Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25872 del 15/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.15/12/2016), n. 25872
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20063-2014 proposto da:
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi n. 12 presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
C.G., V.I., C.M., eredi di Ca.Gi.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ROVERETO 18, presso lo studio
dell’avvocato FELICE ANCORA, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIANUARIO CARTA giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso il Decreto n. R.G. 50342/82009 V.G. della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 18/04/2011, depositato l’01/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MANNA FELICE;
udito l’Avvocato Felice Ancora difensore dei correnti che insiste per
il rigetto del ricorso.
Fatto
IN FATTO
Ca.Gi. adiva la Corte d’appello di Roma per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia (e del Ministero dell’economia e delle Finanze, poi dichiarato privo di legittimazione passiva) al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, per la durata irragionevole di una sua causa civile svoltasi innanzi al Tribunale e alla Corte d’appello di Cagliari tra il 1997 e il 2008.
Il Ministero restava intimato.
Con Decreto del 1.3.2012 la Corte d’appello, in accoglimento della domanda, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, a titolo di equa riparazione, della somma di Euro 5.000,00, oltre alle spese.
Per la cassazione di tale decreto ricorre il Ministero della Giustizia.
Disposta e quindi effettuata la rinnovazione della notifica del ricorso a G. e C.M. e V.I., quali eredi di Ca.Gi., questi ultimi resistono con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo d’impugnazione il Ministero ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 144 e 101 c.p.c., deducendo che il ricorso introduttivo del procedimento innanzi alla Corte territoriale non risulta essere stato notificato all’Avvocatura generale dello Stato, presso cui le amministrazioni dello Stato sono domiciliate ex lege. A causa di ciò, prosegue, non è venuto a conoscenza del procedimento se non in data 29.5.2014, allorchè gli è stato notificato (presso l’Avvocatura) il decreto emesso dalla Corte capitolina.
2. – Il ricorso è inammissibile.
Infatti, per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l’impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell’atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume iuris tantum, ed è onere dell’altra parte dimostrare che l’impugnante ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume iuris tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell’impugnante, e dovrà essere quest’ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell’atto. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da una regione, la quale si era limitata ad allegare la nullità della citazione introduttiva, per essere stata notificata direttamente alla regione, e non all’avvocatura dello Stato, della cui opera l’ente aveva deliberato di avvalersi) (Cass. n. 18243/08; conforme, Cass. n. 2817/09).
Il ricorrente, pertanto, ha l’onere di dimostrare sia la nullità della notificazione sia la causa per cui detta invalidità gli ha impedito la conoscenza del processo e la tempestiva impugnazione, non potendosi limitare ad allegare l’una e l’altra. Di riflesso, egli non è esonerato da tale onere ove si limiti a dedurre di non sapere se e a chi sia stato notificato l’atto introduttivo del giudizio, poichè in tal caso nessuna presunzione relativa, nè in un senso nè nell’altro, può legittimamente operarsi ai fini applicativi dell’art. 327, cpv. c.p.c..
Nella specie, il Ministero ricorrente si è limitato a sostenere di non aver avuto notifica del ricorso ex L. n. 89 del 2001, presso l’Avvocatura generale dello Stato, e di ignorare a chi il ricorso stesso sia stato notificato; affermazione, questa, che per le ragioni suddette non è, però, sufficiente a rendere applicabile la norma suddetta e a trarne conseguenze di sorta.
3. – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
4. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo.
5. – Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, da cui per di più le amministrazioni dello Stato non sono gravate (cfr. Cass. n. 1778/16), non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero della Giustizia alle spese, che liquida in Euro 800,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016