Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25872 del 18/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25872 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

sentenza in forma
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOCENTINI GIOVANNI(NCNGNN41S088036M), rappresentato e difeso in
forza di procura in calce al ricorso dall’Avv. Claudio Defilippi,
del Foro di Milano, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Archimede n. 143, presso lo studio dell’Avvocato Luigi Patricelli
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,;
– Intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Genova, reso nel
procedimento n. 985/2009, depositato in data 21 ottobre 2010.

1

Data pubblicazione: 18/11/2013

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’il dicembre 2012 dal Consigliere relatore Dott. ssa Maria
Rosaria San Giorgio;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Sergio Del Core, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ricorso depositato il 12 maggio 2009 presso la Corte
d’appello di Genova, Giovanni Nocentini ha chiesto

il

riconoscimento dell’equa riparazione per la irragionevole durata
di una procedura esecutiva promossa contro di lui innanzi al
Tribunale di Firenze il 31 dicembre 1985 con la notifica dell’atto
di pignoramento, ed ancora aperta all’il luglio 2005, data del
deposito del ricorso ex legge n. 89 del 2001.
L’adita Corte d’appello ha accolto il ricorso con riferimento
alla richiesta di liquidazione del danno non patrimoniale ritenendo, invece, di non poter accogliere quella relativa al
danno patrimoniale in assenza di prova dello stesso – condannando
il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del Nocentini
della somma di euro 15000, oltre interessi legali, con riferimento
ad una eccedenza di durata del procedimento rispetto a quella
ragionevole di quindici anni, oltre al pagamento delle spese del
giudizio.
Per la cassazione di tale decreto il Nocentini ha proposto
ricorso sulla base di un unico articolato motivo, illustrato anche
da successiva memoria.

moTrvI

DELLA DECISIONE

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione
semplificata nella redazione della sentenza.
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001 e dell’art. 6,
paragrafo l, della CEDU. Si lamenta che la Corte di merito non
ex

legge c.d. Pinto alla

intera durata del procedimento di cui si tratta, non abbia
considerato l’interesse in giuoco, si sia discostata dai criteri
di calcolo dell’indennizzo individuati dalla giurisprudenza, e
che, quanto al danno patrimoniale, la Corte non abbia considerato
il danno professionale derivato al ricorrente dal protrarsi della
procedura.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Deve, anzitutto, rilevarsi che, come questa Corte ha già
chiarito (v., tra le altre, Cass. sent. n. 9258 del 2011), in tema
di diritto ad un’equa riparazione in caso di violazione del
termine di durata ragionevole del processo, ai sensi della L. 24
marzo 2001, n. 89, l’indennizzo non deve essere correlato alla
durata dell’intero processo, bensì solo al segmento temporale
eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale
presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o
irragionevole, in base a quanto stabilito dall’art. 2, comma 3, di
detta legge, conformemente al principio enunciato dall’art. 111
Cost., che prevede che il giusto processo abbia comunque una
durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari,
seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza. Questo

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abbia commisurato l’equa riparazione

parametro di calcolo, che non tiene conto del periodo di durata
ordinario e ragionevole, non esclude la complessiva attitudine
della L. n. 89 del 2001 a garantire un serio ristoro per la
lesione del diritto in questione, come riconosciuto dalla stessa
Corte europea nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n,

1, della Convezione europea dei diritti dell’uomo (Cass., ord. n.
3716 del 14/02/2008, 13 gennaio 2011, n. 727). Nè rileva il
contrario orientamento della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo, poiché il giudice nazionale è tenuto ad
applicare le norme dello Stato e, quindi, il disposto dell’art. 2,
comma 3, lett. a) della citata legge; non può, infatti, ravvisarsi
un obbligo di diretta applicazione dei criteri di determinazione
della riparazione della Corte europea dei diritti dell’uomo,
attraverso una disapplicazione della norma nazionale, avendo la
Corte costituzionale chiarito, con le sentenze n. 348 e n. 34.9
del 2007, che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo non
crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi
norme direttamente applicabili negli Stati contraenti, essendo
piuttosto configurabile come trattato internazionale
multilaterale, da cui derivano obblighi per gli Stati contraenti,
ma non l’incorporazione dell’ordinamento giuridico italiano in un
sistema più vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare
norme vincolanti,

per tutte le autorità interne

omisso medio,

(Cass., sent. n. 14 del 2008).

4

36813/97, e non si pone, quindi, in contrasto con l’art. 6, par.

Quanto alla concreta individuazione, nella specie, del
periodo di durata della procedura eccedente il termine
ragionevole, la Corte di merito non si è sostanzialmente
discostata dai parametri fissati dalla giurisprudenza nazionale ed
europea, ritenendo argomentatamente congrua, in relazione alla

conseguenti problemi di riparto, e nonostante la istanza di
conversione presentata dal’esecutato, che aveva dilatato i tempi
dell’esecuzione, la durata di cinque anni, e, di conseguenza,
eccedente detto arco temporale il successivo periodo di quindici
anni. Ed ha correttamente liquidato il danno non patrimoniale in
relazione a tale eccedenza.
Infine, la mancata liquidazione del danno patrimoniale è stata
motivatamente attribuita alla stregua della omessa dimostrazione
della sussistenza di un danno indennizzabile, non essendo le
conseguenze negative per la professione legale, evidenziate dai
ricorrenti, conseguenza diretta della durata della procedura
esecutiva, ma del comportamento tenuto dal ricorrente.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non v’è
luogo a provvedimenti sulle spese, in assenza di attività
difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione
Sesta Civile – Sottosezione Prima, della Corte Suprema di
Cassazione, 1’11 dicembre 2012.

complessità del caso per il numero dei creditori, con i

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