Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25871 del 18/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25871 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sentenza in forma
semplificata

sul ricorso proposto da:
FLORIO SAVERIO (FLRSVR 40E13L22081, rappresentato e difese, giusta
procura a margine del ricorso, dall’Avv. Raffaele Reale del Foro
di Bari, ivi elettivamente domiciliato alla Via Egnatía, n. 15;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,
intimato – avverso il decreto della Corte d’appello di Potenza,

reso nel

procedimento n. 385/2010 V.G., depositato in data 14 aprile
2011.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’il dicembre 2012 dal Consigliere relatore Dott. ssa Maria
Rosaria San Giorgio;

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Data pubblicazione: 18/11/2013

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Sergio Del Core, il quale ha chiesto raccoglimento del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 luglio 2010 presso la Corte

dell’equa riparazione per la irragionevole durata di un processo
amministrativo introdotto con ricorso del 19 febbraio 1998
innanzi al TAR per la Puglia – Lecce, concluso con sentenza del
Consiglio di Stato, depositata il 26 gennaio 2010.
Per la cassazione di tale decreto il Florio ha proposto
ricorso sulla base di due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione
semplificata nella redazione della sentenza.
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o
falsa applicazione del principio di irretroattività della legge
sancito dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice
civile con riferimento all’art. 54 del d.l.n. 112 del 2008,
convertito nella legge n. 133 del 2008, che dispone che la domanda
di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio presupposto
non sia stata presentata l’istanza di prelievo. Nella specie, la
Corte d’appello avrebbe errato nel dichiarare improponibile la
domanda per il fatto che, in assenza di disciplina transitoria o
di esplicite previsioni contrarie, l’istituto della istanza di
prelievo, come innovato dall’art. 54, secondo comma, del d.l. n.

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d’appello di Potenza, Saverio Florio ha chiesto il riconoscimento

112 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 133 del 2008,
resterebbe regolato dal principio

tempus regit actum,

sicchè, con

riferimento al caso di specie, esso dovrebbe trovare applicazione
a decorrere dal 25 giugno 2008, data in cui la nuova disciplina
dell’istituto è entrata in vigore.

In tema di equa riparazione per la irragionevole durata di un
processo amministrativo, la mancata proposizione dell’istanza di
prelievo rende improponibile la domanda di equa riparazione nella
parte concernente la durata del giudizio presupposto successiva
alla data (del 25 giugno 2008) di entrata in vigore dell’art. 54
del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv. in legge 6 agosto 2008 n.
133, che, avendo configurato la suddetta istanza di prelievo come
“presupposto processuale” della domanda di equa riparazione, deve
sussistere al momento del deposito della stessa, ai fini della
sollecita definizione del processo amministrativo in tempi più
brevi rispetto al tempo già trascorso, fermo restando che l’omessa
presentazione dell’istanza di prelievo non determina la
vanificazione del diritto all’equa riparazione per l’irragionevole

La doglianza è meritevole di accoglimento.

durata del processo con riferimento al periodo precedente al 25
giugno 2008 (Cass., sentt. n. 5914 e n. 5915 del 2012).
Deve aggiungersi, per esigenze di completezza sul punto, che,
ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come
modificato dall’art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al d.lgs. n. 104
del 2010, solo nei giudizi pendenti alla data del 16 settembre
2010 la presentazione dell’istanza di prelievo condiziona la

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LI

proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo
anteriore alla presentazione medesima.
Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa
applicazione degli art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008,
conv., con modif., nella legge n. 133 del 2008, e 2 della legge n.

normativo introdotto dal predetto art. 54, comma 2, del d.l. n.
112 del 2008, alla stregua dell’orientamento, già espresso dalla
giurisprudenza, secondo il quale la previsione normativa di
strumenti sollecitatori non può sospendere né differire il dovere
dell’Autorità giudiziaria di pronunciarsi sulla domanda.
Il motivo è infondato.
Come emerge dai richiamati precedenti giurisprudenziali,
questa Corte ha già esaminato gli effetti della innovazione
legislativa di cui all’art. 54 del d.l. n. 112 del 2008,
implicitamente escludendo la lettura suggerita dal ricorrente,
evidentemente in contrasto con il dettato normativo.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto per quanto di
ragione, il decreto impugnato cassato e la causa deve essere
rinviata ad altro giudice, che viene individuato nella stessa
Corte d’appello di Potenza in diversa composizione – cui è
demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio che la deciderà facendo applicazione dei principi di diritto
enunciati.
PER QUESTI MOTIVI

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89 del 2001. Si sostiene la esigenza di una rilettura del dato

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa il
decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente
giudizio, alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile, Sottosezione I, della Corte Suprema di Cassazione,

1’11 dicembre 201.2.

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