Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25872 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. I, 23/09/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 23/09/2021), n.25872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13521/2020 proposto da:

R.A., difeso dall’avv. Carlotta Gaiani, domiciliato presso

la Cancelleria della I Sezione civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Prefettura Provincia Sassari, elettivamente domiciliata in Roma Via

Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 931/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 26/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2021 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza n. 931/2019, depositata il 26.11.2019, ha accolto l’appello proposto dalla Prefettura di Sassari avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Cagliari aveva annullato il decreto di allontanamento emesso in data 5.9.2017 dal Prefetto di Sassari per motivi imperativi di pubblica sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20 nei confronti di R.A., cittadino (OMISSIS).

La Corte d’Appello ha ritenuto che la valutazione di pericolosità sociale espressa dal Prefetto nei confronti del cittadino straniero (il quale era stato detenuto dal giugno 2008 al 5.9.2017 per scontare la pena comminatagli per una serie di delitti commessi tra il (OMISSIS) ed (OMISSIS), tra cui quelli di violenza sessuale, violenza sessuale tentata, violenza privata e sequestro di persona, etc.) non fosse immotivata, trattandosi di gravi condotte sintomatiche di pericolosità certamente rientranti tra i motivi imperativi di pubblica sicurezza. Tale pericolosità, era, peraltro, dimostrata anche dalla condotta più recente dello A., essendogli stata applicata la pena su richiesta per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali commessi in data (OMISSIS).

Il giudice di secondo grado ha ritenuto che il legame familiare nel territorio dello stato del ricorrente non costituisse elemento ostativo all’espulsione, difettando il requisito della effettività della convivenza con il coniuge (anche perché era stato arrestato pochi mesi dopo il matrimonio celebrato il (OMISSIS)), non essendo neppure nati dal matrimonio dei figli.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione R.A. affidandolo a due motivi. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con controricorso.

Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra parte nonché omessa motivazione.

Lamenta il ricorrente che il provvedimento di allontanamento emesso dal Prefetto si fonda esclusivamente sulle sue precedenti condanne, la cui pena è stata interamente espiata, senza qualsivoglia riferimento alla concretezza ed attualità della minaccia dallo stesso rappresentata per l’ordine pubblico. Tale profilo era stato accolto dal giudice di primo grado, che aveva annullato il provvedimento prefettizio, mentre è stato disatteso dal giudice d’appello che ha fondato il proprio convincimento, oltre che sulle pregresse condanne, su fatti (i reati commessi nel (OMISSIS)) avvenuti successivamente all’adozione del provvedimento prefettizio, così estendendo il suo sindacato oltre il contenuto del provvedimento amministrativo, integrandolo.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, commi 3 e 4 nonché dell’art. 27 Cost., per essere stata la decisione fondata esclusivamente sulle pregresse condanne penali dallo stesso integralmente espiate, nonché violazione del principio di proporzionalità.

Deduce, altresì, il ricorrente che la Corte d’Appello ha apoditticamente ritenuto la mancanza della convivenza tra lo stesso e la coniuge di cittadinanza italiana nonostante che fosse stato dedotto che il Tribunale di Sorveglianza di Torino, con ordinanza n. 2196/2017, aveva annullato il provvedimento di espulsione come misura alternativa alla detenzione in ragione del fatto che lo stesso era sposato con cittadina italiana e tale legame effettivo fosse reale ed ancora in essere.

2. Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta correlazione delle questioni trattate, sono infondati.

Va preliminarmente osservato che, a norma del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, comma 3″ i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumità pubblica. Ai fini dell’adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l’incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nella L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 8 o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 c.p.p. per i medesimi delitti o dell’appartenenza a taluna delle categorie di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1 e successive modificazioni, o di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 1 e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.

4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell’interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L’esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l’adozione di tali provvedimenti”.

Nel caso di specie, emerge dall’ordinanza impugnata che il decreto di espulsione del Prefetto è stato fondato sulla pericolosità dell’allontanato, desunta dai suoi gravissimi e plurimi precedenti penali per reati contro la persona (tra cui reiterate violenze sessuali), essendo stato ritenuto che lo stesso (come richiesto dalla norma sopra esaminata), con la commissione di tali delitti, avesse “tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumità pubblica, di talché la Corte d’Appello non ha fatto altro che confermare tale valutazione di pericolosità basandosi sugli stessi fatti.

E’ pur vero che la Corte d’Appello ha anche preso in considerazione altri fatti di violenza commessi dal ricorrente contestualmente alla notifica del decreto prefettizio e in epoca successiva, ma non per questo può ritenersi che abbia integrato il decreto prefettizio, non avendo fatto altro che valorizzare i fatti più recenti solo come dimostrativi della attualità della prognosi di pericolosità che si e’, invece, inequivocabilmente fondata sui fatti precedenti.

D’altra parte, va osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 24084/2015) ha già affermato che, in caso di ricorso avverso il provvedimento di espulsione disposto ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c), – fattispecie similare a quella di cui è causa – il giudice di merito, nell’effettuare il riscontro della pericolosità accertata dal Prefetto, ha poteri di accertamento pieni e non già limitati da una insussistente discrezionalità dell’amministrazione, dovendo tenere conto del carattere oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, dell’attualità della pericolosità, nonché della necessità di effettuare un esame globale della personalità del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita.

La pienezza di tale sindacato di merito impone di valutare i fatti ritualmente introdotti in giudizio dalle parti a dimostrazione della effettività dei presupposti delle situazioni giuridiche dedotte in giudizio, fermo restando, ovviamente, il rispetto del principio della domanda.

Ne’, peraltro, è fondata la censura del ricorrente secondo cui la valutazione di pericolosità del Prefetto si sarebbe fondata sulla mera esistenza di condanne penali.

Ciò che è vietato dal D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20 è fondare il provvedimento di allontanamento sulla sola presenza di condanne penali, quasi a configurare un automatismo tra le condanne (peraltro per i reati più vari, in ipotesi) e l’espulsione. E’ invece corretto – come avvenuto nella specie – basare la prognosi di pericolosità su fatti specifici, risultanti da condanne penali, indicativi della minaccia rappresentata dal soggetto per i diritti fondamentali della persona ovvero per l’incolumità pubblica, essendo la presenza di siffatte condanne stata proprio espressamente presa in considerazione dall’art. 20, comma 3, cit., come indicativa di tale pericolosità. Sarebbe, diversamente argomentando, assurdo dover trascurare un fatto indicativo della pericolosità solo perché è oggetto di condanna penale.

Infine, non vi è dubbio che ove sia riscontrata – come nel caso di specie – la presenza di motivi imperativi di pubblica sicurezza sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. n. 20 del 2007, art. 20, comma 3 l’interesse al mantenimento dei legami familiari diventa inevitabilmente recessivo (vedi Cass. n. 6666/2017).

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 300,00 altre spese prenotate a debito.

Non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, essendo il ricorso esente dal contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

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