordinanza impugnata fosse stato pronunciato dalla Commissione territoriale di Bari, tenuto conto che, a norma del D.L. n. 13 del 2017, art. 4 è competente territorialmente la sezione specializzata in materia di protezione internazionale nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.

Non si liquidano le spese di lite, non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva; né si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater essendo il ricorso esente dal contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

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