Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25871 del 15/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 15/09/2016, dep.15/12/2016), n. 25871
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1850-2015 proposto da:
AVV. D.C., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA
CAVOUR 1, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da
sè medesimo;
– ricorrente –
contro
COMUNE SANTO STEFANO DI MAGRA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1005/2014 del TRIBUNALE di LA SPEZIA, emessa e
depositata il 18/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
D.C. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria contro il Comune di Santo Stefano di Magra, che non resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di La Spezia del 18.11.2014, di rigetto dell’appello alla sentenza del GP che a sua volta aveva respinto l’opposizione alla contestata violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8 per superamento dei limiti di velocità accertato mediante autovelox, statuendo che l’atto di appello prescindeva dalle motivazioni della sentenza oppure prendeva spunto da esse per introdurre elaborazioni teoriche svincolate dal caso concreto e dai fatti dedotti e provati.
Il ricorrente denunzia: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c.; 2) violazione della L. n. 168 del 2002, art. 4 in ordine all’individuazione dei tratti di strada ove collocare l’autovelox. In ordine alla prima censura il ricorrente, in omaggio al principio di autosufficienza, avrebbe dovuto riportare le difese in primo grado ed in appello e denunziare una omessa pronunzia rispetto ad una sentenza che ha riferito della genericità ed astrattezza del gravame.
La seconda censura è assorbita dal rigetto della precedente non senza osservare che, non ponendosi problemi relativi alla taratura periodica dell’apparecchiatura questa Corte non può tenere conto della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 45 C.d.S..
Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016