Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25873 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep.15/12/2016),  n. 25873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1378-2015 proposto da:

B.C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELL’ACQUEDOTTO PAOLO 22, presso lo studio dell’avvocato BIAGIO

MARINELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA RITA MOSCIONI,

giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il Decreto n. 1238 del 2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emesso il 12/05/2014 e depositato il 16/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PICARONI ELISA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Perugia, con decreto depositato il 16 settembre 2014 e notificato in data 11 dicembre 2014, ha rigettato il ricorso proposto in data 25 gennaio 2011 da B.C.G. nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, avente ad oggetto la domanda di equa riparazione per la durata non ragionevole del giudizio svoltosi dinanzi al TAR del Lazio, iniziato nel novembre 2003 e definito con sentenza del 7 maggio 2013;

che il giudizio presupposto aveva ad oggetto la rideterminazione del trattamento di buonuscita;

che la Corte d’appello ha rilevato che la proposizione del ricorso per equa riparazione era avvenuta successivamente al 16 settembre 2010, nella pendenza del giudizio presupposto, ed ha ritenuto privo di effetti, ai fini dell’equa riparazione, il periodo anteriore alla proposizione dell’istanza di prelievo, che era stata depositata in data 12 giugno 2006, mentre ha escluso il diritto all’equa riparazione per il periodo successivo alla presentazione dell’istanza di prelievo, stante l’omessa presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza, che aveva determinato la perenzione del ricorso;

che solo successivamente, in data 2 ottobre 2012, a seguito di presentazione dell’istanza di fissazione d’udienza, il TAR aveva pronunciato sentenza con cui dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e condannava il ricorrente alle spese;

che nel 2012 doveva ritenersi certa la non spettanze delle pretese azionate, in ragione della giurisprudenza amministrativa che si era formata sul tema, sicchè la domanda del ricorrente, che peraltro aveva ad oggetto una pretesa bagatellare, risultava anche temeraria;

che, per la cassazione del decreto, B.C.G. ha proposto ricorso sulla base di un motivo;

che il Ministero dell’economia e delle finanze resiste con controricorso. Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con l’unico motivo di ricorso il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e 6 CEDU, nonchè vizio di motivazione, e si contesta il mancato riconoscimento del diritto all’equa riparazione, quanto meno per il periodo successivo alla presentazione dell’istanza di prelievo (12 giugno 2006);

che il ricorrente lamenta altresì la genericità del richiamo della Corte d’appello alla temerarietà della pretesa e alla sua consistenza bagatellare, insistendo per il riconoscimento del diritto per il periodo successivo alla presentazione dell’istanza di prelievo in data 12 giugno 2006;

che la doglianza è fondata;

che questa Corte ha ripetutamente affermato che nei giudizi amministrativi pendenti alla data del 16 settembre 2010, la presentazione dell’istanza di prelievo deve precedere l’instaurazione del giudizio di equa riparazione e condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore al deposito della medesima (ex plurimis, Cass., sez. 6-2, sent. n. 16404 del 2016; Cass., sez. 6-2, sent. n. 3740 del 2013);

che l’avvenuta presentazione dell’istanza di prelievo vale a dimostrare l’interesse alla definizione del ricorso, senza che sia necessaria la reiterazione, e il lasso di tempo intercorso tra detta istanza e la definizione del giudizio non può essere assunto di per sè solo ad elemento significativo ai fini della riduzione dell’equo indennizzo (da ultimo, Cass, sez. 6-2, sent. n. 7005 del 2016);

che, nel caso in esame, a fronte di giudizio di equa riparazione introdotto nel gennaio 2011, nella pendenza del giudizio amministrativo presupposto, la presentazione dell’istanza di prelievo era avvenuta nel giugno 2006, sicchè, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, ricorrevano le condizioni per esaminare la domanda di equa riparazione con riferimento all’intera durata del giudizio presupposto;

che all’accoglimento del ricorso segue la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio al giudice indicato in dispositivo, che riesaminerà la domanda e provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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